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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2806
DDL0168-0059
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.59 (che inizia a pag.63 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
Pag. 63 N. 5471, d'iniziativa del deputato Soda.
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
  Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
  1, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  all'articolo 4, dopo il numero 1- bis),  è
  inserito il seguente:
         "1- ter)  elezione del Consiglio regionale, in
  base ai princìpi contenuti nel capo II del titolo III;";
         b)  all'articolo 5, è abrogato il numero 1);
         c)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
     "Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
  universale, diretto, uguale e segreto, secondo le norme
  stabilite con legge regionale.
     Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
  ragione di uno ogni 20 mila abitanti o frazioni superiori ai
  10 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
  censimento.
     La legge regionale può dettare norme per favorire
  l'elezione di consiglieri delle minoranze linguistiche e
  comunque garantisce l'elezione di almeno un consigliere
  espressione del gruppo linguistico sloveno";
         d)  l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
     "Art. 34. - Il Presidente della Giunta regionale è eletto
  a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione
  del Consiglio regionale secondo le norme previste dalla legge
  elettorale regionale.  Il Presidente nomina e revoca i
  componenti della Giunta";
         e)  l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
     "Art. 35. - Nel caso in cui il Consiglio regionale approvi
  a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti
  del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un
  quarto dei consiglieri, entro tre mesi si procede
  all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
  della Giunta.  Si procede parimenti a nuove elezioni del
  Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni.
  In caso di morte del Presidente della Giunta, il Consiglio
  regionale elegge il nuovo Presidente che resta in carica fino
  al termine della legislatura";
         f)  gli articoli 36 e 37 sono abrogati;
         g)  il secondo comma dell'articolo 38 è
  abrogato.
 
DATA=990728 FASCID=DDL13-168-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0168 TOTPAG=0070 TOTDOC=0075 NDOC=0059 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0063 RIGINIZ=001 PAGFIN=0063 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=63 PAGEFIN=63 SORTRES= SORTDDL=016800A00 FASCIDC=13DDL0168 A SORTNAV=0016800A000 00000 ZZDDLC168A NDOC0059 TIPDOCL DOCTIT0059 NDOC0059



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