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| DDL0168-0036 | |
| Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
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| (suddiviso in 75 Unità Documento)
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Unità Documento n.36 (che inizia a pag.50 dello stampato)
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| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
TESTIPDL
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| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
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| ...N. 2951, d'iniziativa dei deputati
Zeller ed altri.
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| Art. 7.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| 1. L'articolo 49 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
seguente:
"Art. 49 - Ai consigli provinciali si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 31, 32 e
34.
Nelle materie non appartenenti alla competenza delle
province, ma che presentano per esse particolare interesse,
ciascun consiglio provinciale può emettere voti e formulare
progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal presidente
della giunta provinciale al Governo per la presentazione alle
Camere.
Nei primi trenta mesi di attività del consiglio
provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i
consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il
vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua
italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra
i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il
vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua
tedesca.
I consigli provinciali possono essere sciolti quando
compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge o non sostituiscano la giunta o il suo presidente che
abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
I consigli possono altresì essere sciolti per ragioni di
sicurezza nazionale o quando per dimissioni o impossibilità di
formazione di una maggioranza, non siano in grado di
funzionare.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentita, salvo i casi d'urgenza, la Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una
commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili
al consiglio provinciale. La commissione elegge nel suo seno
il presidente, il quale esercita le attribuzioni del
presidente della giunta provinciale. La commissione indice le
elezioni del consiglio provinciale disciolto entro tre mesi ed
adotta i provvedimenti di competenza della giunta provinciale
e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la
loro efficacia ove non siano ratificati dal consiglio
provinciale, entro un mese dalla sua convocazione.
Il nuovo consiglio è convocato dalla commissione entro
venti giorni dalle elezioni.
Per la provincia di Bolzano la composizione della
commissione prevista nel presente articolo deve adeguarsi alla
consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la
popolazione della provincia stessa.
I componenti del consiglio provinciale disciolto
continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali
fino alla elezione prevista nel settimo comma".
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| DATA=990728 FASCID=DDL13-168-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0168
TOTPAG=0070 TOTDOC=0075
NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0030 COMM= PD
PAGINIZ=0050 RIGINIZ=006 PAGFIN=0050 RIGFIN=059 UPAG=NO
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SORTRES= SORTDDL=016800A00
FASCIDC=13DDL0168 A
SORTNAV=0016800A000 00000
ZZDDLC168A NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0030
NDOC0030
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