| 1. Presso l'Ente è istituito un collegio di sindaci,
composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal
Presidente della Corte stessa, con funzioni di presidente, e
da tre membri, designati rispettivamente dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro di grazia e giustizia e
dal Ministro del tesoro. Per ciascuno dei componenti del
collegio sindacale è nominato un supplente.
2. Il collegio dei sindaci è nominato, per la durata di
tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
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