| Colleghi Deputati! - Come è noto, la definizione dei
sistemi elettorali, di norma, non è inserita nelle
Costituzioni degli Stati. Ciò dipende dall'opportunità di non
cristallizzare una scelta che, per sua natura, dovrebbe essere
flessibile e modificabile in relazione al mutare del contesto
politico, culturale ed economico-sociale.
La deroga a questa regola è giustificabile solo laddove
profonde fratture etniche o religiose possono rendere utile
fissare in Costituzione ciò che, in quel contesto, acquista
anche il significato di reciproca garanzia per la
rappresentatività e tutela di gruppi etnici o religiosi
diversi.
E' sicuramente questo il senso del vincolo proporzionale
in relazione alla materia elettorale, collocato all'articolo
25 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Ma tale
scelta, oggi, soprattutto dopo l'approvazione del "pacchetto"
e del nuovo Statuto di autonomia speciale (decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) ed il passaggio
della quasi totalità delle competenze legislative alle due
province autonome di Trento e di Bolzano (e, quindi, ai due
consigli provinciali) appare del tutto superata e
controproducente. Infatti, nonostante nella pratica le
elezioni avvengano sulla base di due diversi collegi
elettorali (con separate votazioni e separato conteggio dei
voti e determinazione dei risultati), tale vincolo, unito alla
necessità di una legislazione elettorale regionale, inibisce
alla provincia di Trento la possibilità di dotarsi di un
sistema elettorale più adeguato alla sua realtà specifica e
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più coerente all'evoluzione ed alle necessità del nuovo
contesto provinciale.
Per superare tale situazione, nella XI legislatura, venne
presentata, a firma
Raffaelli-Boato-Vito-Bertotti-Fronza-Bassanini, una proposta
di legge costituzionale (ripresentata nella XII legislatura
dall'onorevole Corleone) che, senza minimamente toccare
l'impianto regionale dello Statuto di autonomia, si limitava a
prevedere la possibilità di due diverse discipline elettorali
per i due (già esistenti) collegi elettorali. Ciò era ottenuto
prevedendo il vincolo proporzionale per la sola provincia di
Bolzano (laddove cioè è opportuno rimanga) e delegando ai due
consigli provinciali la materia elettorale. Inoltre, con la
semplice soppressione di alcune parole ("nel suo seno") si
consentiva la designazione, oggi impossibile, di assessori non
necessariamente consiglieri regionali.
Oltre a quanto già ricordato, la presente proposta di
legge costituzionale prevede l'elezione diretta del presidente
dalla giunta provinciale di Trento (lasciando impregiudicato
il tipo di sistema elettorale), la nomina degli assessori da
parte del presidente della giunta, la possibilità di
sciogliere i consigli provinciali e regionale in seguito
all'approvazione di un'apposita mozione da parte della
maggioranza dei componenti del consiglio in questione. Infine,
si propone di modificare la previsione secondo la quale il
consiglio regionale è competente a legiferare non solo in
materia di iniziativa popolare e referendum per le leggi
regionali (il che è ovvio) ma anche per quelle provinciali (il
che, invece, è assurdo).
Come risulta evidente da quanto esposto, le proposte sono
assolutamente rispettose della cornice istituzionale
regionale, ma risolvono alcune rigidità dello Statuto che, se
non affrontate, rischiano di produrre sia il progressivo
impaludamento del Trentino, sia l'irreversibilità della crisi
attuale dell'istituzione regionale.
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