| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
TESTIPDL
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| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
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| La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge
costituzionali in materia di elezione diretta del presidente
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C.
168 e abbinate) richiama innanzitutto i tratti salienti della
proposta:
in armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico dello stato l'assemblea o il
consiglio regionale con legge approvata dalla maggioranza
assoluta dei suoi componenti stabilisce le modalità di
elezione del consiglio nonché del presidente della giunta e
degli assessori;
le dimissioni contemporanee della metà più uno dei
consiglieri o deputati regionali comportano lo scioglimento
del consiglio e l'elezione contestuale del presidente della
giunta se eletto a suffragio universale;
lo scioglimento anticipato del consiglio regionale e la
contestuale elezione del presidente se eletto a suffragio
universale si verifica quando: viene approvata una mozione di
sfiducia al presidente della giunta oppure per rimozione,
dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente dello
stesso presidente;
le modifiche degli statuti sono adottate con la
procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione ma anche
su proposta dei singoli consigli regionali con un potere più
pregnante degli stessi rispetto alle disposizioni statutarie
vigenti;
è prevista una norma transitoria, eccetto che per la
provincia di Bolzano e per la regione Val d'Aosta, che
stabilisce che fino a quando le regioni non adotteranno la
nuova disciplina elettorale e la nuova forma di governo il
presidente della giunta regionale è eletto a suffragio
universale diretto contestualmente al rinnovo del consiglio
regionale sia per elezioni anticipate che a scadenza naturale
del mandato.
La disciplina elettorale è quella prevista per l'elezione
dei consigli delle regioni a statuto ordinario come previsto
dal disegno di legge costituzionale in itinere con gli
adattamenti caso per caso; disposizioni particolari
diversificano le norme da regione a regione:
regione Sicilia: il presidente della regione è eletto a
suffragio universale diretto; la carica non è ricopribile
oltre due mandati consecutivi; le norme transitorie si
applicano eventualmente solo alla scadenza naturale del
mandato dell'assemblea siciliana;
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regione Valle d'Aosta: non è prevista nessuna norma
transitoria (come per la provincia di Bolzano) per l'elezione
diretta del presidente della giunta;
regione Sicilia e Sardegna: il procedimento per le
modifiche dello statuto da parte del consiglio regionale
prevede procedure diverse rispetto a quelle delle altre
regioni;
regione Trentino-Alto Adige: l'innovazione più rilevante
attiene all'attribuzione dal consiglio regionale ai due
consigli provinciali della potestà della legge elettorale;
vengono recepite pressoché in toto le disposizioni previste
dal disegno di legge costituzionale già approvato dalla Camera
e di imminente approvazione in Senato (S. 3308) in materia di
valorizzazione della minoranza ladina e di lingua tedesca: è
ridotto ad un anno il periodo ininterrotto del requisito della
residenza nel territorio provinciale per l'esercizio del
diritto elettorale attivo in provincia di Trento; in provincia
di Bolzano il consiglio provinciale è eletto col sistema
proporzionale. La eventuale elezione diretta del presidente
della giunta provinciale di Bolzano è approvata con la
maggioranza di due terzi dei componenti il consiglio
provinciale. La stessa maggioranza dei due terzi del consiglio
è necessaria per l'eventuale elezione di assessori esterni in
giunta provinciale.
Ciò premesso e tenuto anche conto degli elementi
conoscitivi acquisiti nel corso dell'audizione svoltasi il 27
luglio scorso con i rappresentanti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, la Commissione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
la Commissione ritiene indispensabile che la riforma
degli statuti speciali non possa essere calata dall'alto ma
debba essere elaborata, formalmente e sostanzialmente, nel
rispetto del metodo consensuale esplicitamente prescritto per
l'adozione delle norme di attuazione e fondato comunque su una
consuetudine costituzionale, seguita costantemente a partire
dalla riscrittura dello statuto del Trentino-Alto Adige del
1971. E' dunque necessario che sul testo in esame si esprimano
previamente l'assemblea e i consigli delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, in quanto altrimenti il
Parlamento, in assenza di una pronuncia delle comunità
interessate, violerebbe un preciso vincolo giuridico
costituzionale;
e con le seguenti osservazioni:
1) premesso che per le regioni a statuto speciale è
stato previsto un procedimento per l'esercizio dell'autonomia
statutaria basato su una lettura unica con approvazione a
maggioranza assoluta e referendum regionale approvativo
obbligatorio (escluso solo ove sia stata conseguita la
maggioranza dei due terzi, nonché nel caso della Valle d'Aosta
per la quale è stata sempre prevista tale maggioranza
qualificata); mentre per le regioni a statuto ordinario (atto
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Camera 5389) è invece stata prevista la doppia lettura a
maggioranza assoluta e il referendum è solo facoltativo, si
ritiene necessario chiarire:
a) se tale diversa scelta trovi un accettabile
fondamento nella specialità delle regioni o in una valutazione
consapevolmente discrezionale del legislatore;
b) se per il referendum regionale approvativo
sussista o meno un numero legale di partecipanti al voto (si
ricorda che l'articolo 60 del testo della Bicamerale prevedeva
per la validità del referendum la partecipazione della
maggioranza degli aventi diritto);
c) se la legge regionale possa - come sembra -
non solo disciplinare le modalità di svolgimento del
referendum, ma anche prevedere un eventuale quorum di
partecipanti e se, in caso affermativo, la disciplina in
questione debba essere fissata con legge regionale ordinaria o
rinforzata;
2) la modifica in itinere dell'articolo 123 della
Costituzione (A.C.5389-C) individua come oggetto
dell'autonomia statutaria anzitutto la "forma di governo"
regionale, mentre nel testo in esame tale nozione è resa,
analiticamente, dai seguenti riferimenti: modalità di elezione
del presidente della giunta e degli assessori; rapporti tra
gli organi della regione; presentazione e approvazione della
mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente
della giunta regionale; al riguardo si invita la Commissione
di merito a valutare se non sia preferibile l'espressione
sintetica (forma di governo), in quanto l'elencazione
analitica potrebbe prestarsi ad interpretazioni non in linea
con la volontà del legislatore: ad esempio, la presentazione
della mozione di sfiducia, nei termini in cui viene enunciata,
sembra che debba essere comunque prevista, laddove una piena
autonomia statutaria nella scelta della forma di governo rende
tale istituto solo eventuale, essendo non compatibile con una
forma presidenziale pura;
3) sempre il citato A.C. 5389-C, nell'individuare i
limiti della potestà statutaria regionale, adopera la nozione
di "armonia con la Costituzione", mentre per le regioni a
statuto speciale nel testo in esame si rende esplicito un
ulteriore limite, quello dell'osservanza dei principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato. E' noto infatti che
tale ultimo limite è riportato in tutti gli statuti vigenti in
capo agli articoli che prevedono una legislazione esclusiva
delle singole regioni (Sicilia articolo 14, Trentino-Alto
Adige articolo 4, Valle d'Aosta articolo 2, Friuli - Venezia
Giulia articolo 4, Sardegna articolo 3). Valuti la Commissione
l'opportunità di togliere tale limite anticipando l' indirizzo
prevalente dei molti disegni di legge del Governo e di vari
deputati oggi all'esame della Camera in tema di modifica alla
Costituzione in materia di riforma in senso federalista
dell'ordinamento regionale in conformità alle proposte
espresse dalla Commissione Bicamerale.
4) con riferimento alla disciplina dell'eleggibilità,
demandata a tutte le regioni speciali ad eccezione della
Sicilia, la Commissione, nel riaffermare quanto già detto in
occasione del parere espresso sull'A.S. 3163 nella seduta del
24 giugno 1998, ribadisce la delicatezza di tale materia che
concerne un diritto politico del cittadino, da garantire
quindi in modo tendenzialmente uniforme nel territorio
nazionale;
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5) con riferimento all'articolo 1, 1^ comma, lettera c),
capoverso articolo 9, 4^ comma, si esprimono perplessità in
ordine alla prevista non rieleggibilità del presidente della
regione Sicilia dopo due mandati, in quanto il divieto di
rielezione è un elemento che caratterizza le forme
presidenziali pure, che non si giustifica laddove si preveda
invece che l'organo parlamentare possa sfiduciare il
presidente (come nel nuovo articolo 10 dello statuto siciliano
nella citata disposizione);
6) con riferimento alle disposizioni che stabiliscono
identiche conseguenze (scioglimento del consiglio e nuova
elezione del presidente), sia per eventi che hanno un rilievo
politico (dimissioni e sfiducia) sia per eventi (morte del
presidente o suo impedimento permanente) privi di rilevanza
politica, si dissente da tale scelta (peraltro ribadita anche
nell'A.C. 5389-C) per l'incongruenza consistente
nell'equiparare fattispecie tra loro oggettivamente diverse.
In altri termini, si ritiene opportuno che, a fronte di un
evento accidentale e politicamente non significativo, non
debba interrompersi la legislatura regionale, ma sia
necessario valutare soluzioni che contemperino l'esigenza di
portare a termine il periodo residuo della legislatura con il
principio dell'elezione sincronica di presidente e consiglio
regionale;
7) si ritiene necessario inoltre introdurre disposizioni
intese a promuovere l'equilibrio della rappresentanza elettiva
tra i sessi;
8) data la rilevanza delle modificazioni proposte è
opportuno introdurre una delega al Governo per la
predisposizione di cinque testi unici che contengano tutte le
singole modifiche finora apportate ai singoli statuti di
autonomia.
La Commissione, inoltre, considerato che per le regioni a
statuto speciale non sussistono le ragioni di urgenza che in
quelle ordinarie hanno richiesto l'introduzione di un regime
transitorio,
ESPRIME PARERE CONTRARIO
sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, articolo
3, commi 2 e 3, articolo 4, commi 2 e 3, articolo 5, commi 2 e
3.
Il parere contrario è rafforzato per lo statuto della
regione Trentino-Alto Adige, poiché senza una legge elettorale
della provincia di Trento, verrebbe meno la garanzia di un
seggio del consiglio provinciale di Trento assegnato ai ladini
della Valle di Fassa come previsto dal nuovo articolo 48.
Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, concernente la
normativa transitoria per la regione siciliana il parere
contrario è motivato anche in considerazione dell'espressa
indicazione contenuta nell'articolo 6 della cosiddetta
legge-voto (A.C. 5710), in cui si prevede che nel periodo
antecedente all'elezione diretta del presidente continuino ad
applicarsi le disposizioni statutarie previgenti.
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