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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

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2733
DDL0166-0002
Progetto di legge Camera n. 166 - testo presentato - (DDL13-166)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C166. TESTIPDL
...C166.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC166 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Due ordini di problemi rendono più
  che motivata l'abrogazione dello Statuto della Regione
  siciliana, oggetto di un disegno di legge costituzionale
  presentato già nella X legislatura dal sottoscritto insieme ai
  senatori Boato e Greco.
     In primo luogo, la condizione di violazione statutaria
  costituita dalla mancata approvazione, da parte dell'Assemblea
  regionale siciliana, di una riforma della legge elettorale
  regionale che recepisca lo spirito della legge elettorale per
  le regioni a statuto ordinario.  Si è dinanzi ad una situazione
  di rilevante gravità, sotto il profilo costituzionale e
  statutario, a conferma, peraltro, di come l'autonomia speciale
  di cui la Sicilia gode sia male interpretata e ancor peggio
  utilizzata.
     In secondo luogo, in una prospettiva non immediata ma
  essenziale nel processo di revisione costituzionale che è alla
  base del confronto fra le forze politiche, non v'è dubbio che
  il tema del federalismo imponga una seria riflessione anche in
  merito all'esistenza ed alle prerogative delle regioni a
  statuto speciale.
     L'idea regionalistica ha costituito, in Italia, una
  costante nel dibattito politico-istituzionale, all'indomani
  dell'unificazione.
     Gli elementi caratterizzanti tale realtà erano
  principalmente il fattore geografico e quello storico: il
  primo, incentrato sulla configurazione della penisola
  italiana; il secondo, invece, derivante dalle vicende
  storico-politiche, che avevano diviso l'Italia in numerosi
  Stati.
     La figura della regione amministrativa era stata proposta
  da Cavour quando, nel 1861, diresse gli studi per
  l'ordinamento amministrativo del nuovo Regno d'Italia; egli,
  tuttavia, morì prima che il progetto stesso fosse approvato,
  ed i suoi successori non ebbero l'autorità per imporla ad un
  Paese ritenuto molto fragile negli anni immediatamente
 
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  successivi all'unità, mentre nella relazione al progetto le
  regioni venivano definite "le membrature naturali d'Italia"
  (v.  Mario Boneschi,   Dalla liberazione alla libertà,
  Guanda, 1946, pag. 98).
     Negli scrittori reazionari dell'Ottocento, come in coloro
  che risultano accomunati da una sicura fede liberale (quali
  Settembrini e De Sanctis), risuona costante una forte
  deplorazione dell'accentramento, mentre uomini come Marco
  Minghetti e Luigi Carlo Farini già pensavano ad un
  decentramento autarchico regionale (confronta A. C. Jemolo,
  Il decentramento regionale,  Partito d'Azione, 1944, p.
  1).
     Il problema del decentramento è sempre stato impostato
  come problema di decentramento regionale; d'altra parte,
  "nessuna regione italiana, e meno che mai quelle periferiche,
  cui più facilmente potrebbe balenare il desiderio di
  un'emancipazione dal potere centrale, hanno una completezza
  economica che consenta loro di essere sistemi chiusi, staccati
  con loro vantaggio dal resto della Nazione" (confronta A.C.
  Jemolo,  cit., p. 12).
     Dopo la guerra 1915-1918 la prospettiva di un ordinamento
  regionale si manifestò come un mezzo per risolvere la
  questione del forte squilibrio sociale esistente nel Paese.  Un
  significato di grande valore assumono le affermazioni di un
  uomo politico quale Filippo Turati che, nel 1919, prendendo
  spunto dalle sue conoscenze relative ai problemi della vita
  italiana, scriveva: "La regione non è separatismo come fu
  ritenuta per tanti anni; ma forza viva e vera della vita
  nazionale.  La regione politica sarebbe la ricostruzione del
  potere centrale: sarebbe il controllo diretto e quindi
  l'interessamento e il soddisfacimento del cittadino nella cosa
  pubblica, gestita sotto i suoi occhi; ...  Con l'autogoverno
  locale per tutto ciò che non è necessariamente cosa di Stato,
  la regione può salvare lo Stato se lo Stato si vuole
  salvare".
     Così, l'idea regionale venne ripresa da alcuni movimenti e
  gruppi politici, e trovò la sua maggiore espressione nel
  partito popolare fondato da Luigi Sturzo nel 1919, anche se,
  dopo un breve dibattito, l'avvento del regime fascista soffocò
  ogni ipotesi di decentramento.  Proprio in sede di Assemblea
  costituente, l'onorevole Einaudi, invocata l'esistenza di una
  rigorosa vita locale come freno al ritorno delle dittature,
  affermava: "Noi, se potremo creare con il titolo V qualche
  cosa che sia veramente vivo e vitale, avremo posto un
  impedimento - non sufficiente ma un impedimento - al ritorno
  della tirannia" (confronta Giulio Bergmann,  Stato
  regionale.  Scritti e discorsi per le libertà locali,
  Associazione mazziniana italiana. 1958, p. 89).
     In seguito, peraltro, prese forza un'idea di regione quale
  ente fornito di un'autonomia gradualmente rilevante; numerosi
  eventi separatistici verificatisi principalmente nelle isole e
  nelle zone di confine contribuirono a determinare una
  situazione di tensione e di instabilità politica:
  particolarmente in Sicilia, al fine di eliminare il pericolo
  di disordini sociali, venne nominato un "Alto Commissario"
  (con decreto legislativo interministeriale 18 marzo 1944, n.
  91), successivamente coadiuvato da una "Consulta regionale"
  (istituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre
  1944, n. 416).
     A proposito dell'autonomia attribuita alla Sicilia, giova
  soffermarsi sull'idea di separatismo emersa proprio dai lavori
  della Consulta siciliana per l'approvazione del progetto della
  regione, come risulta dalle affermazioni di M. Attardo
  Magrini,   Il federalismo.  Essenza-storia-pratica,
  Cavallotti, 1946, pp. 73-74: "La Consulta siciliana e il suo
  Alto Commissario Aldisio erano di nomina luogotenenziale; non
  avevano ricevuto alcun mandato popolare e non potevano quindi
  considerarsi espressione della volontà della popolazione.  Il
  progetto da essi elaborato non è stato sottoposto, prima di
  essere approvato, al giudizio del popolo, che lo ha conosciuto
  solo dopo l'approvazione; e verrà promulgato con decreto
  legislativo del governo. ...
     Il tentativo è palese: il progetto tende a dare
  un'autonomia falsa e inoperante, e tende soprattutto -
  risolvendo localmente il problema siciliano - ad
 
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  escludere la forma federale e repubblicana dello Stato
  italiano.
     L'autonomia siciliana non può realizzarsi che nel quadro
  di un'Italia federale.  Un'autonomia siciliana che consegnasse
  ai baroni agrari il governo dell'isola si risolverebbe in una
  forma di schiavismo peggiore del precedente.  Ben lo intesero i
  dirigenti dei partiti socialista, democristiano, comunista e
  d'azione che il 22 luglio 1943, costituirono un "fronte della
  libertà" e lanciarono ai siciliani un manifesto nel quale
  propugnavano "la costituzione della repubblica
  democratico-federativa italiana di cui la repubblica siciliana
  sia il primo nucleo... ".
     Le vicende recenti che si sono sviluppate in Italia e in
  Europa sul terreno della protesta anticentralistica della
  rivendicazione della "nazionalità" e della riscoperta
  dell'esigenza dell'autogoverno delle comunità locali, hanno
  riproposto l'ipotesi regionalistica e federalistica.
     Nel corso dell'indagine conoscitiva sulle forme di governo
  regionale, attuata dalla Commissione bicamerale per le
  questioni regionali, il dibattito - in occasione degli
  interventi del professor Miglio - si è incentrato sull'intero
  sistema politico nazionale fino ad indicare modifiche
  radicali, quale la sostituzione dello Stato regionale
  (previsto dal titolo V della Costituzione) con lo Stato
  federale: soluzione fatta propria anche da rappresentanti
  dell'Assemblea regionale siciliana.
     A conferma di questa linea di pensiero si può sostenere
  che "...in forza delle ragioni autentiche del federalismo,
  occorre avere il coraggio di affrontare le basi dello Statuto
  speciale accordato alla Sicilia" e ricordare che nel 1969 -
  già allora troppo trascurato! - Leonardo Sciascia, nel primo
  saggio del volume  La corda pazza  intitolato "Sicilia e
  sicilitudine", riferendosi alla propria isola, scriveva: "Una
  terra, dunque, difficile da governare perché difficile da
  capire.  Difficile da capire non soltanto nella natura dei suoi
  abitanti, contraddittoria ed estrema, ma anche nei suoi
  istituti giuridici, nel giuoco complesso delle giurisdizioni,
  di quell'insieme di privilegi ed immunità la cui scomparsa,
  nel secolo scorso, ha lasciato effetti ancora ben visibili,
  confermati in questi ultimi vent'anni da quella autonomia
  regionale che avrebbe dovuto invece cancellarli del tutto.  Si
  può anzi dire che l'istituzione della regione autonoma ha
  fatto insorgere, sul piano del costume e nel modo di
  maneggiare la cosa pubblica, quella confusione e quelle remore
  un tempo coagulate negli istituti giuridici e, insieme, tutti
  gli aspetti e le manifestazioni deteriori della natura dei
  siciliani (e s'intende che usiamo il termine natura non per
  dire natura, ma per indicare invece il carattere che risulta
  da particolari vicissitudini storiche e dalla particolarità
  degli istituti) ...  D'altra parte l'insicurezza dell'isola, la
  sua vulnerabilità, la sua tendenza al separatismo, la sua
  secolare disponibilità alla illusione della indipendenza,
  hanno portato le potenze dominanti alla concessione di
  privilegi che appunto servissero a dare illusione di
  indipendenza a tutti i siciliani e concrete garanzie e sicuri
  benefici alla classe aristocratica, prima; a quella che
  approssimativamente possiamo chiamare borghese, oggi (il
  fallimento dell'autonomia regionale si può senz'altro
  attribuire al fatto che è stata intesa e maneggiata come un
  privilegio, una franchigia, che lo Stato italiano, sotto la
  pressione del movimento separatista, concedeva alla classe
  borghese-mafiosa)".
     Così, studiosi del problema siciliano, quali Francesco
  Nitti ed Adolfo Omodeo, hanno riconosciuto che alla fine del
  secolo scorso la Sicilia si trovava in condizioni assai più
  floride rispetto alla situazione in cui versava nel secondo
  dopoguerra; l'esasperazione accumulata negli animi dei
  siciliani per questo stato di cose si è tradotta appunto in
  quei movimenti, il primo dei quali caratterizzato da un
  manifesto separatista lanciato in Sicilia il 10 luglio 1943,
  data dello sbarco delle truppe anglo-americane nell'isola.
  Questo episodio, tuttavia, svanì e ad esso segui un movimento
  apparentemente unitario: quello indipendentista di Finocchiaro
  Aprile, arrestato e confinato a Ponza, ma in seguito
  liberato.
 
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     La permanenza di gravi tensioni in Sicilia, peraltro,
  indusse gli organi competenti a concedere a questo ente un
  ordinamento autonomo con uno Statuto, approvato con regio
  decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e, in sede di
  Assemblea costituente, venne ravvisata l'opportunità di
  mantenere il medesimo testo precedentemente approvato, che fu
  convertito, senza modifiche, in legge costituzionale, dalla
  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, tuttora in
  vigore.
     Al fine di consentire la rispondenza del contenuto
  statutario ai principi della Carta repubblicana, fu prevista
  (nel secondo comma dell'articolo unico della legge di
  conversione) la possibilità di revisioni con legge ordinaria
  dello Stato - udita l'Assemblea regionale siciliana - entro
  due anni dalla data di entrata in vigore della legge
  costituzionale di conversione.
     Questa norma, dettata principalmente da ragioni di
  opportunità e convenienza politica, fu peraltro dichiarata
  incostituzionale dall'Alta corte per la Regione siciliana con
  sentenza luglio-settembre 1948, n. 4, la quale ritenne
  inammissibile, stante il contrasto con l'articolo 138 della
  Costituzione in vigore, una modifica - con legge ordinaria -
  di una legge costituzionale: in tal modo, rimane tuttora da
  realizzare il progetto di una riforma dello Statuto in vista
  di una armoniosa congruenza con la Costituzione e la realtà
  attuale.
     Da un punto di vista storico-istituzionale, è da rilevare
  che, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 25 giugno
  1944, n. 151, si era tenuta la consultazione elettorale del 2
  giugno 1946, a seguito della quale era stata eletta
  l'Assemblea costituente; in quella sede, peraltro, ritornava
  una certa preoccupazione intorno alla relazione tra eventuali
  prospettive regionali e la realtà del Paese in cui erano
  presenti differenziazioni tra nord e sud, tra città e
  campagna; quindi, una stessa proposta di riforma avrebbe avuto
  riflessi diversi nelle varie realtà geografiche (in tal senso,
  Togliatti,  Assemblea costituente,  seduta pomeridiana
  dell'11 marzo 1947).
     Il compito di redigere uno schema di ordinamento regionale
  fu affidato, all'interno della seconda Sottocommissione
  dell'Assemblea - incaricata di proporre la parte relativa
  all'ordinamento costituzionale - ad un comitato di redazione
  composto da dieci deputati e presieduto dall'onorevole
  Ambrosini.  Tale comitato presentò un progetto, accompagnato da
  una relazione che prevedeva la regione quale ente intermedio
  tra Stato e comuni, e la "Commissione dei settantacinque" (a
  cui spettava di elaborare lo schema di Costituzione) ritenne
  che "l'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione
  è nell'ordinamento strutturale dello Stato, su basi di
  autonomia; ... la Regione: zona intermedia ed indispensabile
  fra la Nazione e i Comuni" (confronta T. Martines- A.
  Ruggeri,   Lineamenti di diritto regionale,  Giuffrè,
  1987, p. 10).
     A proposito delle questioni regionali, l'Assemblea
  costituente aveva inserito nella Carta la disposizione
  transitoria XVII per prorogare di un mese la sua durata e
  deliberare, tra l'altro, sugli statuti regionali: il 31
  gennaio la Costituente esaminò, da ultimo, lo Statuto
  siciliano.  Riguardo al coordinamento con la Costituzione in
  via di approvazione. l'onorevole Cevolotto - nella sua
  relazione - si richiamò alla necessità di "agire sempre in
  relazione con il Consiglio regionale siciliano e con i suoi
  esponenti"  (Assemblea costituente,  seduta antimeridiana
  del 31 gennaio 1948); tuttavia, la Commissione per gli Statuti
  regionali, in gran parte, propose di mantenere la sostanza
  dello Statuto allora in vigore, adeguandolo a quelli già
  votati dalla Costituzione.
     In tale contesto, si aprì una viva discussione proprio
  sulla relazione dell'onorevole Cevolotto poiché i costituenti
  siciliani insistevano per una interpretazione restrittiva del
  coordinamento.  Al termine della discussione generale (la cui
  brevità era da ricondursi alla chiusura dei lavori
  dell'Assemblea entro il 31 gennaio 1948) i costituenti
  approvarono la proposta dell'onorevole Ambrosini, nella parte
  in cui affermava che lo Statuto siciliano "fa parte delle
  leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli
 
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  effetti dell'articolo 116 della Costituzione"  (Assemblea
  costituente,  seduta pomeridiana del 31 gennaio 1948).
     La soluzione adottata, però, non fu esente da critiche e
  scontenti, che portarono in seguito alla citata decisione
  dell'Alta corte sull'incostituzionalità della norma -
  risultante da un emendamento Persico-Dominedò - relativa al
  termine di due anni per l'adozione di modifiche con legge
  ordinaria.
     La storia di questi anni pone con nuovo vigore la
  questione riguardante le ragioni di una storica "estraneità"
  fra la Sicilia e il Paese - che è un nodo storico della nostra
  vita nazionale, e che a quasi un secolo e mezzo
  dall'unificazione non è ancora (per responsabilità culturali e
  politiche) sciolto, sebbene il separatismo mai abbia disposto
  di una base culturale o religiosa o etnica (si veda intervento
  di Giuseppe Giarrizzo in  La Sicilia  del 29 agosto 1991,
  p. 5).
     In realtà, proprio riguardo alla Regione siciliana, la
  formula dell'autonomia politica - quale intesa dal Costituente
  - può risultare inidonea rispetto ai poteri di cui essa è
  titolare.  Il suo Statuto, infatti, a differenza delle altre
  regioni differenziate, risulta singolare a tal punto da
  considerare la Sicilia quale ordinamento di uno Stato membro
  di uno Stato federale; innanzi tutto, nella configurazione
  degli organi fondamentali e delle loro funzioni, lo Statuto
  siciliano contiene una serie di elementi formali in questo
  senso (ad esempio, la definizione della giunta regionale quale
  governo regionale e del consiglio quale assemblea
  regionale).
     Nell'ambito della funzione legislativa, esercitata nelle
  materie di cui agli articoli 14, 15, 17 e 36 dello Statuto,
  rileva la norma dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto
  medesimo, secondo cui "I progetti di legge sono elaborati
  dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la
  partecipazione della rappresentanza degli interessi
  professionali" (ossia quelli delle organizzazioni dei
  lavoratori, dei datori di lavoro e degli ordini professionali)
  "e degli organi tecnici regionali": il regolamento interno
  dell'assemblea ha così proceduto alla configurazione di questi
  organi e dei loro poteri (gli organi tecnici regionali, per
  esempio, non hanno diritto di voto).
     In particolare, l'Assemblea regionale è costituita da
  novanta deputati regionali, la cui elezione avviene "a
  suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge
  emanata dall'Assemblea regionale in base ai princìpi fissati
  dalla Costituente in materia di elezioni politiche" (articolo
  3 dello Statuto siciliano), ossia la legge regionale 20 marzo
  1951, n. 29, modificata più volte, che comprende una normativa
  non assimilabile a quelle delle altre regioni, ordinarie o
  speciali.
     Una norma di particolare interesse concerne l'articolo 6
  dello Statuto siciliano, parallela all'articolo 122, quarto
  comma, della Costituzione, che si riferisce allo  status
  dei deputati regionali, "non. .. sindacabili per i voti dati
  nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse
  nell'esercizio della loro funzione"; tale previsione non
  riguarda, invece, gli assessori regionali, a seguito della
  dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli
  26 e 27 dello Statuto, pronunciata dalla Corte costituzionale
  con sentenza n.  6 del 22 gennaio 1970.
     Un'ulteriore caratteristica propria dell'ordinamento
  siciliano concerne la posizione attribuita dallo Statuto al
  Presidente regionale, relativamente alla sua partecipazione al
  Consiglio dei ministri, al mantenimento dell'ordine pubblico,
  oltre che alla decisione dei ricorsi straordinari.
     A tal proposito, l'articolo 21, terzo comma, dispone che
  il Presidente "col rango di Ministro partecipa al Consiglio
  dei ministri con voto deliberativo nelle materie che
  interessano la regione" e, quale funzione statale decentrata,
  il Presidente provvede altresì (ai sensi dell'articolo 31
  dello Statuto) al mantenimento dell'ordine pubblico, mediante
  la polizia di Stato che dipende, sotto questo aspetto, dal
  governo regionale.
     Inoltre, l'organizzazione amministrativa regionale si basa
  su una struttura di tipo ministeriale, secondo quanto disposto
  dall'articolo 20 dello Statuto; nei confronti di questa
 
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  attività, sia l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
  sia l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616, escluderebbero la
  funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato,
  che riguarda soltanto le regioni a statuto ordinario, mentre
  la normativa di attuazione prevista dall'articolo 5 del
  decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
  636, in materia di beneficenza, ne affida l'esercizio - anche
  nei confronti della regione siciliana - al Consiglio dei
  ministri.  La giurisprudenza della Corte costituzionale ha
  affermato, in varie pronunce, la necessità che vi sia,
  comunque, un interesse tale "da sfuggire... per natura o
  dimensione all'apprezzamento dei legislatori e delle
  amministrazioni locali" (Corte costituzionale, sentenza n. 340
  del 15 dicembre 1983).
     Dunque, anche in base alle argomentazioni esposte, risulta
  particolarmente attenuata la specialità dell'ordinamento
  siciliano rispetto alle regioni a statuto ordinario, in quanto
  è comunque lo Stato a stabilire in quali casi l'interesse da
  soddisfare si "insuscettibile di frazionamento o
  localizzazione territoriale" (Corte costituzionale, sentenza
  n. 340, citata).
     La regione siciliana prevede, inoltre, un particolare
  sistema relativo al controllo delle leggi regionali, difforme
  da quello delle regioni ordinarie e delle altre regioni
  speciali: lo Statuto siciliano conferisce, infatti, al
  Commissario dello Stato la competenza ad impugnare le leggi
  statali qualora violino, a suo parere, la normativa statutaria
  (anziché prevedere la normale possibilità del rinvio per
  riesame della legge all'assemblea regionale).  Da qui, la
  configurazione di questo organo come imparziale e  super
  partes  nei rapporti fra Stato e Regione siciliana, e
  competente a garantire l'osservanza dell'ordinamento regionale
  come di quello statale (confronta F. Teresi,   Regione
  Sicilia, in Enciclopedia del diritto Giuffrè, 1988,  p. 386
  seguenti, in particolare, p. 410).
     A queste considerazioni è da aggiungersi la peculiare
  natura del potere di scioglimento del consiglio regionale che,
  secondo l'articolo 8 dello Statuto siciliano, può avvenire
  solo "per persistente violazione" dello Statuto stesso.  Ora,
  poiché l'approvazione dello Statuto è stata effettuata prima
  dell'entrata in vigore della Costituzione, il mancato
  coordinamento della norma in oggetto con la Carta
  repubblicana, sulla base di un'interpretazione sistematica di
  gran parte della dottrina, ormai propende per una tesi che -
  al fine di garantire l'unitarietà del nostro ordinamento
  costituzionale - include tra le cause di scioglimento
  dell'assemblea quelle previste per gli altri consigli
  regionali, a norma dell'articolo 126 della Costituzione: il
  compimento di atti contrari a norme costituzionali o gravi
  violazioni di legge, mancata sostituzione della giunta
  regionale e del suo presidente qualora abbiano compiuto
  analoghi atti o violazioni, ovvero ragioni di sicurezza
  nazionale (in tal senso, Mortati,   Istituzioni di diritto
  pubblico,  vol.  II, Cedam p. 986;  contra,  A.
  Orlando  e N. Lomeo,  Sicilia,  in  Novissimo
  Digesto italiano,  XVII, Giuffrè 1970, p. 265).
     In campo economico, gli interventi della Regione
  siciliana, seppure dotata di una potestà tributaria propria,
  con competenze più ampie, non riescono ad essere attuati o
  ritardano ad effettuarsi, poiché rappresentano in realtà una
  integrazione delle scelte programmatiche statali: stando alla
  lettera dello Statuto, l'articolo 36 disciplina una potestà
  impositiva regionale (peraltro mai realizzata) mediante
  tributi, da essa deliberati.
     La finanza della regione siciliana è costituita, in gran
  parte, dai redditi patrimoniali della regione (i beni di cui
  agli articoli 32, 33 e 34 dello Statuto siciliano), nonché le
  imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e
  del lotto (articolo 36, secondo comma, dello Statuto
  siciliano).  Un'ulteriore voce è poi costituita da una somma
  versata dallo Stato alla regione, a titolo di solidarietà
  nazionale (articolo 38), oltre che dal ricorso al prestito
  interno di cui all'articolo 41 dello Statuto, ed ai contributi
  speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della
  Costituzione.
 
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     Così, l'attuale sistema tributario determina una
  sperequazione a livello sociale, in quanto viene a colpire
  soprattutto i redditi da lavoro e "non assicura quella
  trasparenza del circuito prelievo-distribuzione-spesa, che è
  essenziale per rendere informati i contribuenti e responsabili
  gli amministratori" (sul punto, vedi intervento di Augusto
  Antonio Barbera, presidente della Commissione parlamentare per
  le questioni regionali, nel dibattito conclusivo dell'indagine
  conoscitiva sulle forme di governo regionali, seduta del 20
  febbraio 1991).
     D'altra parte, viviamo attualmente una crisi della stessa
  credibilità politico-istituzionale che ha messo in dubbio le
  soluzioni avanzate all'atto dell'istituzione dell'ente
  regione.
     Nell'ottica di una "riforma dell'autonomia", nella XII
  legislatura è stato esaminato dalla Commissione affari
  costituzionali della Camera un progetto di legge (atto Camera
  n. 4887) sulla riforma del Parlamento e, riguardo ai rapporti
  tra Parlamento e regioni, le novità di rilievo consistevano in
  un ampliamento delle competenze regionali, fino all'inversione
  del criterio che sta alla base dell'articolo 117 della
  Costituzione, in modo da delineare le competenze in cui lo
  Stato dovrà specializzarsi ed intervenire, mentre tutto il
  resto è lasciato alle regioni.
     Comunque, con riferimento alla tematica delle regioni a
  statuto speciale, sempre più forte prende vigore l'esigenza
  della presenza di regioni forti soprattutto perché dotate - al
  loro interno - di una valida forma di governo.  In questo
  senso, la Sicilia (ma anche altre regioni) assiste purtroppo
  alla successione di governi, la cui breve durata è addirittura
  inferiore alla media dei governi nazionali, ed una tale
  instabilità rende particolarmente difficile un'azione organica
  delle forze politiche.
     Certo, un aspetto particolarmente indicativo risulta il
  ritardato e carente recepimento regionale di leggi nazionali,
  fra cui le normative sull'ordinamento degli enti locali e sul
  controllo degli appalti (per non parlare del paradosso per cui
  molte norme delle leggi eccezionali antimafia approvate in
  questi mesi non risultano applicabili automaticamente in
  Sicilia); un'ulteriore caratteristica riguarda, peraltro,
  l'assenza - nello Statuto siciliano - di riferimenti allo
  strumento referendario, laddove apposite disposizioni sono
  previste negli altri statuti delle regioni differenziate (ad
  esempio: articolo 45 dello Statuto della Sardegna, articolo 42
  dello Statuto della Valle d'Aosta, articolo 7 dello Statuto
  del Trentino Alto-Adige, articoli 7 e 33 dello Statuto del
  Friuli Venezia-Giulia) e, parallelamente, la carenza di
  disposizioni relative all'istituto dell'iniziativa legislativa
  popolare.  Ebbene, questa è una delle "specificità" più
  evidenti nell'insieme di quella specificità siciliana che
  sarebbe proprio tempo di abolire piuttosto che invocare a ogni
  piè sospinto.  La Sicilia quanto più sarà "specifica" tanto
  meno sarà europea" (in tal senso, vedi intervento di Vincenzo
  Giambanco, segretario regionale del Partito repubblicano
  italiano, in  Il Giornale di Sicilia  del 1^ ottobre 1991,
  p. 2).
     In questa realtà, sembra venir meno una incisiva
  differenziazione tra regioni a statuto ordinario e regioni a
  statuto speciale, con riguardo alla forma di governo adottata,
  bensì una qualche distinzione emerge tra regioni
  caratterizzate da una forte coesione politica ed economica, e
  regioni in cui il processo politico è reso più complicato
  dalla debolezza delle forze di governo e della precarietà del
  sistema politico partitico complessivo.
     In tale contesto, si inserisce proprio la proposta di una
  parificazione tra regioni a statuto ordinario e regioni a
  statuto speciale, invertendo il principio di cui all'articolo
  117 della Costituzione e con la conseguente equiparazione tra
  gli enti regione.
     E' importante affermare che la nuova cultura emersa in
  questi anni elimina ogni considerazione della specialità come
  dato formale e di principio non modificabile, anche di fronte
  alle evoluzioni del processo storico-politico, che hanno
  determinato profondi cambiamenti nella realtà delle autonomie
  locali.
     Nell'ambito delle regioni a statuto speciale, in
  particolare la Sicilia, già in occasione della citata indagine
 
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  conoscitiva sulle forme di governo regionale - svolta dalla
  Commissione parlamentare per le questioni regionali - appare
  indicativo il riferimento all'articolo 38 (mai realizzato)
  dello Statuto siciliano, definito dall'onorevole Riggio nella
  sua relazione per le regioni a statuto speciale come "il cuore
  della specialità", ossia una sorta di equiparazione dal punto
  di vista del reddito tra la popolazione e la media nazionale
  (seduta del 6 marzo 1991).
     Tale disposizione, concernente il Fondo di solidarietà
  nazionale, è garantita da una norma costituzionale, ma una
  diversa considerazione politica non la riconosce più in quella
  funzione e in quei meccanismi, senza che sia intervenuta una
  riforma (così, intervento dell'onorevole Lauricella, nella
  stessa seduta del 6 marzo 1991).  La soluzione proposta con la
  presente proposta di legge costituzionale mira, dunque, a
  presentare la Regione siciliana secondo una immagine
  alternativa, che rifletta una realtà maggiormente rispondente
  alle esigenze di massima trasparenza e limpidezza delle forze
  politiche al servizio dei bisogni della collettività.
     La Sicilia, non solo la Regione, sta morendo: distrutta
  sotto un manto di cemento, di opere pubbliche inutili e
  dannose, sotto il tallone di un ceto politico affaristico che
  ha utilizzato le prerogative dell'autonomia speciale per
  mantenere la Sicilia in uno stato di arretratezza civile e
  sociale intollerabile.
     L'intreccio tra il potere politico-amministrativo e i
  poteri criminali-mafiosi si è fatta più stringente e la
  convinzione di una irredimibilità della Sicilia si diffonde
  dolorosamente, addirittura con sussulti antimeridionalisti,
  razzisti e antisolidaristici.
     La sollecitazione che sta alla base della presente
  proposta di legge costituzionale è quella di superare pretese
  di superiorità e complessi di inferiorità e di concepire di
  nuovo un patto di convivenza rinnovata per l'Italia tutta, per
  il nord e per il sud.
     L'attuale legislatura deve essere necessariamente
  costituente e in quella sede si dovrà immaginare solo un nuovo
  modello di Stato fondato sulle autonomie locali e sulle
  regioni decidendo per un modello federale o regionale: una
  rifondazione regionalista che porti ad un vero e proprio Stato
  federale o comunque ad un nuovo regionalismo responsabile di
  scelte politiche e non puramente amministrative per delega
  dello Stato e con finanziamenti a destinazione vincolata,
  bensì attraverso l'affermazione dell'indispensabile autonomia
  impositiva.
     Gli statuti speciali andranno, dunque, riservati solo alle
  regioni che hanno diverse presenze etniche da garantire e
  tutelare e che sono soggette ad accordi o trattati
  internazionali.
     Oggi, di fronte ad un fallimento così clamoroso
  dell'autonomia speciale siciliana del tutto ingiustificato, si
  deve procedere ad un azzeramento.  Resta la speranza che la
  Sicilia, come scriveva Leonardo Sciascia nel quotidiano
  L'Ora  il 22 aprile 1965, "possa esprimere una vera
  classe dirigente; ma forse bisognerebbe che quell'autonomia
  acquisita nei riguardi dello Stato si riflettesse all'interno
  dei partiti.
     Dico forse.  E innanzi tutto bisognerebbe che i siciliani
  onesti e intelligenti cominciassero a contarsi tra loro.
  Appunto come l'antico scrittore diceva degli schiavi: "Se gli
  schiavi si contassero?".
     Occorre molta fiducia per credere che sia giunto il tempo
  della riforma della politica e della cancellazione della
  prevaricazione della partitocrazia, che è l'unica possibilità
  per salvare la democrazia in Italia e in Sicilia.
 
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