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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


277
DDL0014-0019
Progetto di legge Camera n. 14 - testo presentato - (DDL13-14)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C14. TESTIPDL
...C14.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Articolo 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC14 ZZ13 ZZDL ZZPR
                         (Sanzioni).
        1.  In caso di violazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 4, comma 2, nonché delle relative disposizioni
  dettate dal Garante, questo irroga la sanzione amministrativa
  pecuniaria, nei confronti delle emittenti private operanti in
  ambito nazionale e degli editori, da lire dieci milioni a lire
  cinquanta milioni; nei confronti delle emittenti private
  operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un
  milione a lire dieci milioni.  Identica sanzione è irrogata
  qualora siano violate le disposizioni dettate dalla
  Commissione parlamentare o dal Garante, contenenti obblighi
  procedimentali, qualora la violazione non comporti
  un'alterazione delle condizioni di parità di trattamento tra
  soggetti politici.
     2.  In caso di violazione delle altre
  disposizioni dettate dal presente decreto ovvero dalla
  Commissione parlamentare o dal Garante, quest'ultimo irroga la
 
                              Pag. 23
 
  sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della
  concessionaria pubblica, delle emittenti private operanti in
  ambito nazionale e degli editori, da lire cinquanta milioni a
  lire cinquecento milioni; nei confronti delle emittenti
  private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da
  lire venti milioni a lire duecento milioni.  Qualora la
  violazione avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la
  data delle elezioni, la sanzione è raddoppiata.    3.  Nei casi
  più gravi di alterazione della parità di trattamento tra
  soggetti politici, ovvero nel caso di violazione reiterata nel
  corso della medesima campagna elettorale, il Garante dispone
  l'inibizione della programmazione della concessionaria
  pubblica o dell'emittente privata, determinandone i tempi e le
  modalità, da un minimo di un'ora fino ad un massimo di
  quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il
  tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la
  dicitura "la trasmissione della presente emittente è inibita
  dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di
  trattamento durante la campagna elettorale".    4.  In caso di
  violazione delle norme di cui all'articolo 8 commessa fino
  all'apertura dei seggi elettorali, il Garante applica la
  sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a
  lire un miliardo.  Qualora la violazione delle medesime norme
  sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni si applica
  la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma primo, del
  testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
  Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative
  elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica
  inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.  In caso di
  mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2
  dello stesso articolo 8, il Garante applica la sanzione
  pecuniaria da lire venti milioni a lire duecento milioni.
  5.  Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie sono
  irrogate anche nei confronti dei soggetti politici a favore
  dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia
  stata accertata la corresponsabilità.
      6.  Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate
  anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni
  economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente
  privata ed alla rilevanza territoriale della violazione
  commessa.    7.  Restano salve le ulteriori sanzioni previste
  dalla legge.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-14 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0014 TOTPAG=0028 TOTDOC=0028 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0022 RIGINIZ=040 PAGFIN=0023 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=001400 00 FASCIDC=13DDL0014 SORTNAV=0001400 000 00000 ZZDDLC14 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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