| (Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti
politici).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 1
e 6, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente decreto
non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici
di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe
elettorali dei soggetti politici.
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