| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
TESTIPDL
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| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
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Onorevoli Colleghi! - 1. Ambito dell'intervento
normativo. - Il testo unificato approvato dalla Commissione
Affari costituzionali costituisce il risultato di un ampio ed
approfondito confronto, svoltosi dapprima in Comitato
ristretto e quindi in sede di Commissione. Dall'esame dei
testi delle numerose proposte di legge costituzionale di
modifica agli statuti speciali, si è cercato di pervenire ad
una sintesi idonea a consolidare il sistema di autonomia
differenziata di queste regioni, avendo contestualmente
presenti i rilevanti princìpi che si stanno introducendo
nell'ordinamento delle regioni a statuto ordinario. Le
motivazioni che hanno spinto a proporre l'elezione diretta
nell'ambito di queste ultime regioni sono riconducibili
fondamentalmente all'esigenza di governabilità e di stabilità.
Gli stessi motivi sono sostanzialmente presenti anche nelle
regioni a statuto speciale, ove si registrano le medesime
esigenze di modernizzazione e flessibilità.
La scelta politica di fondo accolta nel testo è stata in
sostanza quella di garantire alle regioni a statuto speciale
il massimo ambito di autonomia e quindi di riservare alla
valutazione dei singoli consigli la definizione della forma di
governo e dei relativi criteri di elezione. Tale impostazione
rafforza in senso autonomista, come si è detto, quella seguita
per le regioni a statuto ordinario e si iscrive in un disegno
complessivo che mira al rafforzamento politico degli organi
regionali, anche in connessione con il rilevante processo di
conferimento di attribuzioni e competenze in atto, che
dovrebbe essere ulteriormente accelerato nella prospettiva di
una ripresa della riforma in senso federalista dello Stato.
Nella elaborazione del testo si sono ampiamente recepite
le istanze avanzate nel corso delle audizioni dai
rappresentanti dei consigli e delle giunte, e proprio in
relazione a tali, diverse motivazioni si è reso necessario
introdurre nella proposta disposizioni opportunamente mirate a
specifiche esigenze.
Per la Sicilia si è ritenuto di accogliere le indicazioni
recate dalla legge-voto approvata dall'Assemblea siciliana e
per questo motivo il testo prevede l'inserimento dell'elezione
diretta del presidente nello statuto, laddove per le altre
regioni tale principio viene affermato unicamente nella norma
transitoria, ed è quindi destinato ad essere applicato solo in
assenza di una legge regionale che intervenga a regolare
diversamente la forma di governo.
E' stata assunta la decisione di accorpare nell'ambito di
un unico testo le modifiche agli statuti speciali; il testo si
compone quindi di cinque articoli, ognuno dei quali contiene
sia disposizioni che modificano testualmente gli statuti, sia
norme transitorie che restano nel testo della legge
costituzionale.
A partire da tali presupposti, il testo in esame provvede
a sottrarre dall'ambito statutario le materie riguardanti: la
forma di governo; le norme sulle elezioni del consiglio; i
casi di ineleggibilità e incompatibilità; l'esercizio del
diritto di iniziativa popolare delle leggi e del
referendum.
La disciplina di queste materie viene
"decostituzionalizzata": non è più contenuta nelle norme
statutarie e non conserva quindi il rango costituzionale. Le
disposizioni di rango costituzionale inserite però nello
statuto - disposizioni attributive di competenza esclusiva -
proteggono la disciplina regionale da eventuali interventi
della legislazione statale ordinaria. Resta naturalmente ferma
la facoltà del Parlamento di tornare a disciplinare queste
materie in modo diverso, mediante norme di rango
costituzionale.
Per il Trentino-Alto Adige, la riserva di competenza nelle
materie sopra elencate viene attribuita direttamente ai
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consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,
prevedendosi che il consiglio regionale sia costituito dai
membri dei consigli provinciali stessi.
Per il consiglio provinciale di Bolzano, in relazione alla
peculiare situazione che richiede specifiche garanzie per le
minoranze linguistiche, si prevede direttamente nello statuto
il vincolo relativo al mantenimento del sistema
proporzionale.
Per la Sicilia vengono introdotti nello statuto i seguenti
princìpi: elezione diretta del presidente; conclusione
anticipata della legislatura nel caso di contemporanee
dimissioni della metà più uno dei deputati; contestuale
elezione dell'assemblea e del presidente nel caso di
approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del
presidente.
Successivamente alla prima applicazione della modifica
statutaria, una legge regionale approvata a maggioranza
assoluta potrà modificarne le disposizioni.
La proposta prevede, infine, una disciplina transitoria
articolata secondo le diverse situazioni ed esigenze delle
regioni.
2. Istruttoria legislativa svolta.
L'apposito Comitato ristretto nominato dalla Commissione
ha proceduto, nelle riunioni del 9 aprile e del 22 aprile
1999, all'audizione informale, rispettivamente, dei
rappresentanti istituzionali delle regioni Valle d'Aosta e
Sardegna e dei rappresentanti istituzionali delle regioni
Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Le valutazioni
acquisite hanno consentito al Comitato ristretto di elaborare
nel corso di numerose riunioni susseguenti allo svolgimento
delle audizioni, un testo unificato, adottato dalla
Commissione nella seduta del 20 luglio scorso e il cui
impianto di fondo non è stato sostanzialmente modificato nella
successiva fase dell' iter presso la Commissione
medesima.
Auspico, in conclusione, che il testo unificato possa
essere celermente approvato dall'Assemblea.
Antonio DI BISCEGLIE, Relatore.
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