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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2749
DDL0168-0002
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZRL ZZRM
                               Pag. 8
 
     Onorevoli  Colleghi! - 1.  Ambito dell'intervento
  normativo.  - Il testo unificato approvato dalla Commissione
  Affari costituzionali costituisce il risultato di un ampio ed
  approfondito confronto, svoltosi dapprima in Comitato
  ristretto e quindi in sede di Commissione.  Dall'esame dei
  testi delle numerose proposte di legge costituzionale di
  modifica agli statuti speciali, si è cercato di pervenire ad
  una sintesi idonea a consolidare il sistema di autonomia
  differenziata di queste regioni, avendo contestualmente
  presenti i rilevanti princìpi che si stanno introducendo
  nell'ordinamento delle regioni a statuto ordinario.  Le
  motivazioni che hanno spinto a proporre l'elezione diretta
  nell'ambito di queste ultime regioni sono riconducibili
  fondamentalmente all'esigenza di governabilità e di stabilità.
  Gli stessi motivi sono sostanzialmente presenti anche nelle
  regioni a statuto speciale, ove si registrano le medesime
  esigenze di modernizzazione e flessibilità.
     La scelta politica di fondo accolta nel testo è stata in
  sostanza quella di garantire alle regioni a statuto speciale
  il massimo ambito di autonomia e quindi di riservare alla
  valutazione dei singoli consigli la definizione della forma di
  governo e dei relativi criteri di elezione.  Tale impostazione
  rafforza in senso autonomista, come si è detto, quella seguita
  per le regioni a statuto ordinario e si iscrive in un disegno
  complessivo che mira al rafforzamento politico degli organi
  regionali, anche in connessione con il rilevante processo di
  conferimento di attribuzioni e competenze in atto, che
  dovrebbe essere ulteriormente accelerato nella prospettiva di
  una ripresa della riforma in senso federalista dello Stato.
     Nella elaborazione del testo si sono ampiamente recepite
  le istanze avanzate nel corso delle audizioni dai
  rappresentanti dei consigli e delle giunte, e proprio in
  relazione a tali, diverse motivazioni si è reso necessario
  introdurre nella proposta disposizioni opportunamente mirate a
  specifiche esigenze.
     Per la Sicilia si è ritenuto di accogliere le indicazioni
  recate dalla legge-voto approvata dall'Assemblea siciliana e
  per questo motivo il testo prevede l'inserimento dell'elezione
  diretta del presidente nello statuto, laddove per le altre
  regioni tale principio viene affermato unicamente nella norma
  transitoria, ed è quindi destinato ad essere applicato solo in
  assenza di una legge regionale che intervenga a regolare
  diversamente la forma di governo.
     E' stata assunta la decisione di accorpare nell'ambito di
  un unico testo le modifiche agli statuti speciali; il testo si
  compone quindi di cinque articoli, ognuno dei quali contiene
  sia disposizioni che modificano testualmente gli statuti, sia
  norme transitorie che restano nel testo della legge
  costituzionale.
     A partire da tali presupposti, il testo in esame provvede
  a sottrarre dall'ambito statutario le materie riguardanti: la
  forma di governo; le norme sulle elezioni del consiglio; i
  casi di ineleggibilità e incompatibilità; l'esercizio del
  diritto di iniziativa popolare delle leggi e del
  referendum.
     La disciplina di queste materie viene
  "decostituzionalizzata": non è più contenuta nelle norme
  statutarie e non conserva quindi il rango costituzionale.  Le
  disposizioni di rango costituzionale inserite però nello
  statuto - disposizioni attributive di competenza esclusiva -
  proteggono la disciplina regionale da eventuali interventi
  della legislazione statale ordinaria.  Resta naturalmente ferma
  la facoltà del Parlamento di tornare a disciplinare queste
  materie in modo diverso, mediante norme di rango
  costituzionale.
     Per il Trentino-Alto Adige, la riserva di competenza nelle
  materie sopra elencate viene attribuita direttamente ai
 
                               Pag. 9
 
  consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,
  prevedendosi che il consiglio regionale sia costituito dai
  membri dei consigli provinciali stessi.
     Per il consiglio provinciale di Bolzano, in relazione alla
  peculiare situazione che richiede specifiche garanzie per le
  minoranze linguistiche, si prevede direttamente nello statuto
  il vincolo relativo al mantenimento del sistema
  proporzionale.
     Per la Sicilia vengono introdotti nello statuto i seguenti
  princìpi: elezione diretta del presidente; conclusione
  anticipata della legislatura nel caso di contemporanee
  dimissioni della metà più uno dei deputati; contestuale
  elezione dell'assemblea e del presidente nel caso di
  approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del
  presidente.
     Successivamente alla prima applicazione della modifica
  statutaria, una legge regionale approvata a maggioranza
  assoluta potrà modificarne le disposizioni.
     La proposta prevede, infine, una disciplina transitoria
  articolata secondo le diverse situazioni ed esigenze delle
  regioni.
     2.  Istruttoria legislativa svolta.
     L'apposito Comitato ristretto nominato dalla Commissione
  ha proceduto, nelle riunioni del 9 aprile e del 22 aprile
  1999, all'audizione informale, rispettivamente, dei
  rappresentanti istituzionali delle regioni Valle d'Aosta e
  Sardegna e dei rappresentanti istituzionali delle regioni
  Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano.  Le valutazioni
  acquisite hanno consentito al Comitato ristretto di elaborare
  nel corso di numerose riunioni susseguenti allo svolgimento
  delle audizioni, un testo unificato, adottato dalla
  Commissione nella seduta del 20 luglio scorso e il cui
  impianto di fondo non è stato sostanzialmente modificato nella
  successiva fase dell' iter  presso la Commissione
  medesima.
     Auspico, in conclusione, che il testo unificato possa
  essere celermente approvato dall'Assemblea.
                           Antonio DI BISCEGLIE,  Relatore.
 
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