| 1. Tutte le trasmissioni parlate debbono essere
registrate.
2. Le registrazioni sono conservate fino al termine
dell'anno solare successivo a quello delle trasmissioni cui si
riferiscono, e sono tenute, per l'ascolto, a disposizione del
Comitato di garanzia e degli organi che esercitano la
vigilanza sull'Ente, dei parlamentari e dei giornalisti
iscritti nell'albo.
3. Le registrazioni possono essere messe a disposizione di
chiunque ne abbia interesse, secondo modalità che verranno
stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25.
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