Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


271
DDL0014-0013
Progetto di legge Camera n. 14 - testo presentato - (DDL13-14)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C14. TESTIPDL
...C14.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC14 ZZ13 ZZDL ZZPR
                  (Disciplina dei sondaggi).
        1.  A partire dal ventesimo giorno precedente la data
  delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto,
  è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati
  di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli
  orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
  sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo
  precedente a quello del divieto.
      2.  Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e
  professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche
  demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima
  applicazione del presente decreto, i criteri obbligatori in
  conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di
  cui al comma 1.  I risultati anche parziali di tali sondaggi
  devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della
  cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il
  sondaggio:
          a)  soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se
  realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è
  avvalso;
          b)  committente e acquirente;
          c)  criteri seguiti per la formazione del
  campione;
          d)  metodo di raccolta delle informazioni e di
  elaborazione dei dati;
          e)  numero delle persone interpellate e universo
  di riferimento;
          f)  domande rivolte;
          g)  percentuale delle persone che hanno risposto a
  ciascuna domanda;
 
                              Pag. 19
 
          h)  date in cui è stato realizzato il
  sondaggio.
      3.  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
  fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
  l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le
  proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti
  telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la
  concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa,
  nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti
  secondo tali modalità.    4.  La disciplina di cui ai commi 1,
  2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di
  risultati che indichino la sola posizione reciproca dei
  competitori.    5.  Per i sondaggi effettuati nel periodo
  consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri
  determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia
  dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno
  diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui
  questi sono stati pubblicizzati.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-14 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0014 TOTPAG=0028 TOTDOC=0028 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=024 PAGFIN=0019 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=001400 00 FASCIDC=13DDL0014 SORTNAV=0001400 000 00000 ZZDDLC14 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati