| (Doveri e responsabilità dei giornalisti conduttori,
dei registi e dei direttori responsabili).
1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi
radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i
rispettivi direttori responsabili, nonché i giornalisti autori
della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del
quotidiano o periodico sul quale è apparsa la propaganda
elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico
emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo può
istituire un apposito organo competente per l'accertamento
delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati
eventualmente presenti in tale organo devono rivestire
qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione,
anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere
autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli
altri organi competenti. 2. I conduttori ed i registi dei
programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione
elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti,
sono tenuti ad osservare lo stesso codice.
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