| Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 18
maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo", il
legislatore, dopo oltre un ventennio di acceso dibattito, si
era proposto di introdurre nel nostro ordinamento un sistema
organico di soggetti, istituti e procedure, finalmente in
grado di gestire le risorse idrogeologiche superando la
frammentazione delle competenze e delle logiche di
intervento.
Sul piano degli obiettivi, la legge n. 183 del 1989 - è
stato notato - è intervenuta a colmare un vero e proprio
ritardo culturale che divideva il nostro paese da quelli più
avanzati in fatto di legislazione ambientale.
Dal punto di vista organizzativo si può invece affermare,
a cinque anni di distanza dalla sua approvazione, che il
"progetto" della legge n.183 si è, per così dire, infranto
contro le resistenze e le logiche settoriali delle strutture
amministrative ad essa preesistenti.
Tali strutture, in materia di assetto idrogeologico, sono
ancora quelle legate al desueto concetto di bonifica ossia
quel complesso di operazioni che si svolgono per risanare un
territorio rendendolo idoneo all'agricoltura ed allo
svolgimento delle attività connesse. Un concetto, quello di
bonifica, che fu introdotto nella legislazione italiana, il
secolo scorso, in una accezione restrittiva riguardante
l'eliminazione degli impaludamenti in funzione igienica
(bonifica idraulica), che andò in seguito estendendosi in
funzione di miglioramento dei terreni coltivabili (bonifica
agraria) fino ad assumere il significato di "bonifica
integrale", intesa come politica organica di riassetto
territoriale per ampie estensioni con interventi molteplici ed
integrati.
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Il regio decreto n.215 del 1933 recante "Nuove norme per
la bonifica integrale" è il testo normativo che riassume
questa politica ed individua l'assetto organizzativo chiamato
a realizzarla. Si tratta com'è noto dello strumento con cui,
assieme al regio decreto n.3267 del 1923 recante "Norme sul
riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani", il regime fascista, sotto la
guida di un tecnico di grande valore come Arrigo Serpieri,
realizzò la bonifica dell'Agro pontino ed avviò un organico e
significativo piano di lavori pubblici e di riassetto
territoriale che svolse tra l'altro in quegli anni
un'importante funzione anticongiunturale (siamo in piena crisi
del '29).
I consorzi di bonifica si inseriscono in questo quadro
normativo, sono cioè il principale momento organizzativo di
una legislazione di settore che, seppur di ottima fattura, si
riferisce ad una realtà storica, sociale ed istituzionale
radicalmente diversa da quella attuale in ordine a problemi
decisivi come i centri di decisione, gli obiettivi degli
interventi ed il ruolo dei proprietari facenti parte dei
consorzi. Cosa forse ancor più rilevante, il concetto di
bonifica è espressione di una impostazione scientifica,
incentrata sulle "opere pesanti", ormai decisamente superata
ed in netto contrasto con l'ispirazione della legge n.183 del
1989 e con la consapevolezza sempre più diffusa che difesa del
suolo e difesa dell'ambiente sono in realtà un'unica cosa.
Ma c'è dell'altro perché, come sa chi si occupa di spesa
pubblica e di lavori pubblici in relazione all'ambiente, i
consorzi di bonifica hanno conosciuto negli ultimi decenni un
processo involutivo che li ha progressivamente distanziati dal
ruolo istituzionale per essi previsto dal regio decreto n. 215
del 1933, per divenire centri distributori di appalti per
centinaia e centinaia di miliardi, per lo più inutili e di
catastrofico impatto ambientale. Essi sono progressivamente
divenuti rubinetti importantissimi di quella spesa pubblica
clientelare che ha impedito nel settore dei lavori pubblici
del nostro Paese l'affermarsi di effettivi meccanismi di
concorrenza (e quindi di un mercato sano ed efficiente) a
tutto vantaggio di imprese politicamente protette. Rubinetti -
è bene ricordarlo - dalla cui portata dipende la stessa
esistenza dei consorzi che hanno come unica entrata (o quasi)
per la loro sopravvivenza la percentuale dell'8,5 per cento
sul fatturato delle opere: una condanna a "realizzare" che ha
finito, come s'è detto, con lo sganciare definitivamente tali
opere da un qualsiasi effettivo interesse pubblico. Così, con
i finanziamenti per il Mezzogiorno o con gli stanziamenti
previsti dalla cosiddetta "legge quadrifoglio" (legge n.984
del 1977) e dai fondi FIO - solo per fare alcuni esempi - si
sono spese centinaia o meglio migliaia di miliardi che sono
serviti, contro ogni moderna visione di un corretto regime
idrogeologico, a cementificare l'alveo di decine e decine di
fiumi di tutta Italia (dalla Val d'Aosta alla Calabria) ed
alla realizzazione di dighe e bacini artificiali (per il solo
bacino del Tevere possiamo ricordare le dighe di Corbara,
Chiascio e Montedoglio) inutili e ad altissimo impatto
ambientale (vedi Giuliano Cannata, Governo dei bacini
idrografici, Etas, Milano, 1994).
Il trasferimento alle regioni delle funzioni statali in
materia di bonifica (decreto del Presidente della Repubblica
n. 11 del 1972, articoli 1 e 4, e decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977, articoli 66-69 e 73) avrebbe
potuto essere l'occasione per una riforma del settore della
bonifica in grado di inserirlo negli strumenti di
pianificazione e gestione del territorio: un'occasione mancata
anche perché la giurisprudenza, sulla base della
considerazione che l'esistenza dei consorzi di bonifica
costituisce "principio" della legislazione statale in materia,
ha puntualmente respinto il tentativo di alcune regioni di
riorganizzare le strutture amministrative sulla difesa del
suolo e la bonifica abolendo i consorzi.
La legislazione regionale ha teso comunque a non
incrementare l'attività dei consorzi di bonifica privilegiando
invece enti rappresentativi delle comunità locali.
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Ultimo ma non meno importante motivo per una riforma
dell'attuale legislazione statale sulla difesa del suolo,
mediante l'abrogazione dei consorzi agrari, è l'arcaica ed
ormai ingiustificata potestà impositiva riconosciuta ai
consorzi stessi rispetto a tutti i proprietari di immobili
ricadenti al loro interno. Si tratta di una situazione ormai
intollerabile per centinaia di migliaia di cittadini in
quanto, nella maggior parte dei casi, si è ormai da decenni
interrotto qualsiasi legame tra il tributo ed il corrispettivo
pubblico servizio.
L'abolizione dei consorzi appare, al contrario di quanto
sostenuto dalle conclusioni (a maggioranza) dell'indagine
conoscitiva condotta dalla Commissione agricoltura della
Camera, come il primo passo per una ridefinizione delle
strutture amministrative chiamate ad attuare la legge n. 183
del 1989 e nel contempo una premessa per interventi regionali
in materia capaci di "dar gambe operative" ad una autentica
politica di difesa delle risorse idrogeologiche.
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