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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2737
DDL0167-0002
Progetto di legge Camera n. 167 - testo presentato - (DDL13-167)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C167. TESTIPDL
...C167.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC167 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il 24 maggio 1995, nel corso
  della XII legislatura, la Camera dei deputati e il Senato
  della Repubblica erano convocati in quarta seduta comune per
  eleggere due giudici della Corte costituzionale.  A differenza
  di quanto avvenuto per l'elezione dei membri laici del
  Consiglio superiore della magistratura, eletti rapidamente in
  ragione di una larga intesa, in assenza di un accordo fra i
  gruppi parlamentari la seduta congiunta delle Camere del 23
  febbraio 1995 fu annullata.
     La presente proposta di legge costituzionale - di modifica
  all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
  2 - intende superare una grave lacuna dell'ordinamento
  costituzionale costituita dall'assenza di termini perentori
  per la reintegrazione del  quorum  della Consulta.
     Si tratta di una lacuna resa ancora più grave
  dall'esclusione dell'istituto della  prorogatio,  per i
  giudici scaduti in attesa di una loro effettiva sostituzione,
  con la riforma costituzionale del 1967 che ha modificato
  l'articolo 135 della Costituzione.  Seppure il ripristino di
  siffatto istituto non costituirebbe una effettiva soluzione,
  giacché il punto critico del problema è accertato nella non
  ottemperanza da parte degli organi collegiali che devono
  procedere alla sostituzione dei giudici costituzionali.
     La Corte costituzionale, in violazione dei termini
  prescritti all'articolo 5 della legge costituzionale 22
  novembre 1967, n.  2, si è trovata ad operare priva di una sua
  piena composizione e proprio in una fase della vita
  istituzionale e politica del nostro Paese in cui la Consulta
  ha dovuto
 
                               Pag. 2
 
  giudicare in merito alla legittimità costituzionale
  di leggi o atti aventi forza di legge di particolare
  rilievo.
     Tale condizione di sofferenza ha avuto origini differenti,
  di ordine legislativo e di natura politica o più esattamente
  partitica, che hanno rappresentato un  vulnus
  costituzionale; tanto più evidente quanto più necessaria
  sarebbe stata l'introduzione di criteri innovativi di
  designazione, in luogo di una prerogativa delle forze
  politiche che non ha alcuna legittimità costituzionale e
  costituisce una grave lesione dei princìpi di una democrazia
  parlamentare.
     Lesione, ad esempio, ancor più marcata, in questi anni,
  nella elezione dei membri laici del Consiglio superiore della
  magistratura.  E' del 1990 - per citare un caso di preminente
  rilievo - la polemica che portò alla rinuncia del professor
  Guido Neppi Modona che espresse la propria indisponibilità ad
  essere eletto al Csm con queste parole: "...l'esito del voto,
  in cui ben otto candidati su dieci non sono stati eletti, è il
  sintomo palese della crisi di un sistema che concepisce la
  componente laica del CSM come una  longa manus  del potere
  politico, e non come espressione delle diverse posizioni
  ideologiche e culturali esistenti nella società civile sui
  temi della giustizia.
     Sino alle elezioni in corso, il metodo di designazione
  partitocratico, talvolta condizionato anche dagli equilibri
  interni tra le correnti dei partiti maggiori, aveva trovato un
  correttivo nel dato di fatto che la maggioranza dei candidati
  venivano eletti nei primi due scrutini, ottenendo il
  quorum  - opportunamente previsto dalla legge - dei tre
  quinti degli aventi diritto al voto.  I componenti laici
  apparivano così come rappresentanti della massima espressione
  del potere politico - il Parlamento riunito in seduta comune -
  e non del partito che li aveva designati..." suggerendo
  "...quantomeno per il futuro, nuovi metodi di designazione dei
  componenti laici al CSM, al fine di fare prevalere sui criteri
  di lottizzazione partitica le doti di professionalità, di
  esperienza e di equilibrio".  Sono riflessioni di piena
  attualità che, senza per questo ricorrere a facili
  assimilazioni, hanno fatto e fanno riflettere non soltanto in
  merito alle violazioni dell'articolo 104 della Costituzione
  ma, al pari, di quelle dell'articolo 135 che è appunto oggetto
  della presente proposta di legge costituzionale.
     Il cosiddetto, e in realtà tutt'altro che compiuto,
  passaggio dalla prima alla seconda Repubblica non sembra aver
  introdotto anticorpi strutturali a quell'involuzione del
  nostro sistema politico e istituzionale la cui denuncia fu
  alla base nella VIII legislatura (il 29 giugno 1982: atto
  Camera n.  3518) della presentazione della medesima proposta
  di legge costituzionale, ripresentata nella X legislatura al
  Senato (n.  2194) e nella XII legislatura alla Camera (n.
  2563), e che si ripropone ancora in questa legislatura
  all'esame ed alla deliberazione delle Camere.
     Non si intende, in questa fase, limitarsi ad un atto
  dovuto, giacché è nostra opinione che il Parlamento sia
  dinanzi ad una prova decisiva, ormai evidenti le ragioni e le
  motivazioni di una riforma costituzionale dell'articolo 135,
  palesi le deviazioni dallo spirito e dalla lettera della Carta
  costituzionale.
     Dovrebbe essere ormai generalmente acquisito il rapporto
  consequenziale tra formazione della Corte e funzioni alla
  medesima attribuite, nonché evidente la necessità che essa
  possa svolgere la sua attività sempre nella completezza della
  sua composizione, appunto perché non si alterino quegli
  equilibri interni da cui dipende un corretto esercizio dei
  suoi compiti istituzionali.  Eppure, come è già stato
  osservato, non è la prima volta che la Corte costituzionale
  sia stata costretta ad operare in assenza del proprio
  quorum.  Sono stati ripetuti i casi in cui una simile
  situazione si è verificata, dal 1972 ad oggi, in concomitanza
  con un'insofferenza sempre più diffusa tra gli stessi
  parlamentari verso quella "convenzione", in virtù della quale
  si riconosce ai singoli partiti il "diritto" di designare i
  "loro" candidati in base a quote e, quindi, la pretesa che gli
  altri gruppi si uniformino a tali scelte e si assicurino la
  maggioranza indispensabile per l'elezione dei candidati
  medesimi.  Più
 
                               Pag. 3
 
  volte, da ultimo appunto nella XII legislatura,
  il Parlamento ha violato ampiamente il termine stabilito
  dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967,
  n.  2, che prescrive che la sostituzione dei giudici, per
  qualunque causa cessati dall'ufficio, deve essere effettuata
  entro un mese.
     Ciò che la presente proposta di legge costituzionale
  intende affrontare è il fatto che non esista alcun meccanismo
  istituzionale che possa costringere gli organi cui spetta
  l'elezione o la nomina dei giudici a rispettare tale
  termine.
     Sotto questo profilo si può parzialmente condividere la
  critica di quella autorevole dottrina che ha lamentato
  l'imprevidenza della riforma costituzionale del 1967 che,
  modificando l'articolo 135 della Costituzione, ha escluso
  esplicitamente che per la Corte continuasse a valere
  l'istituto della  prorogatio,  che consentiva ai giudici
  scaduti di rimanere in funzione fino al momento della loro
  effettiva sostituzione, sì che la continuità del loro ufficio
  potesse essere assicurata (come innanzi previsto dalla norma
  di cui all'articolo 18 del regolamento generale approvato
  dalla Corte il 20 gennaio 1966, poi abrogata dalla stessa
  Corte - in data 7 luglio 1969 - per evidente incompatibilità
  con la nuova disciplina costituzionale).
     Per sanare questa lacuna che ha creato e potrebbe ancora
  creare gravi inconvenienti nel funzionamento della Corte,
  appare urgente cercare un efficace rimedio che, peraltro,
  salvaguardi la logica del sistema.
     A tal fine non paiono idonee talune soluzioni
  apparentemente semplici, come il ripristino dell'ammissibilità
  della  prorogatio  dei poteri dei giudici costituzionali,
  la quale non varrebbe di per se stessa a rendere più solleciti
  gli organi costituzionali (e il Parlamento, in particolare),
  ma che, anzi, potrebbe creare un ulteriore alibi alla loro
  intempestività e che, inoltre, disattenderebbe l'esigenza di
  una rigorosa temporaneità della funzione dei giudici
  costituzionali.
     Così pure sarebbe certo un errore ipotizzare un
  ridimensionamento delle maggioranze qualificate previste per
  l'elezione dei giudici da parte del Parlamento in seduta
  comune (i due terzi dell'Assemblea fino al terzo scrutinio e
  successivamente a questo i tre quinti), perché tali elevati
  quorum  servono a garantire il carattere  super
  partes  dell'organo di controllo costituzionale, il quale
  deve essere svincolato dall'indirizzo della maggioranza
  governativa.  I membri della Corte costituzionale devono
  continuare ad essere sorretti da un consenso tale che
  prescinda da specifiche valutazioni e interessi di natura
  politica contingente e si fondi, invece, soprattutto sulla
  loro professionalità, competenza e sicura lealtà nei confronti
  dei fondamentali princìpi costituzionali.  Ecco allora il senso
  della presente breve (un solo articolo) proposta di legge
  costituzionale che modifica l'articolo 5 della legge 22
  novembre 1967, n.  2, la quale non altera la logica del
  sistema e introduce una sorta di "sanzione costituzionale"
  all'inottemperanza dei termini stabiliti da parte degli organi
  collegiali che devono procedere alla sostituzione dei giudici
  costituzionali cessati per qualsiasi causa.  Ove questi non
  vengano rinnovati entro il termine (che così diventa
  perentorio) di due mesi, la competenza per la nomina dei nuovi
  giudici passa alla stessa Corte costituzionale, quale organo
  di chiusura e di massima garanzia dell'ordinamento,
  sovraordinato - nella logica del sistema - allo stesso
  Presidente della Repubblica, passibile di essere sottoposto al
  giudizio penale della Corte nelle ipotesi previste
  dall'articolo 90 della Costituzione.
     Il potere di cooptazione attribuito alla Corte si
  configura indubbiamente come eccezionale e - lo si è già
  rilevato - rappresenta sostanzialmente una sorta di "sanzione"
  costituzionale all'inadempienza (ed all'inefficienza) di altri
  poteri dello Stato.  In un tale contesto la Corte provvede alla
  nomina dei giudici mancanti a maggioranza assoluta dei giudici
  in carica ed entro un termine assai ridotto, che segnala,
  appunto, l'eccezionalità della situazione (quindici giorni
  dalla scadenza del termine assegnato ai poteri che avrebbero
 
                               Pag. 4
 
  avuto titolo a sostituire i giudici costituzionali cessati
  dalla carica).
     La soluzione proposta funzionerebbe dunque come efficace
  deterrente.  Le Camere riunite (ed eventualmente anche le
  supreme magistrature) con ogni probabilità riuscirebbero a
  trovare l'accordo necessario nell'elezione dei giudici di loro
  spettanza e, in ogni caso, provvederebbero ad organizzare i
  propri lavori in maniera più congrua e tempestiva
  all'assolvimento di tale compito.  L'intempestività da parte
  del Capo dello Stato nell'esercizio del suo potere autonomo
  sembra un'ipotesi di assai improbabile inveramento.  Anche tale
  eventualità merita comunque di essere considerata, quantomeno,
  per ragioni di coerenza sistematica.
     La preoccupazione di incorrere in nuove clamorose
  dimostrazioni di inefficienza e di scarsa rappresentatività
  nei confronti del paese, sanzionate con una perdita di potere,
  sarebbe - c'è da augurarselo - per una volta determinante.
 
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