Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2754
DDL0168-0007
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
...Testo unificato della Commissione Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPD ZZRM
           (Modifiche allo Statuto speciale per il
                     Trentino-Alto Adige).
     1.  Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti
  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
  670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  all'articolo 25, il primo, secondo e terzo
  comma sono sostituiti dal seguente:
 
                              Pag. 27
 
     " Il Consiglio regionale è composto dai membri dei
  Consigli provinciali di Trento e di Bolzano";
         b)  all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo,
  le parole: "regionali e" sono soppresse;
       c)  l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
     "Art. 27. - L'attività del Consiglio regionale si svolge
  in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed
  alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.
     Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla
  proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento
  e di Bolzano su convocazione del Presidente della Giunta
  regionale in carica";
         d)  all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con
  quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio
  regionale ovvero del Parlamento europeo";
       e)  l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32
  ed il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;
       f)  l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
     "Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi
  componenti il Presidente, due vice Presidenti e i
  Segretari.
     Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due
  anni e mezzo.
     Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale
  il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al
  gruppo di lingua italiana.  Per il successivo periodo il
  Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo
  di lingua tedesca.  Può essere eletto un consigliere
  appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per
  i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del
  gruppo linguistico italiano o tedesco.  I vice Presidenti sono
  eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici
  diversi da quello del Presidente.
     In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla
  carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti
 
                              Pag. 28
 
  del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione
  del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le
  modalità previste dal terzo comma.  L'elezione deve avvenire
  nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza
  del periodo di due anni e mezzo in corso.
     I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale
  sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di
  assenza o di impedimento";
       g)  all'articolo 32, primo e terzo comma, le
  parole: "il vice Presidente" sono sostituite dalle seguenti:
  "i vice Presidenti";
       h)  l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
     "Art. 33. - Le cause di scioglimento di cui all'articolo
  49- bis,  primo e secondo comma, si estendono al Consiglio
  regionale.  In caso di scioglimento del Consiglio regionale si
  procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli
  provinciali.
     Lo scioglimento è disposto con le procedure previste
  dall'articolo 49- bis.  Con il decreto di scioglimento è
  nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di
  lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio
  provinciale.
     I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare
  le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli
  provinciali";
       i)  al terzo comma dell'articolo 36 è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo: "Al gruppo linguistico ladino è
  garantita la rappresentanza nella Giunta regionale";
       l)  all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un
  Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il
  loro ufficio fino alla elezione dei nuovi componenti";
       m)  all'articolo 47, sono aggiunti, in fine, i
  seguenti commi:
 
                              Pag. 29
 
     "In armonia con la Costituzione e i princìpi
  dell'ordinamento giuridico dello Stato, con il rispetto degli
  obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto
  dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal
  Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi
  componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio
  provinciale, del Presidente della Giunta provinciale e degli
  assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la
  presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
  sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
  provinciale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
  le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di
  iniziativa popolare delle leggi provinciali e del
  referendum  sulle leggi della Provincia.  Le dimissioni
  contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio
  provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e
  l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente
  della Giunta provinciale se eletto a suffragio universale e
  diretto.
     Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio
  provinciale è eletto con sistema proporzionale.  Qualora
  preveda l'elezione del Presidente della Giunta provinciale di
  Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale
  è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il
  Consiglio provinciale.
     Le leggi provinciali previste al secondo e al terzo comma
  non sono sottoposte al visto di cui al primo comma
  dell'articolo 55.  Su di esse il Governo della Repubblica può
  promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
  alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
  pubblicazione.
     Le leggi di cui al secondo comma sono sottoposte a
  referendum  provinciale la cui disciplina è prevista da
  apposita legge di ciascuna Provincia.  La legge sottoposta a
  referendum  non è promulgata se non è approvata dalla
  maggioranza dei voti validi.  Non si fa luogo a
  referendum  se la legge è stata approvata con la
  maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio
  provinciale".
 
                              Pag. 30
 
       n)  l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
     "Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale è eletto a
  suffragio universale, diretto e segreto, è composto di
  trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni.  Il
  quinquennio decorre dalla data delle elezioni.  Le elezioni si
  svolgono contestualmente nella medesima giornata.  Se un
  Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto
  all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del
  quinquennio di quello non rinnovato.
     La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di
  Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico
  ladino.
     Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato
  al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena,
  Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di
  Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico
  ladino-dolo- mitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme
  stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo
  47.
     Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette
  dal Presidente della Giunta provinciale e hanno luogo a
  decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la
  seconda domenica successiva al compimento del quinquennio.  Il
  decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il
  quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la
  votazione.
     La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo
  non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti
  su convocazione del Presidente della Giunta provinciale in
  carica";
       o)  dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
     "Art. 48- bis.  - I membri del Consiglio provinciale
  rappresentano l'intera Provincia.  Prima di essere ammessi
  all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di
  essere fedeli alla Costituzione.
     Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e
  dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
 
                              Pag. 31
 
     Art. 48- ter.  - Il Consiglio provinciale di Trento
  elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente
  e i Segretari.
     Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi
  componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.  I
  vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a
  gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.  Il
  Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo
  in caso di assenza o impedimento.
     Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio
  provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i
  consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il
  successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri
  appartenenti al gruppo di lingua italiana.  Può essere eletto
  un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino
  previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza
  dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano";
       p)  l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
     "Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in
  quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34,
  35 e 38";
       q)  dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
     "Art. 49- bis.  - Il Consiglio provinciale può essere
  sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi
  violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo
  Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
     Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per
  ragioni di sicurezza nazionale.
     Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal
  Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
  dei ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, una
  Commissione di deputati e senatori costituita, per le
  questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
  Repubblica.
     Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una
  commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili
  al Consiglio provinciale.  Per la Provincia di Bolzano la
 
                              Pag. 32
 
  commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
  linguistici che costituiscono la popolazione della provincia
  stessa.  La commissione elegge tra i suoi componenti il
  Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente
  della Giunta provinciale.  La commissione indìce le elezioni
  del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i
  provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli
  di carattere improrogabile.  Questi ultimi perdono la loro
  efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale
  entro un mese dalla sua convocazione.
     Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla
  commissione entro venti giorni dalle elezioni.
     Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo
  scioglimento del Consiglio regionale.  I componenti del
  Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le
  funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo
  Consiglio provinciale.
     Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
  l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
  rimozione del Presidente della Giunta provinciale, se eletto a
  suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
  contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.  La
  rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza
  nazionale";
       r)  l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
     "Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento è composta del
  Presidente, del vice Presidente e degli assessori.  La Giunta
  provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice
  Presidenti e degli assessori.
     La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve
  adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono
  rappresentati nel Consiglio della provincia.  I componenti la
  Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al
  Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la
  maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.  I vice
  Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e
  l'altro al gruppo linguistico italiano.  Il Presidente sceglie
 
                              Pag. 33
 
  il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o
  impedimento.
     Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la
  rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in
  deroga alle rappresentanze proporzionali.  Nel caso in cui vi
  sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e
  questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di
  Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.
     L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
  Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
  diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
  morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
  dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
  provinciale";
       s)  l'articolo 51 è sostituito dal seguente:
     "Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori
  provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto
  compatibili";
       t)  l'articolo 60 è sostituito dal seguente:
     "Art. 60.  Con legge regionale sono regolati l'esercizio
  dell'iniziativa popolare e il  referendum  per le leggi
  regionali";
       u)  l'articolo 62 è sostituito dal seguente:
     "Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi
  collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano
  garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico
  ladino";
       v)  l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
     "Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si
  applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
  leggi costituzionali.
     L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto
  appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei
 
                              Pag. 34
 
  Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
  successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
     I progetti di modificazione del presente Statuto di
  iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
  Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli
  provinciali, che esprimono il loro parere entro un mese.
     Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque
  sottoposte a  referendum  nazionale";
       z)  all'articolo 104, le parole: "Ferma la
  disposizione contenuta nell'articolo precedente" sono
  sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto disposto
  dall'articolo 103".
     2.  Fino alla data di entrata in vigore della legge
  provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale
  per il Trentino Alto-Adige, come modificato dal comma 1 del
  presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente
  della Giunta provinciale è eletto a suffragio universale e
  diretto.  L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio
  provinciale.  Entro dieci giorni dalla proclamazione il
  Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente
  revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di
  Vicepresidente.  Se il Consiglio provinciale approva a
  maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei
  confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un
  quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre
  giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove
  elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta.  Si
  procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
  Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie,
  impedimento permanente o morte del Presidente.  Fermo quanto
  disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma
  non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica
  alla data di entrata in vigore della presente legge
  costituzionale.  Se non è altrimenti disposto dalla legge
  provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto
  speciale per il Trentino-Alto Adige, al Consiglio provinciale
 
                              Pag. 35
 
  in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie
  previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge
  costituzionale.
     3.  Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
  data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
  Consiglio provinciale di Trento non sia stata approvata la
  legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello
  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per l'elezione
  del Consiglio provinciale e del Presidente della Giunta
  provinciale si osservano, in quanto compatibili, le
  disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano
  l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario.  Le
  liste circoscrizionali e le liste regionali previste da tali
  disposizioni sono presentate nell'unica circoscrizione
  coincidente con il territorio della Provincia e assumono,
  rispettivamente, la denominazione di liste circoscrizionali e
  liste provinciali.  Sono candidati alla Presidenza della Giunta
  provinciale i capilista delle liste provinciali.  A questa
  elezione non si applica la disposizione di cui al
  quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
  1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 23 febbraio 1995, n. 43.  E' proclamato eletto Presidente
  della Provincia il candidato capolista che ha conseguito il
  maggior numero di voti validi in ambito provinciale.  Il
  Presidente della Giunta provinciale fa parte del Consiglio
  provinciale.  E' eletto alla carica di consigliere il candidato
  capolista alla carica di Presidente della Giunta che ha
  conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
  quello del candidato proclamato eletto Presidente.  L'Ufficio
  centrale provinciale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi
  eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate
  con il capolista della lista provinciale, proclamato alla
  carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
  tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
  1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio
  attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
 
                              Pag. 36
 
  quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico
  provinciale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali
  residui.  Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate
  siano stati assegnati con quoziente intero in sede
  circoscrizionale, l'Ufficio centrale provinciale procede
  all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve
  tenere conto per la determinazione della conseguente quota
  percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
  seno al Consiglio provinciale.  Per quanto non in contrasto con
  le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della
  legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad
  applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la
  legislazione della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione
  del Consiglio regionale.
     4.  Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di
  entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato
  articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
  come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano
  ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali
  vigenti.
 
DATA=990728 FASCID=DDL13-168-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0168 TOTPAG=0070 TOTDOC=0075 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=029 PAGFIN=0036 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=016800A00 FASCIDC=13DDL0168 A SORTNAV=0016800A000 00000 ZZDDLC168A NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati