| 1. Il Comitato di garanzia determina le direttive che
l'Ente deve attuare, nonché le modalità da osservare per il
perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, spetta al Comitato di
garanzia stabilire i criteri per la compilazione dei
programmi, fissare le modalità di svolgimento di discussioni,
dibattiti e repliche su ogni argomento controverso;
predisporre gli speciali servizi
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radiofonici e televisivi nel corso delle elezioni politiche
od amministrative.
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