| (Definizione della parità di trattamento fra i soggetti
politici).
1. La parità di trattamento fra i soggetti politici,
di cui al presente decreto, ai fini della propaganda, della
pubblicità e dell'informazioneelettorali, è determinata dalla
Commissione parlamentare e dal Ga- rante, previa consultazione
tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza. Per
le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica si terrà conto dei seguenti criteri:
a) per quanto concerne la quota di seggi
attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi
e tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati, con
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uno o più contrassegni identici in almeno quattordici
circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la metà
dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione;
la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti
partecipanti è effettuata tenuto anche conto della rispettiva
quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun
raggruppamento la ripartizione ulteriore è determinata con una
o più convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di
convenzione, la ripartizione è effettuata in proporzione della
rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; spazi e
tempi minori sono garantiti ai soggetti politici che non hanno
rappresentanza in Parlamento;
b) per quanto concerne la quota di seggi
attribuiti in ragione proporzionale: parità di spazi e tempi a
ciascun soggetto politico presente nella competizione
elettorale e già rappresentato in Parlamento; spazi e tempi
sono altresì garantiti ai soggetti politici che non siano già
rappresentati in Parlamento.
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