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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2787
DDL0168-0040
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.40 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
...N. 3327, d'iniziativa dei deputati Di Bisceglie ed altri.
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  L'articolo 13 dello Statuto speciale per il
  Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31
  gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:
     "Art. 13. - Il consiglio regionale è eletto a suffragio
  universale diretto, uguale e segreto con sistema
  maggioritario, secondo le norme stabilite con legge regionale
  approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
     Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
  ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a
  10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
  censimento".
     2.  L'articolo 22 del citato Statuto speciale per il
  Friuli-Venezia Giulia è sostituito dal seguente:
     "Art. 22. - Il consiglio regionale può essere sciolto,
  quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente
  Statuto o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza
  nazionale.
     Per gli stessi motivi può essere disposta la decadenza del
  presidente della giunta regionale e degli altri componenti
  della giunta.
     Il consiglio può altresì essere sciolto quando non sia in
  grado di funzionare.
     Lo scioglimento del consiglio comporta in ogni caso la
  decadenza del presidente della giunta e dell'intera giunta.
  Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei
  consiglieri regionali assegnati alla regione può altresì
  essere previsto che lo scioglimento del consiglio sia disposto
  nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi
  dell'articolo 37 o di dimissioni del presidente della
  giunta.
     Lo scioglimento del consiglio e la decadenza del
  presidente della giunta e degli altri componenti della giunta
  sono disposti con decreto motivato del Presidente della
  Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
  sentita la Commissione parlamentare per le questioni
  regionali.
     Quando lo scioglimento del consiglio o la decadenza della
  giunta e del suo presidente sono disposti per i motivi di cui
  al primo comma, con lo stesso decreto con cui è adottato il
  relativo provvedimento è nominata una commissione di tre
  cittadini, eleggibili al consiglio regionale, che provvede
  all'ordinaria amministrazione, di competenza della giunta, ed
  agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo
  consiglio.
     Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da
  effettuare entro sei mesi dall'emanazione del decreto.
     Il nuovo consiglio è convocato entro venti giorni dalla
  data delle elezioni".
     3.  L'articolo 23 del citato Statuto speciale per il
  Friuli-Venezia Giulia è abrogato.
 
DATA=990728 FASCID=DDL13-168-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0168 TOTPAG=0070 TOTDOC=0075 NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0039 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=015 PAGFIN=0052 RIGFIN=065 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=52 SORTRES= SORTDDL=016800A00 FASCIDC=13DDL0168 A SORTNAV=0016800A000 00000 ZZDDLC168A NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0039 NDOC0039



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