| (Campagne elettorali amministrative e referendarie).
1. Per le campagne per le elezioni suppletive alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e per le
elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle
regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento
e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco
e del presidente della provincia e per i referendum ai
sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, il Garante
individua, tra gli editori, la concessionaria pubblica e le
emittenti private, i soggetti e l'ambito territoriale
concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale, anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 6.
2. Nelle campagne elettorali per tutti i
referendum, la parità di trattamento per la propaganda,
la pubblicità e l'informazione elettorali consiste nella
equiripartizione di spazi e tempi complessivamente riservati
ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. La
Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione
tra loro e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze,
prescrivono le regole atte a garantire la concreta
realizzazione della parità di trattamento e l'idoneo accesso
ai predetti spazi da parte delle forze sociali interessate.
Fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi
sono riconosciuti ai comitati promotori.
3. Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente al
Garante i decreti di convocazione dei comizi elettorali
relativi ad ogni tipo di consultazione.
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