| 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana il
decreto di cui al comma 11 dell'articolo 1 del testo unico,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell'interno, della sanità, degli affari esteri,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana
il regolamento di cui all'articolo 17- bis del testo
unico, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima.
3. Il Ministro della sanità emana il decreto di cui al
comma 4- bis dell'articolo 120 del testo unico,
introdotto dall'articolo 13 della presente legge, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima.
4. La costituzione o ricostituzione di commissioni statali
o regionali, ai sensi della presente legge, avviene entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima.
5. Il Ministro per gli affari sociali e i presidenti delle
giunte regionali emanano i decreti di cui agli articoli 19 e
21 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della medesima.
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