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| DDL0168-0040 | |
| Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
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| (suddiviso in 75 Unità Documento)
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Unità Documento n.40 (che inizia a pag.52 dello stampato)
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| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
TESTIPDL
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| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
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| ...N. 3327, d'iniziativa dei deputati
Di Bisceglie ed altri.
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| Art. 2.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| 1. L'articolo 13 dello Statuto speciale per il
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - Il consiglio regionale è eletto a suffragio
universale diretto, uguale e segreto con sistema
maggioritario, secondo le norme stabilite con legge regionale
approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a
10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
censimento".
2. L'articolo 22 del citato Statuto speciale per il
Friuli-Venezia Giulia è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - Il consiglio regionale può essere sciolto,
quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente
Statuto o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza
nazionale.
Per gli stessi motivi può essere disposta la decadenza del
presidente della giunta regionale e degli altri componenti
della giunta.
Il consiglio può altresì essere sciolto quando non sia in
grado di funzionare.
Lo scioglimento del consiglio comporta in ogni caso la
decadenza del presidente della giunta e dell'intera giunta.
Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei
consiglieri regionali assegnati alla regione può altresì
essere previsto che lo scioglimento del consiglio sia disposto
nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi
dell'articolo 37 o di dimissioni del presidente della
giunta.
Lo scioglimento del consiglio e la decadenza del
presidente della giunta e degli altri componenti della giunta
sono disposti con decreto motivato del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentita la Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Quando lo scioglimento del consiglio o la decadenza della
giunta e del suo presidente sono disposti per i motivi di cui
al primo comma, con lo stesso decreto con cui è adottato il
relativo provvedimento è nominata una commissione di tre
cittadini, eleggibili al consiglio regionale, che provvede
all'ordinaria amministrazione, di competenza della giunta, ed
agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo
consiglio.
Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da
effettuare entro sei mesi dall'emanazione del decreto.
Il nuovo consiglio è convocato entro venti giorni dalla
data delle elezioni".
3. L'articolo 23 del citato Statuto speciale per il
Friuli-Venezia Giulia è abrogato.
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| DATA=990728 FASCID=DDL13-168-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0168
TOTPAG=0070 TOTDOC=0075
NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0039 COMM= PD
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FASCIDC=13DDL0168 A
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ZZDDLC168A NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0039
NDOC0039
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