| (Norme organizzative).
1. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria nel limite di centottanta unità.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto su proposta del Garante, sono determinati la
consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico
del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nel
limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante.
Pag. 25
3. L'assunzione del personale predetto avviene per pubblici
concorsi per titoli ed esami, ad eccezione delle categorie per
le quali sono previste assunzioni dirette in base alla
normativa vigente.
4. In sede di prima attuazione, si
provvede alla copertura dei posti in organico, nel limite del
50 per cento del ruolo, mediante inquadramento, a domanda, con
effetto economico non anteriore al 1^ ottobre 1995, del
personale comunque in servizio da almeno sei mesi presso
l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite
e con i criteri e le modalità valutativi stabiliti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, di cui allo stesso comma 2. In base ai
provvedimenti di inquadramento del Garante, le amministrazioni
di provenienza del personale inquadrato provvedono alle
contestuali riduzioni di posti nelle proprie tabelle
organiche.
5. Il Garante può avvalersi, per periodi
limitati e per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e
di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità
e per non oltre il 25 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
6. Sino alla copertura dei posti di ruolo disponibili dopo le
operazioni di inquadramento, e comunque, salvo quanto previsto
al comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il
Garante può continuare ad avvalersi del personale di cui
all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche oltre
il limite numerico di dieci unità.
7. In aggiunta al
personale di ruolo il Garante può assumere dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero non superiore a venti unità, a
copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti
istituzionali. I titoli ed i profili professionali richiesti
per ciascuna unità sono indicati in un apposito avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le assunzioni
avvengono in base a colloquio al quale sono ammessi coloro che
ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla
pubblicazione dell'avviso anzidetto. Alla valutazione procede
una commissione presieduta dal Garante e composta dal
segretario generale dell'Ufficio e da un dirigente, di
qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio
presso lo stesso Ufficio.
8. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante è
fatto divieto, in ogni caso, di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attività professionali, commerciali o
industriali.
9. Il segretario
generale dell'Ufficio del Garante è nominato dallo stesso
Garante tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria, alla
magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello Stato, con
qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione
o equiparata, ovvero fra i professori universitari ordinari
delle discipline giuridiche, aziendali od economiche, per la
Pag. 26
durata di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed è
collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se
professore universitario, per la durata del mandato. Egli
assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, esercita
le deleghe che il Garante gli rilascia anche per il caso di
assenza ed assicura il coordinamento dell'intera attività
dell'Ufficio.
10. Per il periodo decorrente dalla data di convocazione
dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni successivi alla
data delle votazioni, il Garante può autorizzare il personale
in servizio presso il suo Ufficio ad effettuare prestazioni di
lavoro straordinario, nella misura ritenuta necessaria per il
tempestivo espletamento dei compiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga ad ogni altra disposizione e comunque
non oltre le ottanta ore mensili.
11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
nel caso in cui i Corerat non siano stati istituiti o non
siano operanti, previa indicazione alle regioni competenti di
un termine non superiore a sette giorni per la loro
istituzione o per il loro funzionamento, in difetto, commette
al Garante di nominare un commissario con il compito di
svolgere le loro funzioni ai fini dell'applicazione del
presente decreto.
| |