| (Modifiche allo Statuto speciale
per la Sardegna).
1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di
quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, disciplina le modalità di elezione del
Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e
degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la
presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare
delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della
Regione. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento
del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a
suffragio universale e diretto.
La legge regionale prevista dal secondo comma non è
sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 33. Su
di essa il Governo della Repubblica può promuovere la
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questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge di cui al secondo comma è sottoposta a
referendum regionale la cui disciplina è prevista da
apposita legge regionale. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio regionale";
b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta
consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e
segreto";
c) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ovvero del Parlamento
europeo";
d) il terzo comma dell'articolo 17 è abrogato;
e) gli articoli 28, 29, 32, 36 e 37, primo comma,
sono abrogati;
f) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente della
Giunta regionale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale";
g) all'articolo 50, secondo comma, le parole: "o
quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di
funzionare" sono soppresse;
h) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio
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universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può
altresì essere disposta per ragioni di sicurezza
nazionale";
i) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"Art. 54. - Per le modificazioni del presente Statuto si
applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al
Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
il suo parere entro un mese.
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in
prima deliberazione da una delle Camere e il parere del
Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta
regionale può indire referendum consultivo prima del
compimento del termine previsto dalla Costituzione per la
seconda deliberazione.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale.
Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto
possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica
su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita
la Regione".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge
prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la
Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e
diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio.
Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto
nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli;
attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se
il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e
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messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti
a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta
in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o
morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano al
Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti
disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15
dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale
in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie
previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal
citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per
l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del
Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che
disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali
disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna
provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono
eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera
Regione. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale
i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale il candidato capolista che
ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del
Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma
si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri
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regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. E' eletto
alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica
di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di
voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale
riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
capolista della lista regionale, proclamato alla carica di
consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23
febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad
applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la
legislazione della Regione Sardegna per l'elezione del
Consiglio regionale.
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