| 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono a sopprimere i consorzi
di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del
titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
2. Entro la stessa data di cui al comma 1 le regioni
provvedono a riorganizzare gli uffici e le competenze dei
consorzi di bonifica secondo quanto previsto dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, e dall'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, in modo da garantire coerenza di pianificazione
e di gestione alle politiche di difesa del suolo definite
dall'Autorità di bacino e dagli altri enti competenti.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, i consorzi sono
comunque soppressi. Le regioni subentrano in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Sono abrogati gli articoli da 54 a 68, 70 e 71 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
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