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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


276
DDL0014-0018
Progetto di legge Camera n. 14 - testo presentato - (DDL13-14)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C14. TESTIPDL
...C14.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Articolo 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC14 ZZ13 ZZDL ZZPR
            (Provvedimenti d'urgenza del Garante).
        1.  In presenza di evidenti violazioni delle
  disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla
  Commissione parlamentare e dal Garante, questo, al fine di
  ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali e
  salvo il procedimento di accertamento ordinario, ai sensi
  dell'articolo 12, adotta immediatamente i provvedimenti di
  urgenza ritenuti utili al predetto fine.  In tal caso
  l'istruttoria del Garante o del Corerat avviene in forma
  sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del
  soggetto al quale è stata effettuata la contestazione;
  quest'ultimo è tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le
  controdeduzioni al denunciante ed al Garante, entro
  quarantotto ore dal ricevimento della denuncia.
      2.  In ogni caso il Garante può ordinare:
          a)  alla concessionaria pubblica ed alle emittenti
  private la trasmissione di servizi di informazione elettorale
  con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano
  stati direttamente danneggiati dalla violazione;
          b)  agli editori, alla concessionaria pubblica ed
  alle emittenti private la messa a disposizione di spazi
  compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti
  politici che siano stati direttamente danneggiati dalla
  violazione;
          c)  agli editori, alla concessionaria pubblica ed
  alle emittenti private la diffusione di comunicati dei
  soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati
  dalla violazione;
          d)  agli editori, alla concessionaria pubblica ed
  alle emittenti private la messa a disposizione di spazi di
  pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti
  politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;
          e)  agli editori, alla concessionaria pubblica ed
  alle emittenti private la pubblicazione o trasmissione di
  rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia
  oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della
  notizia da rettificare;
          f)  agli editori, alla concessionaria pubblica ed
  alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione del
  comunicato emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti,
  nel caso in cui esso sia stato istituito, ai sensi
  dell'articolo 9;
 
                              Pag. 22
 
          g)  alla concessionaria pubblica ed alle emittenti
  private, la trasmissione, anche ripetuta secondo le modalità
  determinate dal Garante, di messaggi recanti l'indicazione
  della violazione commessa, specialmente con riguardo alle
  disposizioni di cui all'articolo 6.
      3.  Il Garante fissa il termine e le modalità per
  l'ottemperanza ai propri provvedimenti.  Il primo non può
  essere superiore alle quarantotto ore successive alla
  notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione
  sia stata commessa dalla concessionaria pubblica o da
  emittenti private o a mezzo stampa quotidiana.
     4.  In caso
  di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il
  termine di cui al comma 3, questo dispone, entro le
  ventiquattro ore successive:
          a)  per la concessionaria pubblica o le emittenti
  private, l'inibizione della programmazione per un periodo
  correlato e comunque non superiore alla durata della
  trasmissione nella quale è stata rilevata l'infrazione, con
  l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine
  determinato, un'immagine fissa con la dicitura "la
  trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante
  per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento
  durante la campagna elettorale";
          b)  per gli editori, l'obbligo di pubblicare un
  comunicato del Garante relativo all'inottemperanza, con
  medesimo risalto per collocazione e caratteristiche
  editoriali.
      5.  Contro i provvedimenti di cui alla lettera  a)
  del comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive
  alla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo
  regionale.  Contro i provvedimenti di cui alla lettera  b)
  del comma 4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al
  tribunale.  Il tribunale amministrativo regionale ovvero il
  tribunale si pronunciano sul ricorso in via cautelare
  d'urgenza entro le quarantotto ore successive al deposito.
  6.  Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge,
  nonché dall'articolo 14.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-14 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0014 TOTPAG=0028 TOTDOC=0028 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0021 RIGINIZ=012 PAGFIN=0022 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=001400 00 FASCIDC=13DDL0014 SORTNAV=0001400 000 00000 ZZDDLC14 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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