| (Misure di controllo).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria
pubblica e le emittenti private devono registrare su supporto
magnetico la totalità dei programmi trasmessi.
2. Il Garante stabilisce le modalità con cui i Circostel,
nell'ambito della propria competenza, registrano i programmi
delle emittenti private. Essi segnalano al Garante o ai
Corerat competenti o delegati le presunte violazioni di
disposizioni dettate dal presente decreto, dalla Commissione
parlamentare e dal Garante.
3. Ai fini della vigilanza e
del controllo della emittenza nazionale, per il periodo di
applicazione del presente decreto, il Garante si avvale anche
del Centro nazionale di controllo delle emissioni
radioelettriche del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
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