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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2821
DDL0168-0074
Relazione Camera n. 168-A (DDL13-168-A)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.74 (che inizia a pag.69 dello stampato)
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A. TESTIPDL
...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A, C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A, C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
Pag. 69 N. 5892, d'iniziativa dei deputati Prestamburgo ed altri.
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC168A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
  Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
  1, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  all'articolo 4, dopo il numero 1- bis),  è
  inserito il seguente:
     "1- ter).  elezione del Consiglio regionale, in base
  ai princìpi contenuti nel capo II del titolo III";
         b)  all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;
         c)  dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
     "Art. 12- bis.  - Il sistema elettorale degli organi
  della Regione è stabilito con legge regionale, approvata con
  la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il
  Consiglio regionale.  Qualora tale maggioranza non sia
  raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
  tenere a non meno di trenta e non più di sessanta giorni di
  distanza l'una dall'altra.  La legge è approvata solo se
  ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della
  maggioranza dei consiglieri.
     La legge elettorale non può essere applicata se viene
  approvata o modificata, anche parzialmente, nei
  trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
  convocazione dei comizi elettorali.
     In caso di rinvio della legge da parte del Governo per il
  riesame si applica l'articolo 29.  Trovano applicazione tutte
  le altre disposizioni relative alla formazione delle leggi
  regionali";
         d)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
     "Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
  universale, diretto, uguale e segreto secondo le norme
  stabilite con la legge regionale prevista dall'articolo
  12- bis.  Il numero dei consiglieri regionali è
  determinato tra un massimo di uno ogni 20.000 abitanti o
  frazioni superiori a 10.000 ed un minimo di uno ogni 30.000
  abitanti o frazioni superiori a 15.000, secondo i dati
  ufficiali dell'ultimo censimento.  La legge regionale detta le
  norme necessarie a favorire l'elezione di consiglieri
  appartenenti alle minoranze linguistiche";
         e)  l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
     "Art. 21. - Il Consiglio regionale approva a maggioranza
  dei due terzi dei consiglieri eletti il proprio regolamento
  interno";
         f)  al primo comma dell'articolo 22 è aggiunto il
  seguente periodo: "Il Consiglio viene sciolto quando
  presentino contemporaneamente le dimissioni la metà più uno
  dei consiglieri";
         g)  il primo comma dell'articolo 33 è sostituito
  dai seguenti:
     "La Regione, con propria legge, disciplina le modalità di
  svolgimento dei  referendum  abrogativi, totali o
  parziali, di leggi esistenti, e dei  referendum
  consultivi o confermativi.
     Il  referendum  abrogativo, consultivo o confermativo,
  è indetto quando ne facciano richiesta ventimila elettori o
  almeno la metà dei Consigli provinciali o almeno un terzo dei
  Consigli comunali.
     La richiesta di  referendum  deve essere approvata, in
  ciascuno dei Consigli di cui al secondo comma, con una
  maggioranza di almeno sei decimi dei consiglieri aventi
  diritto al voto";
         h)  l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
     "Art. 34. - Il Presidente della Giunta regionale è eletto
  a suffraggio universale e diretto contestualmente all'elezione
  del Consiglio regionale secondo le norme previste dalla legge
  elettorale regionale.  Il Presidente nomina e revoca i
  componenti della Giunta.
 
                              Pag. 70
 
     La legge di cui all'articolo 12- bis  può prevedere la
  possibilità di nomina di assessori non facenti parte del
  Consiglio regionale purchè in possesso dei requisiti per
  l'elezione a consigliere.
     La legge di cui all'articolo 12- bis  può prevedere
  altresì l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella
  di consigliere regionale";
         i)  l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
     "Art. 35. - Nel caso in cui il Consiglio regionale approvi
  a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti
  del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un
  quarto dei consiglieri, entro tre mesi si procede
  all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
  della Giunta.  Si procede parimenti a nuove elezioni del
  Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni
  di quest'ultimo.  In caso di morte del Presidente della Giunta,
  il Consiglio regionale elegge il nuovo Presidente che resta in
  carica per un periodo massimo di dodici mesi";
         l)  gli articoli 36 e 37 sono abrogati;
         m)  il secondo comma dell'articolo 38 è sostituito
  dal seguente:
     "Le dimissioni, la revoca ed il decesso del Presidente
  della Giunta determinano di diritto la decadenza della Giunta
  stessa".
     2.  Il secondo comma dell'articolo 38 dello Statuto
  speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con
  legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito
  dalla lettera  m)  del comma 1 del presente articolo, si
  applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della
  legge regionale di cui all'articolo 12- bis  del citato
  Statuto speciale, introdotto dalla lettera  c)  del comma
  1 del presente articolo.
 
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