| Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di
legge è quello di regolamentare la pubblicità e il commercio
delle bevande superalcoliche, offrendo nuovi strumenti per una
moderna azione di prevenzione nei confronti dei danni alla
salute derivanti dall'abuso di alcol.
L'alcol, in quanto "droga", provoca alterazioni fisiche e
psichiche, più o meno accentuate a seconda delle quantità
ingerite. Può causare assuefazione, tossicomania (con sindrome
di astinenza), gravi alterazioni comportamentali, danni fisici
trasmissibili ai figli.
Le statistiche della mortalità per patologie connesse
all'alcolismo sono allarmanti. Migliaia di decessi a fronte di
una cifra approssimativa di 5 milioni di nostri connazionali
definiti "forti bevitori", di cui 1,5 milioni totalmente
alcoldipendenti. L'alcolismo è paragonabile ad una lunga
malattia invalidante, della durata media di dieci o venti
anni; in qualunque classe di età le intossicazioni alcoliche
acute sono quelle a cui si associa la maggior frequenza di
altre sintomatologie o di incidentalità secondaria. A questo è
necessario aggiungere i costi sociali dell'alcolismo, in
termini di morbilità, mortalità e invalidità permanente
connessi con l'alcolismo cronico e con le patologie ad esso
collegate (in particolare malattie epatiche croniche e
cirrosi).
Occorre sottolineare che non è solo l'eccesso continuato
nel consumo ad essere estremamente dannoso, ma, in casi
particolari come condizioni di stanchezza connesse alla guida
di autoveicoli o all'esercizio di particolari attività
lavorative, anche il solo uso.
A questo proposito è opportuno richiamare all'attenzione i
molti fatti di cronaca dolorosi determinati dall'uso di
alcol.
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Viene tragicamente confermata l'esigenza di porre delle
limitazioni più severe alla commercializzazione dei
superalcolici, oltre che di intervenire, in senso più
generale, sulla pubblicità che spinge al consumo di queste
bevande.
E' necessario dunque procedere a livello istituzionale con
interventi adeguati che, seguendo le indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanità, indirizzino
l'azione in materia di prevenzione, ampliando le possibilità
di tutela del singolo individuo e della collettività.
E' diffusa e radicata la convinzione che il bere sia un
fatto sociale e che l'alcol sia meno dannoso di altre droghe e
pertanto più tranquillamente consumabile. Su queste basi si è
sviluppata una sorta di credenza nell'inoffensività dei
superalcolici o di un loro supposto effetto positivo: in
questa direzione ha inciso moltissimo la diffusione di
messaggi pubblicitari inneggianti al consumo dei superalcolici
come strumento di qualificazione sociale.
L'Italia è tra i pochissimi Paesi in Europa a non essersi
dotata di strumenti legislativi che regolamentino la
pubblicità dei superalcolici, demandando tutta l'opera di
regolamentazione ai codici di autodisciplina pubblicitaria.
Così, mentre gli investimenti pubblicitari in materia
aumentano, il consumo complessivo di alcol negli ultimi trenta
anni è triplicato, spostando il gusto dei consumatori in
maniera più accentuata verso le bevande ad alta gradazione.
Per invertire questa tendenza senza subire la logica culturale
del proibizionismo è necessario allora procedere ad una
regolamentazione della possibilità di pubblicizzare e
commercializzare i superalcolici.
Vanno anche ricordate le positive esperienze terapeutiche
delle associazioni autogestite (Alcolisti anonimi, Cat, Gruppi
di solidarietà di auto-aiuto), che tendono a responsabilizzare
il dipendente da alcol e il contesto sociale intorno a lui,
insistendo molto sulla necessità di arrivare ad una
regolamentazione della pubblicità in analogia a quella per i
prodotti da fumo.
Nell'articolo 1 della presente proposta di legge si
stabilisce la gradazione che definisce le bevande
superalcoliche.
Agli articoli 2 e 3 sono indicati i mezzi di comunicazione
attraverso cui la pubblicità viene regolamentata o vietata,
tenendo conto della tipologia degli spettatori più sensibili
al messaggio pubblicitario. Si è cercato di tutelare
maggiormente i minori (i primi contatti con l'alcol avvengono
a dodici anni circa) e le persone che si trovano in situazioni
particolarmente stressanti (disoccupati, casalinghe). Inoltre
viene compiuto un tentativo di regolamentazione anche in quei
campi delle nuove forme di pubblicità - definite in gergo
tecnico below the line - quali le sponsorizzazioni, le
promozioni, le promo-sponsorizzazioni, dove il messaggio può
essere anche meno diretto ma a volte ottiene effetti di sapore
subliminale.
L'articolo 4 predispone l'indicazione di elementi di
informazione e dissuasione del consumatore sull'etichetta dei
prodotti.
Per quanto riguarda la commercializzazione si è cercato di
limitare i divieti al minimo indispensabile, inserendo però
accanto al divieto di vendita ai minori quello di
commercializzazione negli stadi e sulle autostrade, dove il
consumo di alcol presenta caratteri di rischio particolarmente
elevati, come viene tragicamente dimostrato dai recenti fatti
di cronaca, come quello sopra citato o le cosiddette "stragi
del sabato sera".
Le sanzioni per i trasgressori (articolo 6) sono state
esaminate con particolare attenzione. Alla tradizionale
sanzione pecuniaria sono state aggiunte sanzioni alternative
ma con maggiore capacità dissuasiva, come l'oscuramento delle
emittenti che trasgrediscano la normativa o la messa a
disposizione di spazi informativi sui pericoli dell'alcol.
Va infine sottolineato che le forme di controllo per
l'attenuazione della legge non
incidono minimamente sul bilancio dello Stato e prevedono,
invece, entrate sotto forma di ammende.
La presente proposta di legge ripropone una proposta di
legge da me presentata nel corso della XII legislatura (A.C.
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n. 883), contemporaneamente ad un disegno di legge presentato
dai senatori Glauco Torlontano, Monica Bettoni Brandani e
Ippazio Stefano (A.S. n. 222), che a loro volta riprendevano,
con modifiche e integrazioni, un disegno di legge presentato
al Senato nella X legislatura dai senatori Grazia Zuffa,
Nicola Imbriaco, Giovanni Berlinguer, Giovanni Correnti,
Franca Ongaro Basaglia (A.S. 3094) e nella XI legislatura
(A.S. 455) nuovamente dal senatore Zuffa insieme ai senatori
Monica Bettoni Brandani e Giuseppe Brescia.
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