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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


280
DDL0014-0022
Progetto di legge Camera n. 14 - testo presentato - (DDL13-14)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C14. TESTIPDL
...C14.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Articolo 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC14 ZZ13 ZZDL ZZPR
                    (Norme organizzative).
        1.  E' istituito il ruolo organico del personale
  dipendente dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e
  l'editoria nel limite di centottanta unità.
      2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
  di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto su proposta del Garante, sono determinati la
  consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico
  del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nel
  limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche esigenze
  funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante.
 
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     3.  L'assunzione del personale predetto avviene per pubblici
  concorsi per titoli ed esami, ad eccezione delle categorie per
  le quali sono previste assunzioni dirette in base alla
  normativa vigente.
     4.  In sede di prima attuazione, si
  provvede alla copertura dei posti in organico, nel limite del
  50 per cento del ruolo, mediante inquadramento, a domanda, con
  effetto economico non anteriore al 1^ ottobre 1995, del
  personale comunque in servizio da almeno sei mesi presso
  l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite
  e con i criteri e le modalità valutativi stabiliti dal decreto
  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
  Ministro del tesoro, di cui allo stesso comma 2.  In base ai
  provvedimenti di inquadramento del Garante, le amministrazioni
  di provenienza del personale inquadrato provvedono alle
  contestuali riduzioni di posti nelle proprie tabelle
  organiche.
     5.  Il Garante può avvalersi, per periodi
  limitati e per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e
  di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
  collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
  ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13
  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
  382, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità
  e per non oltre il 25 per cento delle qualifiche dirigenziali,
  lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
  ruolo.  Al personale di cui al presente comma è corrisposta
  l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del
  Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
   6.  Sino alla copertura dei posti di ruolo disponibili dopo le
  operazioni di inquadramento, e comunque, salvo quanto previsto
  al comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il
  Garante può continuare ad avvalersi del personale di cui
  all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche oltre
  il limite numerico di dieci unità.
    7.  In aggiunta al
  personale di ruolo il Garante può assumere dipendenti con
  contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
  diritto privato, in numero non superiore a venti unità, a
  copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti
  istituzionali.  I titoli ed i profili professionali richiesti
  per ciascuna unità sono indicati in un apposito avviso da
  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale.  Le assunzioni
  avvengono in base a colloquio al quale sono ammessi coloro che
  ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla
  pubblicazione dell'avviso anzidetto.  Alla valutazione procede
  una commissione presieduta dal Garante e composta dal
  segretario generale dell'Ufficio e da un dirigente, di
  qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio
  presso lo stesso Ufficio.
    8.  Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante è
  fatto divieto, in ogni caso, di assumere altro impiego o
  incarico o esercitare attività professionali, commerciali o
  industriali.
    9.  Il segretario
  generale dell'Ufficio del Garante è nominato dallo stesso
  Garante tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria, alla
  magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello Stato, con
  qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione
  o equiparata, ovvero fra i professori universitari ordinari
  delle discipline giuridiche, aziendali od economiche, per la
 
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  durata di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed è
  collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza,
  ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se
  professore universitario, per la durata del mandato.  Egli
  assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, esercita
  le deleghe che il Garante gli rilascia anche per il caso di
  assenza ed assicura il coordinamento dell'intera attività
  dell'Ufficio.
      10.  Per il periodo decorrente dalla data di convocazione
  dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni successivi alla
  data delle votazioni, il Garante può autorizzare il personale
  in servizio presso il suo Ufficio ad effettuare prestazioni di
  lavoro straordinario, nella misura ritenuta necessaria per il
  tempestivo espletamento dei compiti previsti dal presente
  decreto, anche in deroga ad ogni altra disposizione e comunque
  non oltre le ottanta ore mensili.
      11.  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
  nel caso in cui i Corerat non siano stati istituiti o non
  siano operanti, previa indicazione alle regioni competenti di
  un termine non superiore a sette giorni per la loro
  istituzione o per il loro funzionamento, in difetto, commette
  al Garante di nominare un commissario con il compito di
  svolgere le loro funzioni ai fini dell'applicazione del
  presente decreto.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-14 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0014 TOTPAG=0028 TOTDOC=0028 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0024 RIGINIZ=037 PAGFIN=0026 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=001400 00 FASCIDC=13DDL0014 SORTNAV=0001400 000 00000 ZZDDLC14 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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