| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
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| ...C168A, C226A, C1359A, C1605A, C2003A, C2951A, C3057A, C3327A,
C3644A, C3932A, C4601A, C5406A, C5468A, C5469A, C5470A,
C5471A, C5472A, C5561A, C5615A, C5710A, C5892A.
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| 1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il numero 1- bis), è
inserito il seguente:
"1- ter). elezione del Consiglio regionale, in base
ai princìpi contenuti nel capo II del titolo III";
b) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;
c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12- bis. - Il sistema elettorale degli organi
della Regione è stabilito con legge regionale, approvata con
la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il
Consiglio regionale. Qualora tale maggioranza non sia
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
tenere a non meno di trenta e non più di sessanta giorni di
distanza l'una dall'altra. La legge è approvata solo se
ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri.
La legge elettorale non può essere applicata se viene
approvata o modificata, anche parzialmente, nei
trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
convocazione dei comizi elettorali.
In caso di rinvio della legge da parte del Governo per il
riesame si applica l'articolo 29. Trovano applicazione tutte
le altre disposizioni relative alla formazione delle leggi
regionali";
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
universale, diretto, uguale e segreto secondo le norme
stabilite con la legge regionale prevista dall'articolo
12- bis. Il numero dei consiglieri regionali è
determinato tra un massimo di uno ogni 20.000 abitanti o
frazioni superiori a 10.000 ed un minimo di uno ogni 30.000
abitanti o frazioni superiori a 15.000, secondo i dati
ufficiali dell'ultimo censimento. La legge regionale detta le
norme necessarie a favorire l'elezione di consiglieri
appartenenti alle minoranze linguistiche";
e) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Il Consiglio regionale approva a maggioranza
dei due terzi dei consiglieri eletti il proprio regolamento
interno";
f) al primo comma dell'articolo 22 è aggiunto il
seguente periodo: "Il Consiglio viene sciolto quando
presentino contemporaneamente le dimissioni la metà più uno
dei consiglieri";
g) il primo comma dell'articolo 33 è sostituito
dai seguenti:
"La Regione, con propria legge, disciplina le modalità di
svolgimento dei referendum abrogativi, totali o
parziali, di leggi esistenti, e dei referendum
consultivi o confermativi.
Il referendum abrogativo, consultivo o confermativo,
è indetto quando ne facciano richiesta ventimila elettori o
almeno la metà dei Consigli provinciali o almeno un terzo dei
Consigli comunali.
La richiesta di referendum deve essere approvata, in
ciascuno dei Consigli di cui al secondo comma, con una
maggioranza di almeno sei decimi dei consiglieri aventi
diritto al voto";
h) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - Il Presidente della Giunta regionale è eletto
a suffraggio universale e diretto contestualmente all'elezione
del Consiglio regionale secondo le norme previste dalla legge
elettorale regionale. Il Presidente nomina e revoca i
componenti della Giunta.
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La legge di cui all'articolo 12- bis può prevedere la
possibilità di nomina di assessori non facenti parte del
Consiglio regionale purchè in possesso dei requisiti per
l'elezione a consigliere.
La legge di cui all'articolo 12- bis può prevedere
altresì l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella
di consigliere regionale";
i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. - Nel caso in cui il Consiglio regionale approvi
a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un
quarto dei consiglieri, entro tre mesi si procede
all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni
di quest'ultimo. In caso di morte del Presidente della Giunta,
il Consiglio regionale elegge il nuovo Presidente che resta in
carica per un periodo massimo di dodici mesi";
l) gli articoli 36 e 37 sono abrogati;
m) il secondo comma dell'articolo 38 è sostituito
dal seguente:
"Le dimissioni, la revoca ed il decesso del Presidente
della Giunta determinano di diritto la decadenza della Giunta
stessa".
2. Il secondo comma dell'articolo 38 dello Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito
dalla lettera m) del comma 1 del presente articolo, si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale di cui all'articolo 12- bis del citato
Statuto speciale, introdotto dalla lettera c) del comma
1 del presente articolo.
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