| 1. Il committente della pubblicità vietata, il
responsabile della diffusione della stessa e dell'agenzia
pubblicitaria e chiunque concorra nella violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10 a
100 milioni di lire.
2. Le emittenti radiofoniche o televisive che siano
incorse nelle violazioni ai sensi del comma 1, vengono, a
seguito della condanna, sospese dall'attività per un periodo
non inferiore a tre giorni.
3. La sanzione di cui al comma 2 può essere subordinata
alla emissione di spazi pubblicitari destinati ad evidenziare
i danni causati dall'alcolismo.
4. I responsabili di violazioni alle disposizioni di cui
all'articolo 5 sono puniti con la sospensione della licenza
commerciale per un periodo di tre mesi. In caso di recidiva si
applica la revoca della licenza commerciale.
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