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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2815
DDL0168-0068
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.68 (che inizia a pag.67 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
Pag. 67 N. 5710, d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  La sezione II del titolo I dello Statuto della Regione
  siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
  1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26
  febbraio 1948, n. 2, è sostituita dalla seguente:
     "Sezione II - Presidente della Regione e Giunta
  regionale
       Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a
  suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione
  dell'Assemblea regionale.
       Il Presidente della Regione nomina e revoca gli
  Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in
  caso di assenza o di impedimento.
       L'Assemblea regionale, con legge approvata dalla
  maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le
  modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e
  di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con
  l'ufficio di deputato e la titolarità di altre cariche o
  uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il
  Governo regionale e il Presidente della Regione.
       La carica di Presidente della Regione può essere
  ricoperta per non più di due mandati consecutivi.
       La giunta regionale è composta dal Presidente e dagli
  Assessori.  Questi sono preposti ai singoli rami
  dell'Amministrazione.
       Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a
  maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del
  Presidente della Regione presentata da almeno un quarto dei
  suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni
  dalla sua presentazione.  Ove la mozione venga approvata, si
  procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale
  elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
       In caso di dimissioni, di impedimento permanente, di
  morte del Presidente della Regione, l'Assemblea regionale, con
  deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi
  componenti, nomina entro trenta giorni dal verificarsi
  dell'evento il nuovo Presidente della Regione nella persona
  del Vicepresidente.  Decorso infruttuosamente tale termine, si
  procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea
  regionale e del Presidente della Regione entro i successivi
  tre mesi".
 
DATA=990728 FASCID=DDL13-168-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0168 TOTPAG=0070 TOTDOC=0075 NDOC=0068 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0067 RIGINIZ=001 PAGFIN=0067 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=67 PAGEFIN=67 SORTRES= SORTDDL=016800A00 FASCIDC=13DDL0168 A SORTNAV=0016800A000 00000 ZZDDLC168A NDOC0068 TIPDOCL DOCTIT0068 NDOC0068



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