| 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dai
seguenti:
"Le supreme magistrature, il Parlamento in seduta comune e
il Presidente della Repubblica devono provvedere alla
sostituzione dei giudici costituzionali di loro spettanza,
cessati dalla carica per scadenza del termine o per altra
causa, entro due mesi dal giorno in cui si è verificata la
vacanza.
Trascorso il termine di cui al secondo comma senza che i
predetti organi abbiano provveduto, alla nomina dei nuovi
giudici, procede per cooptazione la Corte costituzionale che
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica
entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
medesimo secondo comma".
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