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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2750
DDL0168-0003
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
Pag. 10 PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPP ZZRM
     La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
     esaminato il testo unificato delle proposte di legge
  costituzionali in materia di elezione diretta del presidente
  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C.
  168 e abbinate) richiama innanzitutto i tratti salienti della
  proposta:
       in armonia con la Costituzione e i principi
  dell'ordinamento giuridico dello stato l'assemblea o il
  consiglio regionale con legge approvata dalla maggioranza
  assoluta dei suoi componenti stabilisce le modalità di
  elezione del consiglio nonché del presidente della giunta e
  degli assessori;
       le dimissioni contemporanee della metà più uno dei
  consiglieri o deputati regionali comportano lo scioglimento
  del consiglio e l'elezione contestuale del presidente della
  giunta se eletto a suffragio universale;
       lo scioglimento anticipato del consiglio regionale e la
  contestuale elezione del presidente se eletto a suffragio
  universale si verifica quando: viene approvata una mozione di
  sfiducia al presidente della giunta oppure per rimozione,
  dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente dello
  stesso presidente;
       le modifiche degli statuti sono adottate con la
  procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione ma anche
  su proposta dei singoli consigli regionali con un potere più
  pregnante degli stessi rispetto alle disposizioni statutarie
  vigenti;
       è prevista una norma transitoria, eccetto che per la
  provincia di Bolzano e per la regione Val d'Aosta, che
  stabilisce che fino a quando le regioni non adotteranno la
  nuova disciplina elettorale e la nuova forma di governo il
  presidente della giunta regionale è eletto a suffragio
  universale diretto contestualmente al rinnovo del consiglio
  regionale sia per elezioni anticipate che a scadenza naturale
  del mandato.
     La disciplina elettorale è quella prevista per l'elezione
  dei consigli delle regioni a statuto ordinario come previsto
  dal disegno di legge costituzionale in itinere con gli
  adattamenti caso per caso; disposizioni particolari
  diversificano le norme da regione a regione:
       regione Sicilia: il presidente della regione è eletto a
  suffragio universale diretto; la carica non è ricopribile
  oltre due mandati consecutivi; le norme transitorie si
  applicano eventualmente solo alla scadenza naturale del
  mandato dell'assemblea siciliana;
 
                              Pag. 11
 
       regione Valle d'Aosta: non è prevista nessuna norma
  transitoria (come per la provincia di Bolzano) per l'elezione
  diretta del presidente della giunta;
       regione Sicilia e Sardegna: il procedimento per le
  modifiche dello statuto da parte del consiglio regionale
  prevede procedure diverse rispetto a quelle delle altre
  regioni;
       regione Trentino-Alto Adige: l'innovazione più rilevante
  attiene all'attribuzione dal consiglio regionale ai due
  consigli provinciali della potestà della legge elettorale;
  vengono recepite pressoché in toto le disposizioni previste
  dal disegno di legge costituzionale già approvato dalla Camera
  e di imminente approvazione in Senato (S. 3308) in materia di
  valorizzazione della minoranza ladina e di lingua tedesca: è
  ridotto ad un anno il periodo ininterrotto del requisito della
  residenza nel territorio provinciale per l'esercizio del
  diritto elettorale attivo in provincia di Trento; in provincia
  di Bolzano il consiglio provinciale è eletto col sistema
  proporzionale.  La eventuale elezione diretta del presidente
  della giunta provinciale di Bolzano è approvata con la
  maggioranza di due terzi dei componenti il consiglio
  provinciale.  La stessa maggioranza dei due terzi del consiglio
  è necessaria per l'eventuale elezione di assessori esterni in
  giunta provinciale.
     Ciò premesso e tenuto anche conto degli elementi
  conoscitivi acquisiti nel corso dell'audizione svoltasi il 27
  luglio scorso con i rappresentanti delle regioni a statuto
  speciale e delle province autonome, la Commissione
                  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
         la Commissione ritiene indispensabile che la riforma
  degli statuti speciali non possa essere calata dall'alto ma
  debba essere elaborata, formalmente e sostanzialmente, nel
  rispetto del metodo consensuale esplicitamente prescritto per
  l'adozione delle norme di attuazione e fondato comunque su una
  consuetudine costituzionale, seguita costantemente a partire
  dalla riscrittura dello statuto del Trentino-Alto Adige del
  1971.  E' dunque necessario che sul testo in esame si esprimano
  previamente l'assemblea e i consigli delle regioni a statuto
  speciale e delle province autonome, in quanto altrimenti il
  Parlamento, in assenza di una pronuncia delle comunità
  interessate, violerebbe un preciso vincolo giuridico
  costituzionale;
  e con le seguenti osservazioni:
       1) premesso che per le regioni a statuto speciale è
  stato previsto un procedimento per l'esercizio dell'autonomia
  statutaria basato su una lettura unica con approvazione a
  maggioranza assoluta e referendum regionale approvativo
  obbligatorio (escluso solo ove sia stata conseguita la
  maggioranza dei due terzi, nonché nel caso della Valle d'Aosta
  per la quale è stata sempre prevista tale maggioranza
  qualificata); mentre per le regioni a statuto ordinario (atto
 
                              Pag. 12
 
  Camera 5389) è invece stata prevista la doppia lettura a
  maggioranza assoluta e il referendum è solo facoltativo, si
  ritiene necessario chiarire:
         a)  se tale diversa scelta trovi un accettabile
  fondamento nella specialità delle regioni o in una valutazione
  consapevolmente discrezionale del legislatore;
         b)  se per il referendum regionale approvativo
  sussista o meno un numero legale di partecipanti al voto (si
  ricorda che l'articolo 60 del testo della Bicamerale prevedeva
  per la validità del referendum la partecipazione della
  maggioranza degli aventi diritto);
         c)  se la legge regionale possa - come sembra -
  non solo disciplinare le modalità di svolgimento del
  referendum, ma anche prevedere un eventuale  quorum  di
  partecipanti e se, in caso affermativo, la disciplina in
  questione debba essere fissata con legge regionale ordinaria o
  rinforzata;
       2) la modifica  in itinere  dell'articolo 123 della
  Costituzione (A.C.5389-C) individua come oggetto
  dell'autonomia statutaria anzitutto la "forma di governo"
  regionale, mentre nel testo in esame tale nozione è resa,
  analiticamente, dai seguenti riferimenti: modalità di elezione
  del presidente della giunta e degli assessori; rapporti tra
  gli organi della regione; presentazione e approvazione della
  mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente
  della giunta regionale; al riguardo si invita la Commissione
  di merito a valutare se non sia preferibile l'espressione
  sintetica (forma di governo), in quanto l'elencazione
  analitica potrebbe prestarsi ad interpretazioni non in linea
  con la volontà del legislatore: ad esempio, la presentazione
  della mozione di sfiducia, nei termini in cui viene enunciata,
  sembra che debba essere comunque prevista, laddove una piena
  autonomia statutaria nella scelta della forma di governo rende
  tale istituto solo eventuale, essendo non compatibile con una
  forma presidenziale pura;
       3) sempre il citato A.C. 5389-C, nell'individuare i
  limiti della potestà statutaria regionale, adopera la nozione
  di "armonia con la Costituzione", mentre per le regioni a
  statuto speciale nel testo in esame si rende esplicito un
  ulteriore limite, quello dell'osservanza dei principi
  dell'ordinamento giuridico dello Stato.  E' noto infatti che
  tale ultimo limite è riportato in tutti gli statuti vigenti in
  capo agli articoli che prevedono una legislazione esclusiva
  delle singole regioni (Sicilia articolo 14, Trentino-Alto
  Adige articolo 4, Valle d'Aosta articolo 2, Friuli - Venezia
  Giulia articolo 4, Sardegna articolo 3).  Valuti la Commissione
  l'opportunità di togliere tale limite anticipando l' indirizzo
  prevalente dei molti disegni di legge del Governo e di vari
  deputati oggi all'esame della Camera in tema di modifica alla
  Costituzione in materia di riforma in senso federalista
  dell'ordinamento regionale in conformità alle proposte
  espresse dalla Commissione Bicamerale.
       4) con riferimento alla disciplina dell'eleggibilità,
  demandata a tutte le regioni speciali ad eccezione della
  Sicilia, la Commissione, nel riaffermare quanto già detto in
  occasione del parere espresso sull'A.S. 3163 nella seduta del
  24 giugno 1998, ribadisce la delicatezza di tale materia che
  concerne un diritto politico del cittadino, da garantire
  quindi in modo tendenzialmente uniforme nel territorio
  nazionale;
 
                              Pag. 13
 
       5) con riferimento all'articolo 1, 1^ comma, lettera c),
  capoverso articolo 9, 4^ comma, si esprimono perplessità in
  ordine alla prevista non rieleggibilità del presidente della
  regione Sicilia dopo due mandati, in quanto il divieto di
  rielezione è un elemento che caratterizza le forme
  presidenziali pure, che non si giustifica laddove si preveda
  invece che l'organo parlamentare possa sfiduciare il
  presidente (come nel nuovo articolo 10 dello statuto siciliano
  nella citata disposizione);
       6) con riferimento alle disposizioni che stabiliscono
  identiche conseguenze (scioglimento del consiglio e nuova
  elezione del presidente), sia per eventi che hanno un rilievo
  politico (dimissioni e sfiducia) sia per eventi (morte del
  presidente o suo impedimento permanente) privi di rilevanza
  politica, si dissente da tale scelta (peraltro ribadita anche
  nell'A.C. 5389-C) per l'incongruenza consistente
  nell'equiparare fattispecie tra loro oggettivamente diverse.
  In altri termini, si ritiene opportuno che, a fronte di un
  evento accidentale e politicamente non significativo, non
  debba interrompersi la legislatura regionale, ma sia
  necessario valutare soluzioni che contemperino l'esigenza di
  portare a termine il periodo residuo della legislatura con il
  principio dell'elezione sincronica di presidente e consiglio
  regionale;
       7) si ritiene necessario inoltre introdurre disposizioni
  intese a promuovere l'equilibrio della rappresentanza elettiva
  tra i sessi;
       8) data la rilevanza delle modificazioni proposte è
  opportuno introdurre una delega al Governo per la
  predisposizione di cinque testi unici che contengano tutte le
  singole modifiche finora apportate ai singoli statuti di
  autonomia.
     La Commissione, inoltre, considerato che per le regioni a
  statuto speciale non sussistono le ragioni di urgenza che in
  quelle ordinarie hanno richiesto l'introduzione di un regime
  transitorio,
                   ESPRIME PARERE CONTRARIO
  sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, articolo
  3, commi 2 e 3, articolo 4, commi 2 e 3, articolo 5, commi 2 e
  3.
     Il parere contrario è rafforzato per lo statuto della
  regione Trentino-Alto Adige, poiché senza una legge elettorale
  della provincia di Trento, verrebbe meno la garanzia di un
  seggio del consiglio provinciale di Trento assegnato ai ladini
  della Valle di Fassa come previsto dal nuovo articolo 48.
     Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, concernente la
  normativa transitoria per la regione siciliana il parere
  contrario è motivato anche in considerazione dell'espressa
  indicazione contenuta nell'articolo 6 della cosiddetta
  legge-voto (A.C. 5710), in cui si prevede che nel periodo
  antecedente all'elezione diretta del presidente continuino ad
  applicarsi le disposizioni statutarie previgenti.
 
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