| 1. Il primo comma dell'articolo 50 del citato testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto spciale per
il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
seguente:
"La Giunta provinciale di Trento è composta dal
presidente, che la presiede, eletto con suffragio diretto
secondo le procedure stabilite dalla legge elettorale, e dagli
assessori effettivi e supplenti da lui nominati. La mozione di
sfiducia al presidente o la mancata approvazione della
questione di fiducia posta dal presidente hanno il valore e
comportano le conseguenze di cui al secondo comma
dell'articolo 33".
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