| (Disciplina dei sondaggi).
1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data
delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto,
è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati
di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo
precedente a quello del divieto.
2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e
professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche
demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima
applicazione del presente decreto, i criteri obbligatori in
conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di
cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi
devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della
cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il
sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se
realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è
avvalso;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del
campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo
di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a
ciascuna domanda;
Pag. 19
h) date in cui è stato realizzato il
sondaggio.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le
proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti
telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la
concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa,
nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti
secondo tali modalità. 4. La disciplina di cui ai commi 1,
2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di
risultati che indichino la sola posizione reciproca dei
competitori. 5. Per i sondaggi effettuati nel periodo
consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri
determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia
dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno
diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui
questi sono stati pubblicizzati.
| |