| (Modifiche allo Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia).
1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, il n. 1) è abrogato;
b) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di
quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta
dei componenti, disciplina le modalità di elezione del
Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e
degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la
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presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare
delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della
Regione. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento
del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a
suffragio universale e diretto.
La legge prevista dal secondo comma non è sottoposta al
visto di cui al primo comma dell'articolo 29. Su di essa il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge di cui al secondo comma è sottoposta a
referendum regionale la cui disciplina è prevista da
apposita legge regionale. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio regionale";
c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
universale diretto, uguale e segreto.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a
10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
censimento";
d) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ovvero di membro del Parlamento
europeo";
e) il quarto comma dell'articolo 15 è abrogato;
f) all'articolo 22, secondo comma, le parole: "o
quando non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
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g) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio
universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può
altresì essere disposta per ragioni di sicurezza
nazionale";
h) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46
sono abrogati;
i) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente
e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di
Vicepresidente.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale";
l) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
"Art. 63. - Per le modificazioni del presente Statuto si
applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto
appartiene anche al Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
il suo parere entro un mese.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a
referendum nazionale.
Le disposizioni del Titolo IV del presente Statuto possono
essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo o della Regione, sentita, in
ogni caso, la Regione".
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge
prevista dall'articolo 12dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, il Presidente della Giunta regionale è
eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è
contestuale al rinnovo del Consiglio. Entro dieci giorni dalla
proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può
successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva
a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un
quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre
giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si
procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie,
impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto
disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non
è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal
citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica
continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti
alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal
citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della
Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle
regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali
previste da tali disposizioni sono rispettivamente
corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla
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giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine,
Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato
alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di
Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per
i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la
circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione.
Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto
Presidente della Regione il candidato capolista che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del
Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma
si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri
regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto. E' eletto
alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica
di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di
voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale
riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
capolista della lista regionale, proclamato alla carica di
consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
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regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23
febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad
applicarsi, in via suppletiva e in quanto compatibile, la
legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia per
l'elezione del Consiglio regionale.
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