| (Modifiche allo Statuto
della Regione siciliana).
1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: "in
base ai princìpi fissati dalla Costituente in materia di
elezioni politiche" sono sostituite dalle seguenti: "in
armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento
giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito
dal presente Statuto";
b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con
quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio
regionale ovvero del Parlamento europeo";
c) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio
universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può
altresì essere disposta per ragioni di sicurezza
nazionale";
d) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
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"Art. 8- bis. - Le contemporanee dimissioni della
metà più uno dei deputati determinano la conclusione
anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità
determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale,
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a
decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della
maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina
del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori
possono compiere atti di ordinaria amministrazione";
e) la sezione II del titolo I è sostituita dalla
seguente:
"Sezione II - Presidente della Regione e Giunta
regionale.
Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio
universale e diretto contestualmente all'elezione
dell'Assemblea regionale.
Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori,
tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento.
In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di
quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale,
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente
della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le
eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale
e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i
rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il
Presidente della Regione.
La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta
per non più di due mandati consecutivi.
La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli
Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami
dell'Amministrazione.
Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a
maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del
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Presidente della Regione presentata da almeno un quarto dei
suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni
dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si
procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale
elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento
permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede
alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e
del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi";
f) il primo comma dell'articolo 12 è sostituito
dai seguenti:
"L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a
ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di
almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli.
L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di
consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta,
rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione
siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di
presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e
dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi
entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti
stessi";
g) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
"Art. 13- bis. - Con legge approvata a maggioranza
assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono
disciplinati l'ambito e le modalità del referendum
regionale abrogativo, propositivo e consultivo";
h) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
"Art. 17- bis. - Le leggi di cui all'articolo 3,
primo comma, all'articolo 8- bis, all'articolo 9, terzo
comma, all'articolo 13- bis e all'articolo 41- bis
sono sottoposte a referendum regionale la cui disciplina
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è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se le leggi sono state
approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea regionale";
i) dopo l'articolo 41, la rubrica:
"Disposizioni transitorie" è sostituita dalla seguente:
"Disposizioni finali e transitorie";
l) dopo la rubrica "Disposizioni finali e
transitorie", all'articolo 42 sono premessi i seguenti:
"Art. 41- bis. - Le disposizioni previste nella
sezione II del titolo I, dopo la loro prima applicazione,
possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea
regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 41- ter. - Per le modificazioni del presente
Statuto si applica il procedimento stabilito dalla
Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale
siciliana.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime
il suo parere entro un mese.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge
prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione
siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e
diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea
regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il
Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può
successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a
maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno
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un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di
tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a
nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del
Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie,
impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto
disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se
non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli
articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come
modificati dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea
regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni
statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali
per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo
9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non
siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge
elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto,
per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del
Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili,
le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano
l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le
circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono
costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione
siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema
maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono
candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle
liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione
il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di
voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione
fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al
quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
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1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo
del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei
deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto. E' eletto
alla carica di deputato regionale il candidato capolista alla
carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero
di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale
riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
capolista della lista regionale, proclamato alla carica di
deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o
con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste,
in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei
seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale
regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo,
del quale si deve tenere conto per la determinazione della
conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Per quanto non in
contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n.
108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione
continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto
compatibile, la legislazione della Regione siciliana per
l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.
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