| 1. I membri del Comitato di garanzia non possono far parte
del Parlamento e sono soggetti alle medesime incompatibilità
stabilite per i parlamentari. Essi percepiscono una indennità,
a carico del bilancio dell'Ente, pari alla quote fissa
dell'assegno di cui godono i componenti del Parlamento, e non
possono ricevere altro emolumento, sotto qualunque forma e per
qualsiasi titolo, da parte dell'Ente ovvero da società da esso
controllate.
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