| Onorevoli Colleghi! - Il 24 maggio 1995, nel corso
della XII legislatura, la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica erano convocati in quarta seduta comune per
eleggere due giudici della Corte costituzionale. A differenza
di quanto avvenuto per l'elezione dei membri laici del
Consiglio superiore della magistratura, eletti rapidamente in
ragione di una larga intesa, in assenza di un accordo fra i
gruppi parlamentari la seduta congiunta delle Camere del 23
febbraio 1995 fu annullata.
La presente proposta di legge costituzionale - di modifica
all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
2 - intende superare una grave lacuna dell'ordinamento
costituzionale costituita dall'assenza di termini perentori
per la reintegrazione del quorum della Consulta.
Si tratta di una lacuna resa ancora più grave
dall'esclusione dell'istituto della prorogatio, per i
giudici scaduti in attesa di una loro effettiva sostituzione,
con la riforma costituzionale del 1967 che ha modificato
l'articolo 135 della Costituzione. Seppure il ripristino di
siffatto istituto non costituirebbe una effettiva soluzione,
giacché il punto critico del problema è accertato nella non
ottemperanza da parte degli organi collegiali che devono
procedere alla sostituzione dei giudici costituzionali.
La Corte costituzionale, in violazione dei termini
prescritti all'articolo 5 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, si è trovata ad operare priva di una sua
piena composizione e proprio in una fase della vita
istituzionale e politica del nostro Paese in cui la Consulta
ha dovuto
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giudicare in merito alla legittimità costituzionale
di leggi o atti aventi forza di legge di particolare
rilievo.
Tale condizione di sofferenza ha avuto origini differenti,
di ordine legislativo e di natura politica o più esattamente
partitica, che hanno rappresentato un vulnus
costituzionale; tanto più evidente quanto più necessaria
sarebbe stata l'introduzione di criteri innovativi di
designazione, in luogo di una prerogativa delle forze
politiche che non ha alcuna legittimità costituzionale e
costituisce una grave lesione dei princìpi di una democrazia
parlamentare.
Lesione, ad esempio, ancor più marcata, in questi anni,
nella elezione dei membri laici del Consiglio superiore della
magistratura. E' del 1990 - per citare un caso di preminente
rilievo - la polemica che portò alla rinuncia del professor
Guido Neppi Modona che espresse la propria indisponibilità ad
essere eletto al Csm con queste parole: "...l'esito del voto,
in cui ben otto candidati su dieci non sono stati eletti, è il
sintomo palese della crisi di un sistema che concepisce la
componente laica del CSM come una longa manus del potere
politico, e non come espressione delle diverse posizioni
ideologiche e culturali esistenti nella società civile sui
temi della giustizia.
Sino alle elezioni in corso, il metodo di designazione
partitocratico, talvolta condizionato anche dagli equilibri
interni tra le correnti dei partiti maggiori, aveva trovato un
correttivo nel dato di fatto che la maggioranza dei candidati
venivano eletti nei primi due scrutini, ottenendo il
quorum - opportunamente previsto dalla legge - dei tre
quinti degli aventi diritto al voto. I componenti laici
apparivano così come rappresentanti della massima espressione
del potere politico - il Parlamento riunito in seduta comune -
e non del partito che li aveva designati..." suggerendo
"...quantomeno per il futuro, nuovi metodi di designazione dei
componenti laici al CSM, al fine di fare prevalere sui criteri
di lottizzazione partitica le doti di professionalità, di
esperienza e di equilibrio". Sono riflessioni di piena
attualità che, senza per questo ricorrere a facili
assimilazioni, hanno fatto e fanno riflettere non soltanto in
merito alle violazioni dell'articolo 104 della Costituzione
ma, al pari, di quelle dell'articolo 135 che è appunto oggetto
della presente proposta di legge costituzionale.
Il cosiddetto, e in realtà tutt'altro che compiuto,
passaggio dalla prima alla seconda Repubblica non sembra aver
introdotto anticorpi strutturali a quell'involuzione del
nostro sistema politico e istituzionale la cui denuncia fu
alla base nella VIII legislatura (il 29 giugno 1982: atto
Camera n. 3518) della presentazione della medesima proposta
di legge costituzionale, ripresentata nella X legislatura al
Senato (n. 2194) e nella XII legislatura alla Camera (n.
2563), e che si ripropone ancora in questa legislatura
all'esame ed alla deliberazione delle Camere.
Non si intende, in questa fase, limitarsi ad un atto
dovuto, giacché è nostra opinione che il Parlamento sia
dinanzi ad una prova decisiva, ormai evidenti le ragioni e le
motivazioni di una riforma costituzionale dell'articolo 135,
palesi le deviazioni dallo spirito e dalla lettera della Carta
costituzionale.
Dovrebbe essere ormai generalmente acquisito il rapporto
consequenziale tra formazione della Corte e funzioni alla
medesima attribuite, nonché evidente la necessità che essa
possa svolgere la sua attività sempre nella completezza della
sua composizione, appunto perché non si alterino quegli
equilibri interni da cui dipende un corretto esercizio dei
suoi compiti istituzionali. Eppure, come è già stato
osservato, non è la prima volta che la Corte costituzionale
sia stata costretta ad operare in assenza del proprio
quorum. Sono stati ripetuti i casi in cui una simile
situazione si è verificata, dal 1972 ad oggi, in concomitanza
con un'insofferenza sempre più diffusa tra gli stessi
parlamentari verso quella "convenzione", in virtù della quale
si riconosce ai singoli partiti il "diritto" di designare i
"loro" candidati in base a quote e, quindi, la pretesa che gli
altri gruppi si uniformino a tali scelte e si assicurino la
maggioranza indispensabile per l'elezione dei candidati
medesimi. Più
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volte, da ultimo appunto nella XII legislatura,
il Parlamento ha violato ampiamente il termine stabilito
dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967,
n. 2, che prescrive che la sostituzione dei giudici, per
qualunque causa cessati dall'ufficio, deve essere effettuata
entro un mese.
Ciò che la presente proposta di legge costituzionale
intende affrontare è il fatto che non esista alcun meccanismo
istituzionale che possa costringere gli organi cui spetta
l'elezione o la nomina dei giudici a rispettare tale
termine.
Sotto questo profilo si può parzialmente condividere la
critica di quella autorevole dottrina che ha lamentato
l'imprevidenza della riforma costituzionale del 1967 che,
modificando l'articolo 135 della Costituzione, ha escluso
esplicitamente che per la Corte continuasse a valere
l'istituto della prorogatio, che consentiva ai giudici
scaduti di rimanere in funzione fino al momento della loro
effettiva sostituzione, sì che la continuità del loro ufficio
potesse essere assicurata (come innanzi previsto dalla norma
di cui all'articolo 18 del regolamento generale approvato
dalla Corte il 20 gennaio 1966, poi abrogata dalla stessa
Corte - in data 7 luglio 1969 - per evidente incompatibilità
con la nuova disciplina costituzionale).
Per sanare questa lacuna che ha creato e potrebbe ancora
creare gravi inconvenienti nel funzionamento della Corte,
appare urgente cercare un efficace rimedio che, peraltro,
salvaguardi la logica del sistema.
A tal fine non paiono idonee talune soluzioni
apparentemente semplici, come il ripristino dell'ammissibilità
della prorogatio dei poteri dei giudici costituzionali,
la quale non varrebbe di per se stessa a rendere più solleciti
gli organi costituzionali (e il Parlamento, in particolare),
ma che, anzi, potrebbe creare un ulteriore alibi alla loro
intempestività e che, inoltre, disattenderebbe l'esigenza di
una rigorosa temporaneità della funzione dei giudici
costituzionali.
Così pure sarebbe certo un errore ipotizzare un
ridimensionamento delle maggioranze qualificate previste per
l'elezione dei giudici da parte del Parlamento in seduta
comune (i due terzi dell'Assemblea fino al terzo scrutinio e
successivamente a questo i tre quinti), perché tali elevati
quorum servono a garantire il carattere super
partes dell'organo di controllo costituzionale, il quale
deve essere svincolato dall'indirizzo della maggioranza
governativa. I membri della Corte costituzionale devono
continuare ad essere sorretti da un consenso tale che
prescinda da specifiche valutazioni e interessi di natura
politica contingente e si fondi, invece, soprattutto sulla
loro professionalità, competenza e sicura lealtà nei confronti
dei fondamentali princìpi costituzionali. Ecco allora il senso
della presente breve (un solo articolo) proposta di legge
costituzionale che modifica l'articolo 5 della legge 22
novembre 1967, n. 2, la quale non altera la logica del
sistema e introduce una sorta di "sanzione costituzionale"
all'inottemperanza dei termini stabiliti da parte degli organi
collegiali che devono procedere alla sostituzione dei giudici
costituzionali cessati per qualsiasi causa. Ove questi non
vengano rinnovati entro il termine (che così diventa
perentorio) di due mesi, la competenza per la nomina dei nuovi
giudici passa alla stessa Corte costituzionale, quale organo
di chiusura e di massima garanzia dell'ordinamento,
sovraordinato - nella logica del sistema - allo stesso
Presidente della Repubblica, passibile di essere sottoposto al
giudizio penale della Corte nelle ipotesi previste
dall'articolo 90 della Costituzione.
Il potere di cooptazione attribuito alla Corte si
configura indubbiamente come eccezionale e - lo si è già
rilevato - rappresenta sostanzialmente una sorta di "sanzione"
costituzionale all'inadempienza (ed all'inefficienza) di altri
poteri dello Stato. In un tale contesto la Corte provvede alla
nomina dei giudici mancanti a maggioranza assoluta dei giudici
in carica ed entro un termine assai ridotto, che segnala,
appunto, l'eccezionalità della situazione (quindici giorni
dalla scadenza del termine assegnato ai poteri che avrebbero
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avuto titolo a sostituire i giudici costituzionali cessati
dalla carica).
La soluzione proposta funzionerebbe dunque come efficace
deterrente. Le Camere riunite (ed eventualmente anche le
supreme magistrature) con ogni probabilità riuscirebbero a
trovare l'accordo necessario nell'elezione dei giudici di loro
spettanza e, in ogni caso, provvederebbero ad organizzare i
propri lavori in maniera più congrua e tempestiva
all'assolvimento di tale compito. L'intempestività da parte
del Capo dello Stato nell'esercizio del suo potere autonomo
sembra un'ipotesi di assai improbabile inveramento. Anche tale
eventualità merita comunque di essere considerata, quantomeno,
per ragioni di coerenza sistematica.
La preoccupazione di incorrere in nuove clamorose
dimostrazioni di inefficienza e di scarsa rappresentatività
nei confronti del paese, sanzionate con una perdita di potere,
sarebbe - c'è da augurarselo - per una volta determinante.
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