| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
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| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
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| (Modifiche allo Statuto speciale
per la Valle d'Aosta).
1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
Pag. 20
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di
quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati, disciplina le modalità di elezione del Consiglio
della Valle, del Presidente della Giunta regionale e degli
assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione,
la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle
leggi regionali e del referendum sulle leggi della
Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti del Consiglio della Valle.
La legge regionale prevista dal secondo comma non è
sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su
di essa il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione";
b) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito
dal seguente:
"Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque
consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e
segreto";
c) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ovvero del Parlamento europeo";
d) il secondo comma dell'articolo 17 è
abrogato;
Pag. 21
e) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla
Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il
referendum sulle leggi della regione sono disciplinati
dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15g;
f) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma
dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo;
g) all'articolo 48, secondo comma, le parole: "o
quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di
funzionare" sono soppresse;
h) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio
universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può
altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e
comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della
Valle";
i) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono
inseriti i seguenti:
"I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
il suo parere entro un mese.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale".
Pag. 22
2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino
alla data di entrata in vigore della legge regionale che
disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta
e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15
del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente
articolo.
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