Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2730
DDL0165-0002
Progetto di legge Camera n. 165 - testo presentato - (DDL13-165)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C165. TESTIPDL
...C165.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC165 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 18
  maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto
  organizzativo e funzionale della difesa del suolo", il
  legislatore, dopo oltre un ventennio di acceso dibattito, si
  era proposto di introdurre nel nostro ordinamento un sistema
  organico di soggetti, istituti e procedure, finalmente in
  grado di gestire le risorse idrogeologiche superando la
  frammentazione delle competenze e delle logiche di
  intervento.
     Sul piano degli obiettivi, la legge n. 183 del 1989 - è
  stato notato - è intervenuta a colmare un vero e proprio
  ritardo culturale che divideva il nostro paese da quelli più
  avanzati in fatto di legislazione ambientale.
     Dal punto di vista organizzativo si può invece affermare,
  a cinque anni di distanza dalla sua approvazione, che il
  "progetto" della legge n.183 si è, per così dire, infranto
  contro le resistenze e le logiche settoriali delle strutture
  amministrative ad essa preesistenti.
     Tali strutture, in materia di assetto idrogeologico, sono
  ancora quelle legate al desueto concetto di bonifica ossia
  quel complesso di operazioni che si svolgono per risanare un
  territorio rendendolo idoneo all'agricoltura ed allo
  svolgimento delle attività connesse.  Un concetto, quello di
  bonifica, che fu introdotto nella legislazione italiana, il
  secolo scorso, in una accezione restrittiva riguardante
  l'eliminazione degli impaludamenti in funzione igienica
  (bonifica idraulica), che andò in seguito estendendosi in
  funzione di miglioramento dei terreni coltivabili (bonifica
  agraria) fino ad assumere il significato di "bonifica
  integrale", intesa come politica organica di riassetto
  territoriale per ampie estensioni con interventi molteplici ed
  integrati.
 
                               Pag. 2
 
     Il regio decreto n.215 del 1933 recante "Nuove norme per
  la bonifica integrale" è il testo normativo che riassume
  questa politica ed individua l'assetto organizzativo chiamato
  a realizzarla.  Si tratta com'è noto dello strumento con cui,
  assieme al regio decreto n.3267 del 1923 recante "Norme sul
  riordinamento e riforma della legislazione in materia di
  boschi e di terreni montani", il regime fascista, sotto la
  guida di un tecnico di grande valore come Arrigo Serpieri,
  realizzò la bonifica dell'Agro pontino ed avviò un organico e
  significativo piano di lavori pubblici e di riassetto
  territoriale che svolse tra l'altro in quegli anni
  un'importante funzione anticongiunturale (siamo in piena crisi
  del '29).
     I consorzi di bonifica si inseriscono in questo quadro
  normativo, sono cioè il principale momento organizzativo di
  una legislazione di settore che, seppur di ottima fattura, si
  riferisce ad una realtà storica, sociale ed istituzionale
  radicalmente diversa da quella attuale in ordine a problemi
  decisivi come i centri di decisione, gli obiettivi degli
  interventi ed il ruolo dei proprietari facenti parte dei
  consorzi.  Cosa forse ancor più rilevante, il concetto di
  bonifica è espressione di una impostazione scientifica,
  incentrata sulle "opere pesanti", ormai decisamente superata
  ed in netto contrasto con l'ispirazione della legge n.183 del
  1989 e con la consapevolezza sempre più diffusa che difesa del
  suolo e difesa dell'ambiente sono in realtà un'unica cosa.
     Ma c'è dell'altro perché, come sa chi si occupa di spesa
  pubblica e di lavori pubblici in relazione all'ambiente, i
  consorzi di bonifica hanno conosciuto negli ultimi decenni un
  processo involutivo che li ha progressivamente distanziati dal
  ruolo istituzionale per essi previsto dal regio decreto n. 215
  del 1933, per divenire centri distributori di appalti per
  centinaia e centinaia di miliardi, per lo più inutili e di
  catastrofico impatto ambientale.  Essi sono progressivamente
  divenuti rubinetti importantissimi di quella spesa pubblica
  clientelare che ha impedito nel settore dei lavori pubblici
  del nostro Paese l'affermarsi di effettivi meccanismi di
  concorrenza (e quindi di un mercato sano ed efficiente) a
  tutto vantaggio di imprese politicamente protette.  Rubinetti -
  è bene ricordarlo - dalla cui portata dipende la stessa
  esistenza dei consorzi che hanno come unica entrata (o quasi)
  per la loro sopravvivenza la percentuale dell'8,5 per cento
  sul fatturato delle opere: una condanna a "realizzare" che ha
  finito, come s'è detto, con lo sganciare definitivamente tali
  opere da un qualsiasi effettivo interesse pubblico.  Così, con
  i finanziamenti per il Mezzogiorno o con gli stanziamenti
  previsti dalla cosiddetta "legge quadrifoglio" (legge n.984
  del 1977) e dai fondi FIO - solo per fare alcuni esempi - si
  sono spese centinaia o meglio migliaia di miliardi che sono
  serviti, contro ogni moderna visione di un corretto regime
  idrogeologico, a cementificare l'alveo di decine e decine di
  fiumi di tutta Italia (dalla Val d'Aosta alla Calabria) ed
  alla realizzazione di dighe e bacini artificiali (per il solo
  bacino del Tevere possiamo ricordare le dighe di Corbara,
  Chiascio e Montedoglio) inutili e ad altissimo impatto
  ambientale (vedi Giuliano Cannata,  Governo dei bacini
  idrografici,  Etas, Milano, 1994).
     Il trasferimento alle regioni delle funzioni statali in
  materia di bonifica (decreto del Presidente della Repubblica
  n. 11 del 1972, articoli 1 e 4, e decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977, articoli 66-69 e 73) avrebbe
  potuto essere l'occasione per una riforma del settore della
  bonifica in grado di inserirlo negli strumenti di
  pianificazione e gestione del territorio: un'occasione mancata
  anche perché la giurisprudenza, sulla base della
  considerazione che l'esistenza dei consorzi di bonifica
  costituisce "principio" della legislazione statale in materia,
  ha puntualmente respinto il tentativo di alcune regioni di
  riorganizzare le strutture amministrative sulla difesa del
  suolo e la bonifica abolendo i consorzi.
     La legislazione regionale ha teso comunque a non
  incrementare l'attività dei consorzi di bonifica privilegiando
  invece enti rappresentativi delle comunità locali.
 
                               Pag. 3
 
     Ultimo ma non meno importante motivo per una riforma
  dell'attuale legislazione statale sulla difesa del suolo,
  mediante l'abrogazione dei consorzi agrari, è l'arcaica ed
  ormai ingiustificata potestà impositiva riconosciuta ai
  consorzi stessi rispetto a tutti i proprietari di immobili
  ricadenti al loro interno.  Si tratta di una situazione ormai
  intollerabile per centinaia di migliaia di cittadini in
  quanto, nella maggior parte dei casi, si è ormai da decenni
  interrotto qualsiasi legame tra il tributo ed il corrispettivo
  pubblico servizio.
     L'abolizione dei consorzi appare, al contrario di quanto
  sostenuto dalle conclusioni (a maggioranza) dell'indagine
  conoscitiva condotta dalla Commissione agricoltura della
  Camera, come il primo passo per una ridefinizione delle
  strutture amministrative chiamate ad attuare la legge n. 183
  del 1989 e nel contempo una premessa per interventi regionali
  in materia capaci di "dar gambe operative" ad una autentica
  politica di difesa delle risorse idrogeologiche.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-165 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0165 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=016500 00 FASCIDC=13DDL0165 SORTNAV=0016500 000 00000 ZZDDLC165 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati