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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2753
DDL0168-0006
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
...Testo unificato della Commissione Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPD ZZRM
               (Modifiche allo Statuto speciale
                       per la Sardegna).
     1.  Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con
  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive
  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)  all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i
  seguenti commi:
     "In armonia con la Costituzione e i princìpi
  dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di
  quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
  approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta
  dei suoi componenti, disciplina le modalità di elezione del
  Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e
  degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la
  presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
  sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
  i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
  cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare
  delle leggi regionali e del  referendum  sulle leggi della
  Regione.  Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
  componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento
  del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
  Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a
  suffragio universale e diretto.
     La legge regionale prevista dal secondo comma non è
  sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 33.  Su
  di essa il Governo della Repubblica può promuovere la
 
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  questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
  costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
     La legge di cui al secondo comma è sottoposta a
  referendum  regionale la cui disciplina è prevista da
  apposita legge regionale.  La legge sottoposta a
  referendum  non è promulgata se non è approvata dalla
  maggioranza dei voti validi.
     Non si fa luogo a  referendum  se la legge è stata
  approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il
  Consiglio regionale";
       b)  l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
     "Art. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta
  consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e
  segreto";
         c)  all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte,
  in fine, le seguenti parole: "ovvero del Parlamento
  europeo";
       d)  il terzo comma dell'articolo 17 è abrogato;
       e)  gli articoli 28, 29, 32, 36 e 37, primo comma,
  sono abrogati;
       f)  all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i
  seguenti commi:
     "Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente della
  Giunta regionale.
     L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
  Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
  diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
  morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
  dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
  regionale";
       g)  all'articolo 50, secondo comma, le parole: "o
  quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di
  funzionare" sono soppresse;
       h)  all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
  l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
  rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio
 
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  universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
  Costituzione o gravi violazioni di legge.  La rimozione può
  altresì essere disposta per ragioni di sicurezza
  nazionale";
       i)  l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
     "Art. 54. - Per le modificazioni del presente Statuto si
  applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
  leggi costituzionali.
     L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al
  Consiglio regionale.
     I progetti di modificazione del presente Statuto di
  iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
  Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
  il suo parere entro un mese.
     Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in
  prima deliberazione da una delle Camere e il parere del
  Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta
  regionale può indire  referendum  consultivo prima del
  compimento del termine previsto dalla Costituzione per la
  seconda deliberazione.
     Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
  sottoposte a  referendum  nazionale.
     Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto
  possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica
  su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita
  la Regione".
     2.  Fino alla data di entrata in vigore della legge
  prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la
  Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
  il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e
  diretto.  L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio.
  Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto
  nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli;
  attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente.  Se
  il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta una
  mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
  della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e
 
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  messa in discussione non prima di tre giorni dalla
  presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del
  Consiglio e del Presidente della Giunta.  Si procede parimenti
  a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta
  in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o
  morte del Presidente.  Fermo quanto disposto al comma 3, le
  disposizioni di cui al presente comma non si applicano al
  Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore
  della presente legge costituzionale.  Se non è altrimenti
  disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15
  dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale
  in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie
  previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge
  costituzionale.
     3.  Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
  data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
  Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
  modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal
  citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per
  l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del
  Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto
  compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che
  disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto
  ordinario.  Le circoscrizioni elettorali previste da tali
  disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna
  provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono
  eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera
  Regione.  Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale
  i capilista delle liste regionali.  E' proclamato eletto
  Presidente della Giunta regionale il candidato capolista che
  ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
  regionale.  Il Presidente della Giunta regionale fa parte del
  Consiglio regionale.  La disposizione di cui al quattordicesimo
  comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
  introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
  1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma
  si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri
 
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  regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto.  E' eletto
  alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica
  di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di
  voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
  proclamato eletto Presidente.  L'Ufficio centrale regionale
  riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
  spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
  capolista della lista regionale, proclamato alla carica di
  consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
  tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
  1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio
  attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
  quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
  per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
  Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
  stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
  l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
  seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
  determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
  spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
  regionale.  Per quanto non in contrasto con le disposizioni
  della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23
  febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad
  applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la
  legislazione della Regione Sardegna per l'elezione del
  Consiglio regionale.
 
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