| 1. Durante le sessioni parlamentari il Comitato di
garanzia assegna, ad ogni gruppo parlamentare delle Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, un tempo di
trasmissione di quindici minuti, entro le ore dalle 13 alle 14
e dalle 21 alle 22, da usufruirsi ogni mese per dieci minuti
sulla rete nazionale delle trasmissioni radiofoniche e per
cinque minuti alla televisione.
2. La designazione degli oratori, anche non parlamentari,
è riservata alla presidenza di ogni gruppo.
3. Ai due gruppi misti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica sono assegnati quindici minuti alla
radio e dieci alla televisione.
4. Le presidenze dei due gruppi misti provvedono a
ripartire il tempo concesso fra i partiti o raggruppamenti che
confluiscono negli stessi gruppi.
5. Il Comitato di garanzia cura che siano comunicati ai
presidenti dei gruppi parlamentari, con sette giorni di
anticipo, i giorni e le ore disponibili per le trasmissioni,
ed i presidenti stabiliscono, mediante sorteggio, i turni dei
gruppi nel tempo disponibile.
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