| (Sanzioni).
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, nonché delle relative disposizioni
dettate dal Garante, questo irroga la sanzione amministrativa
pecuniaria, nei confronti delle emittenti private operanti in
ambito nazionale e degli editori, da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni; nei confronti delle emittenti private
operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un
milione a lire dieci milioni. Identica sanzione è irrogata
qualora siano violate le disposizioni dettate dalla
Commissione parlamentare o dal Garante, contenenti obblighi
procedimentali, qualora la violazione non comporti
un'alterazione delle condizioni di parità di trattamento tra
soggetti politici.
2. In caso di violazione delle altre
disposizioni dettate dal presente decreto ovvero dalla
Commissione parlamentare o dal Garante, quest'ultimo irroga la
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sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della
concessionaria pubblica, delle emittenti private operanti in
ambito nazionale e degli editori, da lire cinquanta milioni a
lire cinquecento milioni; nei confronti delle emittenti
private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da
lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora la
violazione avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la
data delle elezioni, la sanzione è raddoppiata. 3. Nei casi
più gravi di alterazione della parità di trattamento tra
soggetti politici, ovvero nel caso di violazione reiterata nel
corso della medesima campagna elettorale, il Garante dispone
l'inibizione della programmazione della concessionaria
pubblica o dell'emittente privata, determinandone i tempi e le
modalità, da un minimo di un'ora fino ad un massimo di
quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il
tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la
dicitura "la trasmissione della presente emittente è inibita
dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di
trattamento durante la campagna elettorale". 4. In caso di
violazione delle norme di cui all'articolo 8 commessa fino
all'apertura dei seggi elettorali, il Garante applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a
lire un miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme
sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni si applica
la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma primo, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative
elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica
inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di
mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2
dello stesso articolo 8, il Garante applica la sanzione
pecuniaria da lire venti milioni a lire duecento milioni.
5. Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie sono
irrogate anche nei confronti dei soggetti politici a favore
dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia
stata accertata la corresponsabilità.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate
anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni
economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente
privata ed alla rilevanza territoriale della violazione
commessa. 7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste
dalla legge.
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