| 1. All'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal
seguente: "Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto
dall'Ente nazionale per le radiodiffusioni e per i servizi
televisivi";
b) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;
c) al comma 3 le parole: "la società di cui al
comma 2 è definita "concessionaria pubblica"," sono
soppresse.
2. Nei titoli II, IV e V della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, le parole: "concessionaria
pubblica" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"Ente nazionale per le radiodiffusioni e per i servizi
televisivi.
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