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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2755
DDL0168-0008
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
...Testo unificato della Commissione Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPD ZZRM
               (Modifiche allo Statuto speciale
            della Regione Friuli-Venezia Giulia).
     1.  Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
  Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
  1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  all'articolo 5, il n. 1) è abrogato;
       b)  all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i
  seguenti commi:
     "In armonia con la Costituzione e i princìpi
  dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di
  quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
  approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta
  dei componenti, disciplina le modalità di elezione del
  Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e
  degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la
 
                              Pag. 37
 
  presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
  sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
  i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
  cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare
  delle leggi regionali e del  referendum  sulle leggi della
  Regione.  Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
  componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento
  del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
  Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a
  suffragio universale e diretto.
     La legge prevista dal secondo comma non è sottoposta al
  visto di cui al primo comma dell'articolo 29.  Su di essa il
  Governo della Repubblica può promuovere la questione di
  legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
  entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
     La legge di cui al secondo comma è sottoposta a
  referendum  regionale la cui disciplina è prevista da
  apposita legge regionale.  La legge sottoposta a
  referendum  non è promulgata se non è approvata dalla
  maggioranza dei voti validi.
     Non si fa luogo a  referendum  se la legge è stata
  approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il
  Consiglio regionale";
       c)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
     "Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
  universale diretto, uguale e segreto.
     Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
  ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a
  10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
  censimento";
         d)  all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in
  fine, le seguenti parole: "ovvero di membro del Parlamento
  europeo";
       e)  il quarto comma dell'articolo 15 è abrogato;
       f)  all'articolo 22, secondo comma, le parole: "o
  quando non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
 
                              Pag. 38
 
       g)  all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
  l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
  rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio
  universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
  Costituzione o gravi violazioni di legge.  La rimozione può
  altresì essere disposta per ragioni di sicurezza
  nazionale";
       h)  gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46
  sono abrogati;
       i)  l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
     "Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente
  e degli assessori.  Un assessore assume le funzioni di
  Vicepresidente.
     L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
  Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
  diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
  morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
  dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
  regionale";
       l)  l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
     "Art. 63. - Per le modificazioni del presente Statuto si
  applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
  leggi costituzionali.
     L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto
  appartiene anche al Consiglio regionale.
     I progetti di modificazione del presente Statuto di
  iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
  Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
  il suo parere entro un mese.
     Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a
  referendum  nazionale.
     Le disposizioni del Titolo IV del presente Statuto possono
  essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
  membro delle Camere, del Governo o della Regione, sentita, in
  ogni caso, la Regione".
 
                              Pag. 39
 
     2.  Fino alla data di entrata in vigore della legge
  prevista dall'articolo 12dello Statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del
  presente articolo, il Presidente della Giunta regionale è
  eletto a suffragio universale e diretto.  L'elezione è
  contestuale al rinnovo del Consiglio.  Entro dieci giorni dalla
  proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può
  successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
  funzioni di Vicepresidente.  Se il Consiglio regionale approva
  a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei
  confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un
  quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre
  giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove
  elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta.  Si
  procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
  Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie,
  impedimento permanente o morte del Presidente.  Fermo quanto
  disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma
  non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di
  entrata in vigore della presente legge costituzionale.  Se non
  è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal
  citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica
  continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti
  alla data di entrata in vigore della presente legge
  costituzionale.
     3.  Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
  data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
  Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
  modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal
  citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale
  e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in
  quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della
  Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle
  regioni a statuto ordinario.  Le circoscrizioni elettorali
  previste da tali disposizioni sono rispettivamente
  corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla
 
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  giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine,
  Tolmezzo e Pordenone.  Il comune di Duino Aurisina è aggregato
  alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di
  Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.  Per
  i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la
  circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione.
  Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
  capilista delle liste regionali.  E' proclamato eletto
  Presidente della Regione il candidato capolista che ha
  conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
  regionale.  Il Presidente della Giunta regionale fa parte del
  Consiglio regionale.  La disposizione di cui al quattordicesimo
  comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
  introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
  1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma
  si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri
  regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto.  E' eletto
  alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica
  di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di
  voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
  proclamato eletto Presidente.  L'Ufficio centrale regionale
  riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
  spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
  capolista della lista regionale, proclamato alla carica di
  consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
  tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
  1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio
  attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
  quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
  per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
  Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
  stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
  l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
  seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
  determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
  spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
 
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  regionale.  Per quanto non in contrasto con le disposizioni
  della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23
  febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad
  applicarsi, in via suppletiva e in quanto compatibile, la
  legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia per
  l'elezione del Consiglio regionale.
 
DATA=990728 FASCID=DDL13-168-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0168 TOTPAG=0070 TOTDOC=0075 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FPD PAGINIZ=0036 RIGINIZ=022 PAGFIN=0041 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=016800A00 FASCIDC=13DDL0168 A SORTNAV=0016800A000 00000 ZZDDLC168A NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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