| Onorevoli Colleghi! - Due ordini di problemi rendono più
che motivata l'abrogazione dello Statuto della Regione
siciliana, oggetto di un disegno di legge costituzionale
presentato già nella X legislatura dal sottoscritto insieme ai
senatori Boato e Greco.
In primo luogo, la condizione di violazione statutaria
costituita dalla mancata approvazione, da parte dell'Assemblea
regionale siciliana, di una riforma della legge elettorale
regionale che recepisca lo spirito della legge elettorale per
le regioni a statuto ordinario. Si è dinanzi ad una situazione
di rilevante gravità, sotto il profilo costituzionale e
statutario, a conferma, peraltro, di come l'autonomia speciale
di cui la Sicilia gode sia male interpretata e ancor peggio
utilizzata.
In secondo luogo, in una prospettiva non immediata ma
essenziale nel processo di revisione costituzionale che è alla
base del confronto fra le forze politiche, non v'è dubbio che
il tema del federalismo imponga una seria riflessione anche in
merito all'esistenza ed alle prerogative delle regioni a
statuto speciale.
L'idea regionalistica ha costituito, in Italia, una
costante nel dibattito politico-istituzionale, all'indomani
dell'unificazione.
Gli elementi caratterizzanti tale realtà erano
principalmente il fattore geografico e quello storico: il
primo, incentrato sulla configurazione della penisola
italiana; il secondo, invece, derivante dalle vicende
storico-politiche, che avevano diviso l'Italia in numerosi
Stati.
La figura della regione amministrativa era stata proposta
da Cavour quando, nel 1861, diresse gli studi per
l'ordinamento amministrativo del nuovo Regno d'Italia; egli,
tuttavia, morì prima che il progetto stesso fosse approvato,
ed i suoi successori non ebbero l'autorità per imporla ad un
Paese ritenuto molto fragile negli anni immediatamente
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successivi all'unità, mentre nella relazione al progetto le
regioni venivano definite "le membrature naturali d'Italia"
(v. Mario Boneschi, Dalla liberazione alla libertà,
Guanda, 1946, pag. 98).
Negli scrittori reazionari dell'Ottocento, come in coloro
che risultano accomunati da una sicura fede liberale (quali
Settembrini e De Sanctis), risuona costante una forte
deplorazione dell'accentramento, mentre uomini come Marco
Minghetti e Luigi Carlo Farini già pensavano ad un
decentramento autarchico regionale (confronta A. C. Jemolo,
Il decentramento regionale, Partito d'Azione, 1944, p.
1).
Il problema del decentramento è sempre stato impostato
come problema di decentramento regionale; d'altra parte,
"nessuna regione italiana, e meno che mai quelle periferiche,
cui più facilmente potrebbe balenare il desiderio di
un'emancipazione dal potere centrale, hanno una completezza
economica che consenta loro di essere sistemi chiusi, staccati
con loro vantaggio dal resto della Nazione" (confronta A.C.
Jemolo, cit., p. 12).
Dopo la guerra 1915-1918 la prospettiva di un ordinamento
regionale si manifestò come un mezzo per risolvere la
questione del forte squilibrio sociale esistente nel Paese. Un
significato di grande valore assumono le affermazioni di un
uomo politico quale Filippo Turati che, nel 1919, prendendo
spunto dalle sue conoscenze relative ai problemi della vita
italiana, scriveva: "La regione non è separatismo come fu
ritenuta per tanti anni; ma forza viva e vera della vita
nazionale. La regione politica sarebbe la ricostruzione del
potere centrale: sarebbe il controllo diretto e quindi
l'interessamento e il soddisfacimento del cittadino nella cosa
pubblica, gestita sotto i suoi occhi; ... Con l'autogoverno
locale per tutto ciò che non è necessariamente cosa di Stato,
la regione può salvare lo Stato se lo Stato si vuole
salvare".
Così, l'idea regionale venne ripresa da alcuni movimenti e
gruppi politici, e trovò la sua maggiore espressione nel
partito popolare fondato da Luigi Sturzo nel 1919, anche se,
dopo un breve dibattito, l'avvento del regime fascista soffocò
ogni ipotesi di decentramento. Proprio in sede di Assemblea
costituente, l'onorevole Einaudi, invocata l'esistenza di una
rigorosa vita locale come freno al ritorno delle dittature,
affermava: "Noi, se potremo creare con il titolo V qualche
cosa che sia veramente vivo e vitale, avremo posto un
impedimento - non sufficiente ma un impedimento - al ritorno
della tirannia" (confronta Giulio Bergmann, Stato
regionale. Scritti e discorsi per le libertà locali,
Associazione mazziniana italiana. 1958, p. 89).
In seguito, peraltro, prese forza un'idea di regione quale
ente fornito di un'autonomia gradualmente rilevante; numerosi
eventi separatistici verificatisi principalmente nelle isole e
nelle zone di confine contribuirono a determinare una
situazione di tensione e di instabilità politica:
particolarmente in Sicilia, al fine di eliminare il pericolo
di disordini sociali, venne nominato un "Alto Commissario"
(con decreto legislativo interministeriale 18 marzo 1944, n.
91), successivamente coadiuvato da una "Consulta regionale"
(istituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre
1944, n. 416).
A proposito dell'autonomia attribuita alla Sicilia, giova
soffermarsi sull'idea di separatismo emersa proprio dai lavori
della Consulta siciliana per l'approvazione del progetto della
regione, come risulta dalle affermazioni di M. Attardo
Magrini, Il federalismo. Essenza-storia-pratica,
Cavallotti, 1946, pp. 73-74: "La Consulta siciliana e il suo
Alto Commissario Aldisio erano di nomina luogotenenziale; non
avevano ricevuto alcun mandato popolare e non potevano quindi
considerarsi espressione della volontà della popolazione. Il
progetto da essi elaborato non è stato sottoposto, prima di
essere approvato, al giudizio del popolo, che lo ha conosciuto
solo dopo l'approvazione; e verrà promulgato con decreto
legislativo del governo. ...
Il tentativo è palese: il progetto tende a dare
un'autonomia falsa e inoperante, e tende soprattutto -
risolvendo localmente il problema siciliano - ad
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escludere la forma federale e repubblicana dello Stato
italiano.
L'autonomia siciliana non può realizzarsi che nel quadro
di un'Italia federale. Un'autonomia siciliana che consegnasse
ai baroni agrari il governo dell'isola si risolverebbe in una
forma di schiavismo peggiore del precedente. Ben lo intesero i
dirigenti dei partiti socialista, democristiano, comunista e
d'azione che il 22 luglio 1943, costituirono un "fronte della
libertà" e lanciarono ai siciliani un manifesto nel quale
propugnavano "la costituzione della repubblica
democratico-federativa italiana di cui la repubblica siciliana
sia il primo nucleo... ".
Le vicende recenti che si sono sviluppate in Italia e in
Europa sul terreno della protesta anticentralistica della
rivendicazione della "nazionalità" e della riscoperta
dell'esigenza dell'autogoverno delle comunità locali, hanno
riproposto l'ipotesi regionalistica e federalistica.
Nel corso dell'indagine conoscitiva sulle forme di governo
regionale, attuata dalla Commissione bicamerale per le
questioni regionali, il dibattito - in occasione degli
interventi del professor Miglio - si è incentrato sull'intero
sistema politico nazionale fino ad indicare modifiche
radicali, quale la sostituzione dello Stato regionale
(previsto dal titolo V della Costituzione) con lo Stato
federale: soluzione fatta propria anche da rappresentanti
dell'Assemblea regionale siciliana.
A conferma di questa linea di pensiero si può sostenere
che "...in forza delle ragioni autentiche del federalismo,
occorre avere il coraggio di affrontare le basi dello Statuto
speciale accordato alla Sicilia" e ricordare che nel 1969 -
già allora troppo trascurato! - Leonardo Sciascia, nel primo
saggio del volume La corda pazza intitolato "Sicilia e
sicilitudine", riferendosi alla propria isola, scriveva: "Una
terra, dunque, difficile da governare perché difficile da
capire. Difficile da capire non soltanto nella natura dei suoi
abitanti, contraddittoria ed estrema, ma anche nei suoi
istituti giuridici, nel giuoco complesso delle giurisdizioni,
di quell'insieme di privilegi ed immunità la cui scomparsa,
nel secolo scorso, ha lasciato effetti ancora ben visibili,
confermati in questi ultimi vent'anni da quella autonomia
regionale che avrebbe dovuto invece cancellarli del tutto. Si
può anzi dire che l'istituzione della regione autonoma ha
fatto insorgere, sul piano del costume e nel modo di
maneggiare la cosa pubblica, quella confusione e quelle remore
un tempo coagulate negli istituti giuridici e, insieme, tutti
gli aspetti e le manifestazioni deteriori della natura dei
siciliani (e s'intende che usiamo il termine natura non per
dire natura, ma per indicare invece il carattere che risulta
da particolari vicissitudini storiche e dalla particolarità
degli istituti) ... D'altra parte l'insicurezza dell'isola, la
sua vulnerabilità, la sua tendenza al separatismo, la sua
secolare disponibilità alla illusione della indipendenza,
hanno portato le potenze dominanti alla concessione di
privilegi che appunto servissero a dare illusione di
indipendenza a tutti i siciliani e concrete garanzie e sicuri
benefici alla classe aristocratica, prima; a quella che
approssimativamente possiamo chiamare borghese, oggi (il
fallimento dell'autonomia regionale si può senz'altro
attribuire al fatto che è stata intesa e maneggiata come un
privilegio, una franchigia, che lo Stato italiano, sotto la
pressione del movimento separatista, concedeva alla classe
borghese-mafiosa)".
Così, studiosi del problema siciliano, quali Francesco
Nitti ed Adolfo Omodeo, hanno riconosciuto che alla fine del
secolo scorso la Sicilia si trovava in condizioni assai più
floride rispetto alla situazione in cui versava nel secondo
dopoguerra; l'esasperazione accumulata negli animi dei
siciliani per questo stato di cose si è tradotta appunto in
quei movimenti, il primo dei quali caratterizzato da un
manifesto separatista lanciato in Sicilia il 10 luglio 1943,
data dello sbarco delle truppe anglo-americane nell'isola.
Questo episodio, tuttavia, svanì e ad esso segui un movimento
apparentemente unitario: quello indipendentista di Finocchiaro
Aprile, arrestato e confinato a Ponza, ma in seguito
liberato.
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La permanenza di gravi tensioni in Sicilia, peraltro,
indusse gli organi competenti a concedere a questo ente un
ordinamento autonomo con uno Statuto, approvato con regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e, in sede di
Assemblea costituente, venne ravvisata l'opportunità di
mantenere il medesimo testo precedentemente approvato, che fu
convertito, senza modifiche, in legge costituzionale, dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, tuttora in
vigore.
Al fine di consentire la rispondenza del contenuto
statutario ai principi della Carta repubblicana, fu prevista
(nel secondo comma dell'articolo unico della legge di
conversione) la possibilità di revisioni con legge ordinaria
dello Stato - udita l'Assemblea regionale siciliana - entro
due anni dalla data di entrata in vigore della legge
costituzionale di conversione.
Questa norma, dettata principalmente da ragioni di
opportunità e convenienza politica, fu peraltro dichiarata
incostituzionale dall'Alta corte per la Regione siciliana con
sentenza luglio-settembre 1948, n. 4, la quale ritenne
inammissibile, stante il contrasto con l'articolo 138 della
Costituzione in vigore, una modifica - con legge ordinaria -
di una legge costituzionale: in tal modo, rimane tuttora da
realizzare il progetto di una riforma dello Statuto in vista
di una armoniosa congruenza con la Costituzione e la realtà
attuale.
Da un punto di vista storico-istituzionale, è da rilevare
che, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 25 giugno
1944, n. 151, si era tenuta la consultazione elettorale del 2
giugno 1946, a seguito della quale era stata eletta
l'Assemblea costituente; in quella sede, peraltro, ritornava
una certa preoccupazione intorno alla relazione tra eventuali
prospettive regionali e la realtà del Paese in cui erano
presenti differenziazioni tra nord e sud, tra città e
campagna; quindi, una stessa proposta di riforma avrebbe avuto
riflessi diversi nelle varie realtà geografiche (in tal senso,
Togliatti, Assemblea costituente, seduta pomeridiana
dell'11 marzo 1947).
Il compito di redigere uno schema di ordinamento regionale
fu affidato, all'interno della seconda Sottocommissione
dell'Assemblea - incaricata di proporre la parte relativa
all'ordinamento costituzionale - ad un comitato di redazione
composto da dieci deputati e presieduto dall'onorevole
Ambrosini. Tale comitato presentò un progetto, accompagnato da
una relazione che prevedeva la regione quale ente intermedio
tra Stato e comuni, e la "Commissione dei settantacinque" (a
cui spettava di elaborare lo schema di Costituzione) ritenne
che "l'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione
è nell'ordinamento strutturale dello Stato, su basi di
autonomia; ... la Regione: zona intermedia ed indispensabile
fra la Nazione e i Comuni" (confronta T. Martines- A.
Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè,
1987, p. 10).
A proposito delle questioni regionali, l'Assemblea
costituente aveva inserito nella Carta la disposizione
transitoria XVII per prorogare di un mese la sua durata e
deliberare, tra l'altro, sugli statuti regionali: il 31
gennaio la Costituente esaminò, da ultimo, lo Statuto
siciliano. Riguardo al coordinamento con la Costituzione in
via di approvazione. l'onorevole Cevolotto - nella sua
relazione - si richiamò alla necessità di "agire sempre in
relazione con il Consiglio regionale siciliano e con i suoi
esponenti" (Assemblea costituente, seduta antimeridiana
del 31 gennaio 1948); tuttavia, la Commissione per gli Statuti
regionali, in gran parte, propose di mantenere la sostanza
dello Statuto allora in vigore, adeguandolo a quelli già
votati dalla Costituzione.
In tale contesto, si aprì una viva discussione proprio
sulla relazione dell'onorevole Cevolotto poiché i costituenti
siciliani insistevano per una interpretazione restrittiva del
coordinamento. Al termine della discussione generale (la cui
brevità era da ricondursi alla chiusura dei lavori
dell'Assemblea entro il 31 gennaio 1948) i costituenti
approvarono la proposta dell'onorevole Ambrosini, nella parte
in cui affermava che lo Statuto siciliano "fa parte delle
leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli
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effetti dell'articolo 116 della Costituzione" (Assemblea
costituente, seduta pomeridiana del 31 gennaio 1948).
La soluzione adottata, però, non fu esente da critiche e
scontenti, che portarono in seguito alla citata decisione
dell'Alta corte sull'incostituzionalità della norma -
risultante da un emendamento Persico-Dominedò - relativa al
termine di due anni per l'adozione di modifiche con legge
ordinaria.
La storia di questi anni pone con nuovo vigore la
questione riguardante le ragioni di una storica "estraneità"
fra la Sicilia e il Paese - che è un nodo storico della nostra
vita nazionale, e che a quasi un secolo e mezzo
dall'unificazione non è ancora (per responsabilità culturali e
politiche) sciolto, sebbene il separatismo mai abbia disposto
di una base culturale o religiosa o etnica (si veda intervento
di Giuseppe Giarrizzo in La Sicilia del 29 agosto 1991,
p. 5).
In realtà, proprio riguardo alla Regione siciliana, la
formula dell'autonomia politica - quale intesa dal Costituente
- può risultare inidonea rispetto ai poteri di cui essa è
titolare. Il suo Statuto, infatti, a differenza delle altre
regioni differenziate, risulta singolare a tal punto da
considerare la Sicilia quale ordinamento di uno Stato membro
di uno Stato federale; innanzi tutto, nella configurazione
degli organi fondamentali e delle loro funzioni, lo Statuto
siciliano contiene una serie di elementi formali in questo
senso (ad esempio, la definizione della giunta regionale quale
governo regionale e del consiglio quale assemblea
regionale).
Nell'ambito della funzione legislativa, esercitata nelle
materie di cui agli articoli 14, 15, 17 e 36 dello Statuto,
rileva la norma dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto
medesimo, secondo cui "I progetti di legge sono elaborati
dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la
partecipazione della rappresentanza degli interessi
professionali" (ossia quelli delle organizzazioni dei
lavoratori, dei datori di lavoro e degli ordini professionali)
"e degli organi tecnici regionali": il regolamento interno
dell'assemblea ha così proceduto alla configurazione di questi
organi e dei loro poteri (gli organi tecnici regionali, per
esempio, non hanno diritto di voto).
In particolare, l'Assemblea regionale è costituita da
novanta deputati regionali, la cui elezione avviene "a
suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge
emanata dall'Assemblea regionale in base ai princìpi fissati
dalla Costituente in materia di elezioni politiche" (articolo
3 dello Statuto siciliano), ossia la legge regionale 20 marzo
1951, n. 29, modificata più volte, che comprende una normativa
non assimilabile a quelle delle altre regioni, ordinarie o
speciali.
Una norma di particolare interesse concerne l'articolo 6
dello Statuto siciliano, parallela all'articolo 122, quarto
comma, della Costituzione, che si riferisce allo status
dei deputati regionali, "non. .. sindacabili per i voti dati
nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse
nell'esercizio della loro funzione"; tale previsione non
riguarda, invece, gli assessori regionali, a seguito della
dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli
26 e 27 dello Statuto, pronunciata dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 6 del 22 gennaio 1970.
Un'ulteriore caratteristica propria dell'ordinamento
siciliano concerne la posizione attribuita dallo Statuto al
Presidente regionale, relativamente alla sua partecipazione al
Consiglio dei ministri, al mantenimento dell'ordine pubblico,
oltre che alla decisione dei ricorsi straordinari.
A tal proposito, l'articolo 21, terzo comma, dispone che
il Presidente "col rango di Ministro partecipa al Consiglio
dei ministri con voto deliberativo nelle materie che
interessano la regione" e, quale funzione statale decentrata,
il Presidente provvede altresì (ai sensi dell'articolo 31
dello Statuto) al mantenimento dell'ordine pubblico, mediante
la polizia di Stato che dipende, sotto questo aspetto, dal
governo regionale.
Inoltre, l'organizzazione amministrativa regionale si basa
su una struttura di tipo ministeriale, secondo quanto disposto
dall'articolo 20 dello Statuto; nei confronti di questa
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attività, sia l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
sia l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, escluderebbero la
funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato,
che riguarda soltanto le regioni a statuto ordinario, mentre
la normativa di attuazione prevista dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
636, in materia di beneficenza, ne affida l'esercizio - anche
nei confronti della regione siciliana - al Consiglio dei
ministri. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha
affermato, in varie pronunce, la necessità che vi sia,
comunque, un interesse tale "da sfuggire... per natura o
dimensione all'apprezzamento dei legislatori e delle
amministrazioni locali" (Corte costituzionale, sentenza n. 340
del 15 dicembre 1983).
Dunque, anche in base alle argomentazioni esposte, risulta
particolarmente attenuata la specialità dell'ordinamento
siciliano rispetto alle regioni a statuto ordinario, in quanto
è comunque lo Stato a stabilire in quali casi l'interesse da
soddisfare si "insuscettibile di frazionamento o
localizzazione territoriale" (Corte costituzionale, sentenza
n. 340, citata).
La regione siciliana prevede, inoltre, un particolare
sistema relativo al controllo delle leggi regionali, difforme
da quello delle regioni ordinarie e delle altre regioni
speciali: lo Statuto siciliano conferisce, infatti, al
Commissario dello Stato la competenza ad impugnare le leggi
statali qualora violino, a suo parere, la normativa statutaria
(anziché prevedere la normale possibilità del rinvio per
riesame della legge all'assemblea regionale). Da qui, la
configurazione di questo organo come imparziale e super
partes nei rapporti fra Stato e Regione siciliana, e
competente a garantire l'osservanza dell'ordinamento regionale
come di quello statale (confronta F. Teresi, Regione
Sicilia, in Enciclopedia del diritto Giuffrè, 1988, p. 386
seguenti, in particolare, p. 410).
A queste considerazioni è da aggiungersi la peculiare
natura del potere di scioglimento del consiglio regionale che,
secondo l'articolo 8 dello Statuto siciliano, può avvenire
solo "per persistente violazione" dello Statuto stesso. Ora,
poiché l'approvazione dello Statuto è stata effettuata prima
dell'entrata in vigore della Costituzione, il mancato
coordinamento della norma in oggetto con la Carta
repubblicana, sulla base di un'interpretazione sistematica di
gran parte della dottrina, ormai propende per una tesi che -
al fine di garantire l'unitarietà del nostro ordinamento
costituzionale - include tra le cause di scioglimento
dell'assemblea quelle previste per gli altri consigli
regionali, a norma dell'articolo 126 della Costituzione: il
compimento di atti contrari a norme costituzionali o gravi
violazioni di legge, mancata sostituzione della giunta
regionale e del suo presidente qualora abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni, ovvero ragioni di sicurezza
nazionale (in tal senso, Mortati, Istituzioni di diritto
pubblico, vol. II, Cedam p. 986; contra, A.
Orlando e N. Lomeo, Sicilia, in Novissimo
Digesto italiano, XVII, Giuffrè 1970, p. 265).
In campo economico, gli interventi della Regione
siciliana, seppure dotata di una potestà tributaria propria,
con competenze più ampie, non riescono ad essere attuati o
ritardano ad effettuarsi, poiché rappresentano in realtà una
integrazione delle scelte programmatiche statali: stando alla
lettera dello Statuto, l'articolo 36 disciplina una potestà
impositiva regionale (peraltro mai realizzata) mediante
tributi, da essa deliberati.
La finanza della regione siciliana è costituita, in gran
parte, dai redditi patrimoniali della regione (i beni di cui
agli articoli 32, 33 e 34 dello Statuto siciliano), nonché le
imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e
del lotto (articolo 36, secondo comma, dello Statuto
siciliano). Un'ulteriore voce è poi costituita da una somma
versata dallo Stato alla regione, a titolo di solidarietà
nazionale (articolo 38), oltre che dal ricorso al prestito
interno di cui all'articolo 41 dello Statuto, ed ai contributi
speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della
Costituzione.
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Così, l'attuale sistema tributario determina una
sperequazione a livello sociale, in quanto viene a colpire
soprattutto i redditi da lavoro e "non assicura quella
trasparenza del circuito prelievo-distribuzione-spesa, che è
essenziale per rendere informati i contribuenti e responsabili
gli amministratori" (sul punto, vedi intervento di Augusto
Antonio Barbera, presidente della Commissione parlamentare per
le questioni regionali, nel dibattito conclusivo dell'indagine
conoscitiva sulle forme di governo regionali, seduta del 20
febbraio 1991).
D'altra parte, viviamo attualmente una crisi della stessa
credibilità politico-istituzionale che ha messo in dubbio le
soluzioni avanzate all'atto dell'istituzione dell'ente
regione.
Nell'ottica di una "riforma dell'autonomia", nella XII
legislatura è stato esaminato dalla Commissione affari
costituzionali della Camera un progetto di legge (atto Camera
n. 4887) sulla riforma del Parlamento e, riguardo ai rapporti
tra Parlamento e regioni, le novità di rilievo consistevano in
un ampliamento delle competenze regionali, fino all'inversione
del criterio che sta alla base dell'articolo 117 della
Costituzione, in modo da delineare le competenze in cui lo
Stato dovrà specializzarsi ed intervenire, mentre tutto il
resto è lasciato alle regioni.
Comunque, con riferimento alla tematica delle regioni a
statuto speciale, sempre più forte prende vigore l'esigenza
della presenza di regioni forti soprattutto perché dotate - al
loro interno - di una valida forma di governo. In questo
senso, la Sicilia (ma anche altre regioni) assiste purtroppo
alla successione di governi, la cui breve durata è addirittura
inferiore alla media dei governi nazionali, ed una tale
instabilità rende particolarmente difficile un'azione organica
delle forze politiche.
Certo, un aspetto particolarmente indicativo risulta il
ritardato e carente recepimento regionale di leggi nazionali,
fra cui le normative sull'ordinamento degli enti locali e sul
controllo degli appalti (per non parlare del paradosso per cui
molte norme delle leggi eccezionali antimafia approvate in
questi mesi non risultano applicabili automaticamente in
Sicilia); un'ulteriore caratteristica riguarda, peraltro,
l'assenza - nello Statuto siciliano - di riferimenti allo
strumento referendario, laddove apposite disposizioni sono
previste negli altri statuti delle regioni differenziate (ad
esempio: articolo 45 dello Statuto della Sardegna, articolo 42
dello Statuto della Valle d'Aosta, articolo 7 dello Statuto
del Trentino Alto-Adige, articoli 7 e 33 dello Statuto del
Friuli Venezia-Giulia) e, parallelamente, la carenza di
disposizioni relative all'istituto dell'iniziativa legislativa
popolare. Ebbene, questa è una delle "specificità" più
evidenti nell'insieme di quella specificità siciliana che
sarebbe proprio tempo di abolire piuttosto che invocare a ogni
piè sospinto. La Sicilia quanto più sarà "specifica" tanto
meno sarà europea" (in tal senso, vedi intervento di Vincenzo
Giambanco, segretario regionale del Partito repubblicano
italiano, in Il Giornale di Sicilia del 1^ ottobre 1991,
p. 2).
In questa realtà, sembra venir meno una incisiva
differenziazione tra regioni a statuto ordinario e regioni a
statuto speciale, con riguardo alla forma di governo adottata,
bensì una qualche distinzione emerge tra regioni
caratterizzate da una forte coesione politica ed economica, e
regioni in cui il processo politico è reso più complicato
dalla debolezza delle forze di governo e della precarietà del
sistema politico partitico complessivo.
In tale contesto, si inserisce proprio la proposta di una
parificazione tra regioni a statuto ordinario e regioni a
statuto speciale, invertendo il principio di cui all'articolo
117 della Costituzione e con la conseguente equiparazione tra
gli enti regione.
E' importante affermare che la nuova cultura emersa in
questi anni elimina ogni considerazione della specialità come
dato formale e di principio non modificabile, anche di fronte
alle evoluzioni del processo storico-politico, che hanno
determinato profondi cambiamenti nella realtà delle autonomie
locali.
Nell'ambito delle regioni a statuto speciale, in
particolare la Sicilia, già in occasione della citata indagine
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conoscitiva sulle forme di governo regionale - svolta dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali - appare
indicativo il riferimento all'articolo 38 (mai realizzato)
dello Statuto siciliano, definito dall'onorevole Riggio nella
sua relazione per le regioni a statuto speciale come "il cuore
della specialità", ossia una sorta di equiparazione dal punto
di vista del reddito tra la popolazione e la media nazionale
(seduta del 6 marzo 1991).
Tale disposizione, concernente il Fondo di solidarietà
nazionale, è garantita da una norma costituzionale, ma una
diversa considerazione politica non la riconosce più in quella
funzione e in quei meccanismi, senza che sia intervenuta una
riforma (così, intervento dell'onorevole Lauricella, nella
stessa seduta del 6 marzo 1991). La soluzione proposta con la
presente proposta di legge costituzionale mira, dunque, a
presentare la Regione siciliana secondo una immagine
alternativa, che rifletta una realtà maggiormente rispondente
alle esigenze di massima trasparenza e limpidezza delle forze
politiche al servizio dei bisogni della collettività.
La Sicilia, non solo la Regione, sta morendo: distrutta
sotto un manto di cemento, di opere pubbliche inutili e
dannose, sotto il tallone di un ceto politico affaristico che
ha utilizzato le prerogative dell'autonomia speciale per
mantenere la Sicilia in uno stato di arretratezza civile e
sociale intollerabile.
L'intreccio tra il potere politico-amministrativo e i
poteri criminali-mafiosi si è fatta più stringente e la
convinzione di una irredimibilità della Sicilia si diffonde
dolorosamente, addirittura con sussulti antimeridionalisti,
razzisti e antisolidaristici.
La sollecitazione che sta alla base della presente
proposta di legge costituzionale è quella di superare pretese
di superiorità e complessi di inferiorità e di concepire di
nuovo un patto di convivenza rinnovata per l'Italia tutta, per
il nord e per il sud.
L'attuale legislatura deve essere necessariamente
costituente e in quella sede si dovrà immaginare solo un nuovo
modello di Stato fondato sulle autonomie locali e sulle
regioni decidendo per un modello federale o regionale: una
rifondazione regionalista che porti ad un vero e proprio Stato
federale o comunque ad un nuovo regionalismo responsabile di
scelte politiche e non puramente amministrative per delega
dello Stato e con finanziamenti a destinazione vincolata,
bensì attraverso l'affermazione dell'indispensabile autonomia
impositiva.
Gli statuti speciali andranno, dunque, riservati solo alle
regioni che hanno diverse presenze etniche da garantire e
tutelare e che sono soggette ad accordi o trattati
internazionali.
Oggi, di fronte ad un fallimento così clamoroso
dell'autonomia speciale siciliana del tutto ingiustificato, si
deve procedere ad un azzeramento. Resta la speranza che la
Sicilia, come scriveva Leonardo Sciascia nel quotidiano
L'Ora il 22 aprile 1965, "possa esprimere una vera
classe dirigente; ma forse bisognerebbe che quell'autonomia
acquisita nei riguardi dello Stato si riflettesse all'interno
dei partiti.
Dico forse. E innanzi tutto bisognerebbe che i siciliani
onesti e intelligenti cominciassero a contarsi tra loro.
Appunto come l'antico scrittore diceva degli schiavi: "Se gli
schiavi si contassero?".
Occorre molta fiducia per credere che sia giunto il tempo
della riforma della politica e della cancellazione della
prevaricazione della partitocrazia, che è l'unica possibilità
per salvare la democrazia in Italia e in Sicilia.
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