| 1. Per assicurare il regolare perseguimento dei fini
dell'Ente è costituito un Comitato di garanzia, il quale opera
in piena indipendenza da qualsiasi altro organo dello
Stato.
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2. Il Comitato di garanzia è composto di sette membri e si
rinnova ogni quattro anni.
3. I membri del Comitato di garanzia sono nominati fra
coloro che posseggono i requisiti richiesti per l'elezione a
senatore, in ordine successivo, cinque dal Parlamento e due
dal Presidente della Repubblica.
4. Le nomine di competenza del Presidente della Repubblica
sono fatte con decreto controfirmato dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. Qualora venga a mancare alcuno dei membri, per morte,
dimissioni od altra causa, si procede, entro un mese, alla sua
sostituzione mediante cooptazione da parte dei rimanenti
membri del Comitato. Il membro così nominato dura in carica
fino alla rinnovazione del Comitato.
6. Il Comitato di garanzia elegge nel suo seno un
presidente ed un vice presidente.
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