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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2751
DDL0168-0004
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
Pag. 14 Testo unificato della Commissione Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 1
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Modifiche allo Statuto
                   della Regione siciliana).
     1.  Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con
  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
  dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  all'articolo 3, primo comma, le parole: "in
  base ai princìpi fissati dalla Costituente in materia di
  elezioni politiche" sono sostituite dalle seguenti: "in
  armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento
  giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito
  dal presente Statuto";
         b)  all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con
  quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio
  regionale ovvero del Parlamento europeo";
         c)  all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
     "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
  l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
  rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio
  universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
  Costituzione o gravi violazioni di legge.  La rimozione può
  altresì essere disposta per ragioni di sicurezza
  nazionale";
       d)  dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
 
                              Pag. 15
 
     "Art. 8- bis.  - Le contemporanee dimissioni della
  metà più uno dei deputati determinano la conclusione
  anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità
  determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale,
  approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
     Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a
  decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della
  maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
     Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina
  del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori
  possono compiere atti di ordinaria amministrazione";
       e)  la sezione II del titolo I è sostituita dalla
  seguente:
     "Sezione II - Presidente della Regione e Giunta
  regionale.
     Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio
  universale e diretto contestualmente all'elezione
  dell'Assemblea regionale.
     Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori,
  tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
  assenza o di impedimento.
     In armonia con la Costituzione e i princìpi
  dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di
  quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale,
  con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
  componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente
  della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le
  eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale
  e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i
  rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il
  Presidente della Regione.
     La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta
  per non più di due mandati consecutivi.
     La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli
  Assessori.  Questi sono preposti ai singoli rami
  dell'Amministrazione.
     Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a
  maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del
 
                              Pag. 16
 
  Presidente della Regione presentata da almeno un quarto dei
  suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni
  dalla sua presentazione.  Ove la mozione venga approvata, si
  procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale
  elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
     In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento
  permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede
  alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e
  del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi";
       f)  il primo comma dell'articolo 12 è sostituito
  dai seguenti:
     "L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a
  ciascun deputato dell'Assemblea regionale.  Il popolo esercita
  l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di
  almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
  comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli.
  L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di
  consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta,
  rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione
  siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
     Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di
  presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e
  dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi
  entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti
  stessi";
       g)  dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
     "Art. 13- bis.  - Con legge approvata a maggioranza
  assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono
  disciplinati l'ambito e le modalità del  referendum
  regionale abrogativo, propositivo e consultivo";
       h)  dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
     "Art. 17- bis.  - Le leggi di cui all'articolo 3,
  primo comma, all'articolo 8- bis,  all'articolo 9, terzo
  comma, all'articolo 13- bis  e all'articolo 41- bis
  sono sottoposte a  referendum  regionale la cui disciplina
 
                              Pag. 17
 
  è prevista da apposita legge regionale.  La legge sottoposta a
  referendum  non è promulgata se non è approvata dalla
  maggioranza dei voti validi.
     Non si fa luogo a  referendum  se le leggi sono state
  approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti
  l'Assemblea regionale";
       i)  dopo l'articolo 41, la rubrica:
  "Disposizioni transitorie"  è sostituita dalla seguente:
  "Disposizioni finali e transitorie";
       l)  dopo la rubrica  "Disposizioni finali e
  transitorie",  all'articolo 42 sono premessi i seguenti:
     "Art. 41- bis.  - Le disposizioni previste nella
  sezione II del titolo I, dopo la loro prima applicazione,
  possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea
  regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
     Art. 41- ter.  - Per le modificazioni del presente
  Statuto si applica il procedimento stabilito dalla
  Costituzione per le leggi costituzionali.
     L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale
  siciliana.
     I progetti di modificazione del presente Statuto di
  iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
  Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime
  il suo parere entro un mese.
     Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
  sottoposte a  referendum  nazionale".
     2.  Fino alla data di entrata in vigore della legge
  prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione
  siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
  il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e
  diretto.  L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea
  regionale.  Entro dieci giorni dalla proclamazione il
  Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può
  successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
  funzioni di Vicepresidente.  Se l'Assemblea regionale approva a
  maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei
  confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno
 
                              Pag. 18
 
  un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di
  tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a
  nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
  Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del
  Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie,
  impedimento permanente o morte del Presidente.  Fermo quanto
  disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma
  non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data
  di entrata in vigore della presente legge costituzionale.  Se
  non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli
  articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come
  modificati dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea
  regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni
  statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della
  presente legge costituzionale.
     3.  Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali
  per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla
  data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
  non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo
  9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non
  siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge
  elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto,
  per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del
  Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili,
  le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano
  l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.  Le
  circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono
  costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione
  siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema
  maggioritario, dal territorio dell'intera Regione.  Sono
  candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle
  liste regionali.  E' proclamato eletto Presidente della Regione
  il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di
  voti validi in ambito regionale.  Il Presidente della Regione
  fa parte dell'Assemblea regionale.  La disposizione di cui al
  quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
 
                              Pag. 19
 
  1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo
  del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei
  deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto.  E' eletto
  alla carica di deputato regionale il candidato capolista alla
  carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero
  di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
  proclamato eletto Presidente.  L'Ufficio centrale regionale
  riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
  spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
  capolista della lista regionale, proclamato alla carica di
  deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo
  comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
  introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
  1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o
  con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste,
  in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei
  seggi circoscrizionali residui.  Qualora tutti i seggi
  spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
  quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale
  regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo,
  del quale si deve tenere conto per la determinazione della
  conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
  maggioranza in seno all'Assemblea regionale.  Per quanto non in
  contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n.
  108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione
  continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto
  compatibile, la legislazione della Regione siciliana per
  l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.
 
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