| 1. E' vietata ogni forma di pubblicità diretta e indiretta
delle bevande superalcoliche negli stadi, nei palazzi dello
sport, negli autodromi e in genere nei luoghi destinati allo
sport, nonché sulle autostrade e nei relativi punti di
ristoro. E' vietata inoltre l'affissione di manifesti
pubblicitari che riguardino le bevande superalcoliche lungo le
strade statali, regionali e provinciali. Sono consentite,
lungo tali strade, le affissioni e i cartelli indicatori che
segnalino la presenza di aziende di produzione tipiche o
locali.
2. E' vietata ogni forma di promozione pubblicitaria quali
concorsi a premi, riduzioni di prezzo, dimostrazioni sul punto
di vendita, collezioni di punti, riguardante le bevande
superalcoliche.
3. E' vietata ogni forma di sponsorizzazione diretta e
indiretta delle bevande superalcoliche, in particolare per
quanto riguarda i programmi radiofonici o televisivi, gli
avvenimenti sportivi o musicali, i restauri di edifici.
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