| (Procedimento di accertamento delle violazioni).
1. Ciascun soggetto politico direttamente interessato
può denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta
violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle
dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante. La
denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax, alla
concessionaria pubblica o all'emittente privata o all'editore,
presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
ed inoltre al Garante, al Circostel territorialmente
competente ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui
competenza territoriale rientra il predetto domicilio
dell'editore o dell'emittente. Il predetto gruppo della
Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni
interessate dalla denuncia entro le dodici ore successive alla
predetta comunicazione.
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2. Il Garante, avvalendosi anche dei Circostel e della
Guardia di finanza, istruisce la denuncia e, contestati i
fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed
acquisite le controdeduzioni, provvede su di essa senza
indugio, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante può delegare
per le istruttorie, l'audizione degli interessati e le
contestazioni i Corerat territorialmente competenti.
4. Il procedimento è avviato anche d'ufficio.
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