| 1. In caso di indizione delle elezioni di cui all'articolo
16, il Comitato di garanzia fa conoscere al pubblico, entro il
termine stabilito dalle disposizioni vigenti per la
presentazione delle liste dei candidati, in quali giorni ed in
quali ore può avere luogo la propaganda elettorale attraverso
le stazioni trasmittenti dell'Ente.
2. Il Comitato di garanzia determina, mediante sorteggio,
il turno dei partiti per l'assegnazione del tempo a
disposizione. All'operazione di sorteggio possono assistere i
rappresentanti dei partiti.
3. Gli oratori sono designati dalle direzioni dei partiti
e l'Ente non può esercitare alcuna censura sui loro
discorsi.
4. La propaganda elettorale cessa tre giorni prima del
giorno in cui hanno luogo le votazioni.
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5. Nel periodo che intercorre tra lo scioglimento delle
Assemblee e il giorno in cui hanno luogo le votazioni, l'Ente
esclude dai suoi programmi ogni trasmissione che possa
influire anche indirettamente sul voto degli elettori e non
consente ad alcun candidato di effettuare trasmissioni di
qualsiasi genere, al di fuori di quelle previste ai commi 1 e
2 dell'articolo 16.
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