| ...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D,
C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D,
C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D.
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| ...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D,
C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D,
C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D.
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| (Modifiche allo Statuto speciale
per la Valle d'Aosta)
1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, e
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successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale"
e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le
parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della
Repubblica";
c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo
Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, determina la forma di governo della Regione e,
specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della
Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la
presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi
regionali e del referendum regionale abrogativo,
propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio
della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove
condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del
Consiglio della Valle.
La legge regionale di cui al secondo comma non è
sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su
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di essa il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal
Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia
in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle
dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a
referendum regionale, la cui disciplina è prevista da
apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
della Valle. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi
dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a
referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua
pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo
degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
della Valle";
d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Il Consiglio della Valle è composto di
trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale,
uguale, diretto e segreto.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
può essere stabilito il requisito della residenza nel
territorio della Regione per un periodo non superiore a un
anno";
e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in
fine, le parole: ", ovvero del Parlamento europeo";
f) all'articolo 17, il secondo comma è
abrogato;
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g) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla
Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il
referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati
dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15";
h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma
dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo;
i) all'articolo 41, primo comma, le parole:
"previa deliberazione di questa" sono sostituite dalle
seguenti: "previa deliberazione della Giunta";
l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: "o
quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di
funzionare" sono soppresse;
m) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta
la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del
Consiglio della Valle";
n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono
inseriti i seguenti:
"I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino
alla data di entrata in vigore della legge regionale che
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disciplina le modalità di elezione del Presidente della
Regione e degli assessori, di cui al secondo comma
dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal
comma 1 del presente articolo.
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