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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2783
DDL0168-0036
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
...N. 2951, d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri.
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  L'articolo 49 del testo unico delle leggi
  costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
  Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 49 - Ai consigli provinciali si applicano, in quanto
  compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 31, 32 e
  34.
     Nelle materie non appartenenti alla competenza delle
  province, ma che presentano per esse particolare interesse,
  ciascun consiglio provinciale può emettere voti e formulare
  progetti.  Gli uni e gli altri sono inviati dal presidente
  della giunta provinciale al Governo per la presentazione alle
  Camere.
     Nei primi trenta mesi di attività del consiglio
  provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i
  consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il
  vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua
  italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra
  i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il
  vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua
  tedesca.
     I consigli provinciali possono essere sciolti quando
  compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
  legge o non sostituiscano la giunta o il suo presidente che
  abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
     I consigli possono altresì essere sciolti per ragioni di
  sicurezza nazionale o quando per dimissioni o impossibilità di
  formazione di una maggioranza, non siano in grado di
  funzionare.
     Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal
  Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
  dei ministri, sentita, salvo i casi d'urgenza, la Commissione
  parlamentare per le questioni regionali.
     Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una
  commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili
  al consiglio provinciale.  La commissione elegge nel suo seno
  il presidente, il quale esercita le attribuzioni del
  presidente della giunta provinciale.  La commissione indice le
  elezioni del consiglio provinciale disciolto entro tre mesi ed
  adotta i provvedimenti di competenza della giunta provinciale
  e quelli di carattere improrogabile.  Questi ultimi perdono la
  loro efficacia ove non siano ratificati dal consiglio
  provinciale, entro un mese dalla sua convocazione.
     Il nuovo consiglio è convocato dalla commissione entro
  venti giorni dalle elezioni.
     Per la provincia di Bolzano la composizione della
  commissione prevista nel presente articolo deve adeguarsi alla
  consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la
  popolazione della provincia stessa.
     I componenti del consiglio provinciale disciolto
  continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali
  fino alla elezione prevista nel settimo comma".
 
DATA=990728 FASCID=DDL13-168-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0168 TOTPAG=0070 TOTDOC=0075 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0030 COMM= PD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=006 PAGFIN=0050 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=50 SORTRES= SORTDDL=016800A00 FASCIDC=13DDL0168 A SORTNAV=0016800A000 00000 ZZDDLC168A NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0030 NDOC0030



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