Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2722
DDL0164-0002
Progetto di legge Camera n. 164 - testo presentato - (DDL13-164)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C164. TESTIPDL
...C164.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC164 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di
  legge è quello di regolamentare la pubblicità e il commercio
  delle bevande superalcoliche, offrendo nuovi strumenti per una
  moderna azione di prevenzione nei confronti dei danni alla
  salute derivanti dall'abuso di alcol.
     L'alcol, in quanto "droga", provoca alterazioni fisiche e
  psichiche, più o meno accentuate a seconda delle quantità
  ingerite.  Può causare assuefazione, tossicomania (con sindrome
  di astinenza), gravi alterazioni comportamentali, danni fisici
  trasmissibili ai figli.
     Le statistiche della mortalità per patologie connesse
  all'alcolismo sono allarmanti.  Migliaia di decessi a fronte di
  una cifra approssimativa di 5 milioni di nostri connazionali
  definiti "forti bevitori", di cui 1,5 milioni totalmente
  alcoldipendenti.  L'alcolismo è paragonabile ad una lunga
  malattia invalidante, della durata media di dieci o venti
  anni; in qualunque classe di età le intossicazioni alcoliche
  acute sono quelle a cui si associa la maggior frequenza di
  altre sintomatologie o di incidentalità secondaria.  A questo è
  necessario aggiungere i costi sociali dell'alcolismo, in
  termini di morbilità, mortalità e invalidità permanente
  connessi con l'alcolismo cronico e con le patologie ad esso
  collegate (in particolare malattie epatiche croniche e
  cirrosi).
     Occorre sottolineare che non è solo l'eccesso continuato
  nel consumo ad essere estremamente dannoso, ma, in casi
  particolari come condizioni di stanchezza connesse alla guida
  di autoveicoli o all'esercizio di particolari attività
  lavorative, anche il solo uso.
     A questo proposito è opportuno richiamare all'attenzione i
  molti fatti di cronaca dolorosi determinati dall'uso di
  alcol.
 
                               Pag. 2
 
     Viene tragicamente confermata l'esigenza di porre delle
  limitazioni più severe alla commercializzazione dei
  superalcolici, oltre che di intervenire, in senso più
  generale, sulla pubblicità che spinge al consumo di queste
  bevande.
     E' necessario dunque procedere a livello istituzionale con
  interventi adeguati che, seguendo le indicazioni
  dell'Organizzazione mondiale della sanità, indirizzino
  l'azione in materia di prevenzione, ampliando le possibilità
  di tutela del singolo individuo e della collettività.
     E' diffusa e radicata la convinzione che il bere sia un
  fatto sociale e che l'alcol sia meno dannoso di altre droghe e
  pertanto più tranquillamente consumabile.  Su queste basi si è
  sviluppata una sorta di credenza nell'inoffensività dei
  superalcolici o di un loro supposto effetto positivo: in
  questa direzione ha inciso moltissimo la diffusione di
  messaggi pubblicitari inneggianti al consumo dei superalcolici
  come strumento di qualificazione sociale.
     L'Italia è tra i pochissimi Paesi in Europa a non essersi
  dotata di strumenti legislativi che regolamentino la
  pubblicità dei superalcolici, demandando tutta l'opera di
  regolamentazione ai codici di autodisciplina pubblicitaria.
     Così, mentre gli investimenti pubblicitari in materia
  aumentano, il consumo complessivo di alcol negli ultimi trenta
  anni è triplicato, spostando il gusto dei consumatori in
  maniera più accentuata verso le bevande ad alta gradazione.
  Per invertire questa tendenza senza subire la logica culturale
  del proibizionismo è necessario allora procedere ad una
  regolamentazione della possibilità di pubblicizzare e
  commercializzare i superalcolici.
     Vanno anche ricordate le positive esperienze terapeutiche
  delle associazioni autogestite (Alcolisti anonimi, Cat, Gruppi
  di solidarietà di auto-aiuto), che tendono a responsabilizzare
  il dipendente da alcol e il contesto sociale intorno a lui,
  insistendo molto sulla necessità di arrivare ad una
  regolamentazione della pubblicità in analogia a quella per i
  prodotti da fumo.
     Nell'articolo 1 della presente proposta di legge si
  stabilisce la gradazione che definisce le bevande
  superalcoliche.
     Agli articoli 2 e 3 sono indicati i mezzi di comunicazione
  attraverso cui la pubblicità viene regolamentata o vietata,
  tenendo conto della tipologia degli spettatori più sensibili
  al messaggio pubblicitario.  Si è cercato di tutelare
  maggiormente i minori (i primi contatti con l'alcol avvengono
  a dodici anni circa) e le persone che si trovano in situazioni
  particolarmente stressanti (disoccupati, casalinghe).  Inoltre
  viene compiuto un tentativo di regolamentazione anche in quei
  campi delle nuove forme di pubblicità - definite in gergo
  tecnico  below the line -  quali le sponsorizzazioni, le
  promozioni, le promo-sponsorizzazioni, dove il messaggio può
  essere anche meno diretto ma a volte ottiene effetti di sapore
  subliminale.
     L'articolo 4 predispone l'indicazione di elementi di
  informazione e dissuasione del consumatore sull'etichetta dei
  prodotti.
     Per quanto riguarda la commercializzazione si è cercato di
  limitare i divieti al minimo indispensabile, inserendo però
  accanto al divieto di vendita ai minori quello di
  commercializzazione negli stadi e sulle autostrade, dove il
  consumo di alcol presenta caratteri di rischio particolarmente
  elevati, come viene tragicamente dimostrato dai recenti fatti
  di cronaca, come quello sopra citato o le cosiddette "stragi
  del sabato sera".
     Le sanzioni per i trasgressori (articolo 6) sono state
  esaminate con particolare attenzione.  Alla tradizionale
  sanzione pecuniaria sono state aggiunte sanzioni alternative
  ma con maggiore capacità dissuasiva, come l'oscuramento delle
  emittenti che trasgrediscano la normativa o la messa a
  disposizione di spazi informativi sui pericoli dell'alcol.
     Va infine sottolineato che le forme di controllo per
  l'attenuazione della legge non
  incidono minimamente sul bilancio dello Stato e prevedono,
  invece, entrate sotto forma di ammende.
     La presente proposta di legge ripropone una proposta di
  legge da me presentata nel corso della XII legislatura (A.C.
 
                               Pag. 3
 
  n. 883), contemporaneamente ad un disegno di legge presentato
  dai senatori Glauco Torlontano, Monica Bettoni Brandani e
  Ippazio Stefano (A.S. n. 222), che a loro volta riprendevano,
  con modifiche e integrazioni, un disegno di legge presentato
  al Senato nella X legislatura dai senatori Grazia Zuffa,
  Nicola Imbriaco, Giovanni Berlinguer, Giovanni Correnti,
  Franca Ongaro Basaglia (A.S. 3094) e nella XI legislatura
  (A.S. 455) nuovamente dal senatore Zuffa insieme ai senatori
  Monica Bettoni Brandani e Giuseppe Brescia.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-164 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0164 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=016400 00 FASCIDC=13DDL0164 SORTNAV=0016400 000 00000 ZZDDLC164 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati