| (Modifiche allo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige).
1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 25, il primo, secondo e terzo
comma sono sostituiti dal seguente:
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" Il Consiglio regionale è composto dai membri dei
Consigli provinciali di Trento e di Bolzano";
b) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo,
le parole: "regionali e" sono soppresse;
c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - L'attività del Consiglio regionale si svolge
in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed
alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla
proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento
e di Bolzano su convocazione del Presidente della Giunta
regionale in carica";
d) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con
quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio
regionale ovvero del Parlamento europeo";
e) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32
ed il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;
f) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
"Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi
componenti il Presidente, due vice Presidenti e i
Segretari.
Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due
anni e mezzo.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale
il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al
gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il
Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo
di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere
appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per
i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del
gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono
eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici
diversi da quello del Presidente.
In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla
carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti
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del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione
del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le
modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire
nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza
del periodo di due anni e mezzo in corso.
I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale
sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di
assenza o di impedimento";
g) all'articolo 32, primo e terzo comma, le
parole: "il vice Presidente" sono sostituite dalle seguenti:
"i vice Presidenti";
h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - Le cause di scioglimento di cui all'articolo
49- bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio
regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si
procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli
provinciali.
Lo scioglimento è disposto con le procedure previste
dall'articolo 49- bis. Con il decreto di scioglimento è
nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di
lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio
provinciale.
I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare
le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli
provinciali";
i) al terzo comma dell'articolo 36 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Al gruppo linguistico ladino è
garantita la rappresentanza nella Giunta regionale";
l) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un
Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il
loro ufficio fino alla elezione dei nuovi componenti";
m) all'articolo 47, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
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"In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico dello Stato, con il rispetto degli
obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto
dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal
Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio
provinciale, del Presidente della Giunta provinciale e degli
assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la
presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
provinciale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di
iniziativa popolare delle leggi provinciali e del
referendum sulle leggi della Provincia. Le dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio
provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e
l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente
della Giunta provinciale se eletto a suffragio universale e
diretto.
Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio
provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora
preveda l'elezione del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale
è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio provinciale.
Le leggi provinciali previste al secondo e al terzo comma
non sono sottoposte al visto di cui al primo comma
dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Le leggi di cui al secondo comma sono sottoposte a
referendum provinciale la cui disciplina è prevista da
apposita legge di ciascuna Provincia. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata con la
maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio
provinciale".
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n) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale è eletto a
suffragio universale, diretto e segreto, è composto di
trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si
svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un
Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto
all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del
quinquennio di quello non rinnovato.
La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di
Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico
ladino.
Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato
al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena,
Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di
Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico
ladino-dolo- mitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme
stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo
47.
Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette
dal Presidente della Giunta provinciale e hanno luogo a
decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la
seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il
decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la
votazione.
La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo
non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti
su convocazione del Presidente della Giunta provinciale in
carica";
o) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
"Art. 48- bis. - I membri del Consiglio provinciale
rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi
all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di
essere fedeli alla Costituzione.
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e
dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
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Art. 48- ter. - Il Consiglio provinciale di Trento
elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente
e i Segretari.
Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi
componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I
vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a
gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il
Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo
in caso di assenza o impedimento.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio
provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i
consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il
successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri
appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto
un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino
previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza
dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano";
p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34,
35 e 38";
q) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
"Art. 49- bis. - Il Consiglio provinciale può essere
sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo
Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per
ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una
commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili
al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la
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commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici che costituiscono la popolazione della provincia
stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il
Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente
della Giunta provinciale. La commissione indìce le elezioni
del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i
provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli
di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro
efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale
entro un mese dalla sua convocazione.
Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla
commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo
scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del
Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le
funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo
Consiglio provinciale.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
rimozione del Presidente della Giunta provinciale, se eletto a
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La
rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza
nazionale";
r) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
"Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento è composta del
Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta
provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice
Presidenti e degli assessori.
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono
rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la
Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al
Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I vice
Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e
l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie
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il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o
impedimento.
Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la
rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in
deroga alle rappresentanze proporzionali. Nel caso in cui vi
sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e
questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di
Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
provinciale";
s) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:
"Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori
provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto
compatibili";
t) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:
"Art. 60. Con legge regionale sono regolati l'esercizio
dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi
regionali";
u) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:
"Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi
collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano
garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico
ladino";
v) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
"Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si
applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto
appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei
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Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli
provinciali, che esprimono il loro parere entro un mese.
Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale";
z) all'articolo 104, le parole: "Ferma la
disposizione contenuta nell'articolo precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto disposto
dall'articolo 103".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge
provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale
per il Trentino Alto-Adige, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente
della Giunta provinciale è eletto a suffragio universale e
diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio
provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il
Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente
revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di
Vicepresidente. Se il Consiglio provinciale approva a
maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un
quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre
giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si
procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie,
impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto
disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge
provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, al Consiglio provinciale
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in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie
previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Consiglio provinciale di Trento non sia stata approvata la
legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per l'elezione
del Consiglio provinciale e del Presidente della Giunta
provinciale si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano
l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le
liste circoscrizionali e le liste regionali previste da tali
disposizioni sono presentate nell'unica circoscrizione
coincidente con il territorio della Provincia e assumono,
rispettivamente, la denominazione di liste circoscrizionali e
liste provinciali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta
provinciale i capilista delle liste provinciali. A questa
elezione non si applica la disposizione di cui al
quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43. E' proclamato eletto Presidente
della Provincia il candidato capolista che ha conseguito il
maggior numero di voti validi in ambito provinciale. Il
Presidente della Giunta provinciale fa parte del Consiglio
provinciale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato
capolista alla carica di Presidente della Giunta che ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio
centrale provinciale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate
con il capolista della lista provinciale, proclamato alla
carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
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quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico
provinciale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali
residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate
siano stati assegnati con quoziente intero in sede
circoscrizionale, l'Ufficio centrale provinciale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve
tenere conto per la determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
seno al Consiglio provinciale. Per quanto non in contrasto con
le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad
applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la
legislazione della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione
del Consiglio regionale.
4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di
entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato
articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali
vigenti.
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