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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2834
DDL0168-0003
Progetto di legge Camera n. 168-D - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-168-D)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D. TESTIPDL
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D.
...TESTO approvato, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVD ZZDDLC168D ZZ13 ZZPD ZZTR
               (Modifiche allo Statuto speciale
                    per la Valle d'Aosta)
     1.  Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
  approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, e
 
                               Pag. 9
 
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  le parole: "Presidente della Giunta regionale"
  e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono
  sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
       b)  all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le
  parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della
  Repubblica";
       c)  all'articolo 15, le parole: "ed il suo
  Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
  della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
     "In armonia con la Costituzione e i princìpi
  dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
  di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
  approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri
  assegnati, determina la forma di governo della Regione e,
  specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della
  Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi
  di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
  cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la
  presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
  sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché
  l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi
  regionali e del  referendum  regionale abrogativo,
  propositivo e consultivo.  Al fine di conseguire l'equilibrio
  della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove
  condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
  elettorali.  L'approvazione della mozione di sfiducia nei
  confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio
  universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
  permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano
  le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
  regionale.  In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle
  dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del
  Consiglio della Valle.
     La legge regionale di cui al secondo comma non è
  sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31.  Su
 
                              Pag. 10
 
  di essa il Governo della Repubblica può promuovere la
  questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
  costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
  Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal
  Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia
  in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
  maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle
  dimissioni del Presidente stesso.
     La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a
  referendum  regionale, la cui disciplina è prevista da
  apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua
  pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
  elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
  della Valle.  La legge sottoposta a  referendum  non è
  promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
  validi.
     Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi
  dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a
  referendum  soltanto se, entro tre mesi dalla sua
  pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo
  degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
  della Valle";
       d)  l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
     "Art. 16. - Il Consiglio della Valle è composto di
  trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale,
  uguale, diretto e segreto.
     Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
  può essere stabilito il requisito della residenza nel
  territorio della Regione per un periodo non superiore a un
  anno";
         e)  all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in
  fine, le parole: ", ovvero del Parlamento europeo";
       f)  all'articolo 17, il secondo comma è
  abrogato;
 
                              Pag. 11
 
       g)  l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
     "Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla
  Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
     L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il
  referendum  sulle leggi della Regione sono disciplinati
  dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15";
       h)  gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma
  dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto
  dal comma 2 del presente articolo;
       i)  all'articolo 41, primo comma, le parole:
  "previa deliberazione di questa" sono sostituite dalle
  seguenti: "previa deliberazione della Giunta";
       l)  all'articolo 48, secondo comma, le parole: "o
  quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di
  funzionare" sono soppresse;
       m)  all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
  con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta
  la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a
  suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
  contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
  legge.  La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
  sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del
  Consiglio della Valle";
       n)  all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono
  inseriti i seguenti:
     "I progetti di modificazione del presente Statuto di
  iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
  Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
  il suo parere entro due mesi.
     Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
  sottoposte a  referendum  nazionale".
     2.  Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto
  speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino
  alla data di entrata in vigore della legge regionale che
 
                              Pag. 12
 
  disciplina le modalità di elezione del Presidente della
  Regione e degli assessori, di cui al secondo comma
  dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal
  comma 1 del presente articolo.
 
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