| (Provvedimenti d'urgenza del Garante).
1. In presenza di evidenti violazioni delle
disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla
Commissione parlamentare e dal Garante, questo, al fine di
ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali e
salvo il procedimento di accertamento ordinario, ai sensi
dell'articolo 12, adotta immediatamente i provvedimenti di
urgenza ritenuti utili al predetto fine. In tal caso
l'istruttoria del Garante o del Corerat avviene in forma
sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del
soggetto al quale è stata effettuata la contestazione;
quest'ultimo è tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le
controdeduzioni al denunciante ed al Garante, entro
quarantotto ore dal ricevimento della denuncia.
2. In ogni caso il Garante può ordinare:
a) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti
private la trasmissione di servizi di informazione elettorale
con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano
stati direttamente danneggiati dalla violazione;
b) agli editori, alla concessionaria pubblica ed
alle emittenti private la messa a disposizione di spazi
compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti
politici che siano stati direttamente danneggiati dalla
violazione;
c) agli editori, alla concessionaria pubblica ed
alle emittenti private la diffusione di comunicati dei
soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati
dalla violazione;
d) agli editori, alla concessionaria pubblica ed
alle emittenti private la messa a disposizione di spazi di
pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti
politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;
e) agli editori, alla concessionaria pubblica ed
alle emittenti private la pubblicazione o trasmissione di
rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia
oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della
notizia da rettificare;
f) agli editori, alla concessionaria pubblica ed
alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione del
comunicato emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti,
nel caso in cui esso sia stato istituito, ai sensi
dell'articolo 9;
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g) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti
private, la trasmissione, anche ripetuta secondo le modalità
determinate dal Garante, di messaggi recanti l'indicazione
della violazione commessa, specialmente con riguardo alle
disposizioni di cui all'articolo 6.
3. Il Garante fissa il termine e le modalità per
l'ottemperanza ai propri provvedimenti. Il primo non può
essere superiore alle quarantotto ore successive alla
notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione
sia stata commessa dalla concessionaria pubblica o da
emittenti private o a mezzo stampa quotidiana.
4. In caso
di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il
termine di cui al comma 3, questo dispone, entro le
ventiquattro ore successive:
a) per la concessionaria pubblica o le emittenti
private, l'inibizione della programmazione per un periodo
correlato e comunque non superiore alla durata della
trasmissione nella quale è stata rilevata l'infrazione, con
l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine
determinato, un'immagine fissa con la dicitura "la
trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante
per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento
durante la campagna elettorale";
b) per gli editori, l'obbligo di pubblicare un
comunicato del Garante relativo all'inottemperanza, con
medesimo risalto per collocazione e caratteristiche
editoriali.
5. Contro i provvedimenti di cui alla lettera a)
del comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive
alla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo
regionale. Contro i provvedimenti di cui alla lettera b)
del comma 4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al
tribunale. Il tribunale amministrativo regionale ovvero il
tribunale si pronunciano sul ricorso in via cautelare
d'urgenza entro le quarantotto ore successive al deposito.
6. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge,
nonché dall'articolo 14.
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