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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2833
DDL0168-0002
Progetto di legge Camera n. 168-D - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-168-D)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D. TESTIPDL
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D.
TESTO approvato, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVD ZZDDLC168D ZZ13 ZZPD ZZTR
                   (Modifiche allo Statuto
                   della Regione siciliana)
     1.  Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con
  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito
  dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2, e successive
  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)  le parole: "Presidente regionale", ovunque
  ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della
  Regione";
       b)  all'articolo 3, primo comma, le parole: "in
  base ai princìpi fissati dalla Costituente in materia di
  elezioni politiche" sono sostituite dalle seguenti: "in
  armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento
  giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto
  stabilito dal presente Statuto.  Al fine di conseguire
  l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge
 
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  promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
  elettorali";
       c)  all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con
  quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio
  regionale ovvero del Parlamento europeo";
       d)  all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
     "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
  con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo
  comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se
  eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto
  atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni
  di legge.  La rimozione può altresì essere disposta per ragioni
  di sicurezza nazionale";
       e)  dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
     "Art. 8- bis.  - Le contemporanee dimissioni della
  metà più uno dei Deputati determinano la conclusione
  anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità
  determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale,
  approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
     Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a
  decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della
  maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
     Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina
  del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori
  possono compiere atti di ordinaria amministrazione";
       f)  la sezione II del titolo I è sostituita dalla
  seguente:
     "Sezione II - Presidente della Regione e Giunta
  regionale.
     Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio
  universale e diretto contestualmente all'elezione
  dell'Assemblea regionale.
 
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     Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori,
  tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
  assenza o di impedimento.
     In armonia con la Costituzione e i princìpi
  dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
  di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea
  regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
  componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente
  della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le
  eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale
  e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i
  rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il
  Presidente della Regione.
     La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta
  per non più di due mandati consecutivi.
     La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli
  Assessori.  Questi sono preposti ai singoli rami
  dell'Amministrazione.
     Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a
  maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di
  sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata
  da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione
  dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione.  Ove la mozione
  venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla
  nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente
  della Regione.
     In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento
  permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede
  alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e
  del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi";
       g)  all'articolo 12, il primo comma è sostituito
  dai seguenti:
     "L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a
  ciascun Deputato dell'Assemblea regionale.  Il popolo esercita
  l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di
  almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
 
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  comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli.
  L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di
  consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta,
  rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione
  siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
     Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di
  presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e
  dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi
  entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti
  stessi";
       h)  dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
     "Art. 13- bis.  - Con legge approvata a maggioranza
  assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono
  disciplinati l'ambito e le modalità del  referendum
  regionale abrogativo, propositivo e consultivo";
       i)  dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
     "Art. 17- bis.  - Le leggi di cui all'articolo 3,
  primo comma, all'articolo 8- bis,  all'articolo 9, terzo
  comma, e all'articolo 41- bis  sono sottoposte a
  referendum  regionale, la cui disciplina è prevista da
  apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro
  pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
  elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea
  regionale.  La legge sottoposta a  referendum  non è
  promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
  validi.
     Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due
  terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a
  referendum  soltanto se, entro tre mesi dalla loro
  pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo
  degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea
  regionale";
       l)  dopo l'articolo 41, la rubrica:
  "Disposizioni transitorie"  è sostituita dalla seguente:
  "Disposizioni finali e transitorie";
 
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       m)  dopo la rubrica:  "Disposizioni finali e
  transitorie",  all'articolo 42 sono premessi i seguenti:
     "Art. 41- bis.  - Le disposizioni relative alla forma
  di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e
  quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione,
  possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea
  regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
     Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a
  suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni
  di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e
  all'articolo 10.
     Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto
  dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia
  in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
  maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle
  dimissioni del Presidente stesso.
     Art. 41- ter.  - Per le modificazioni del presente
  Statuto si applica il procedimento stabilito dalla
  Costituzione per le leggi costituzionali.
     L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
     I progetti di modificazione del presente Statuto di
  iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
  Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime
  il suo parere entro due mesi.
     Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
  sottoposte a  referendum  nazionale".
     2.  Fino alla data di entrata in vigore della legge
  prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione
  siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
  il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e
  diretto.  L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea
  regionale.  Entro dieci giorni dalla proclamazione il
  Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può
  successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
  funzioni di Vicepresidente.  Se l'Assemblea regionale approva a
 
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  maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata
  di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione,
  presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in
  discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione,
  entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e
  del Presidente della Regione.  Si procede parimenti a nuove
  elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso
  di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o
  morte del Presidente.  Fermo quanto disposto al comma 3, le
  disposizioni di cui al presente comma non si applicano
  all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in
  vigore della presente legge costituzionale.  Se non è
  altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli
  articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come
  rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del
  presente articolo, all'Assemblea regionale in carica
  continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti
  alla data di entrata in vigore della presente legge
  costituzionale.
     3.  Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali
  per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla
  data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
  non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo
  9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non
  siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge
  elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello
  Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per
  l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in
  quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della
  Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle
  Regioni a statuto ordinario.  Le circoscrizioni elettorali
  previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio
  di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i
  deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal
  territorio dell'intera Regione.  Sono candidati alla Presidenza
  della Regione i capilista delle liste regionali.  E' proclamato
  eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha
  conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
  regionale.  Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea
 
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  regionale.  La disposizione di cui al quattordicesimo comma
  dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108,
  introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
  1995, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del
  presente comma si applicano anche in deroga al numero dei
  Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto.  E'
  eletto alla carica di Deputato regionale il candidato
  capolista alla carica di Presidente della Regione che ha
  conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
  quello del candidato proclamato eletto Presidente.  L'Ufficio
  centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi
  eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate
  con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica
  di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
  tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
  1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 23 febbraio 1995, n.43; o altrimenti il seggio
  attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
  quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
  per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
  Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
  stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
  l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
  seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
  determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
  spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea
  regionale.  A questa elezione continuano ad applicarsi, in via
  suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della
  legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, e
  della legge 23 febbraio 1995, n.43, le disposizioni delle
  leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea
  regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione
  amministrativa del procedimento elettorale e delle
  votazioni.
 
DATA=001006 FASCID=DDL13-168-D TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=0168 TOTPAG=0042 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=014 PAGFIN=0008 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=016800D00 FASCIDC=13DDL0168 D SORTNAV=0016800D000 00000 ZZDDLC168D NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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