| (Modifiche allo Statuto speciale
per la Sardegna)
1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente
della Regione";
b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le
parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della
Repubblica";
c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo
Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, determina la forma di governo della
Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla
base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del
Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei
componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi
della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le
predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa
legislativa del popolo sardo e la disciplina del
referendum regionale abrogativo, propositivo e
consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della
rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove
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condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento
del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio
universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della
Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è
sciolto quando non sia in grado di funzionare per
l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta
giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente
stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non è
comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo
33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a
referendum regionale, la cui disciplina è prevista da
apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti del
Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi
dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a
referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua
pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo
degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
regionale";
d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta
consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e
segreto";
e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento
europeo";
f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;
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g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono
abrogati;
h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Un componente della Giunta regionale assume le funzioni
di Vicepresidente della Regione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale";
i) all'articolo 41, primo comma, le parole: "con
decreto del suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Presidente della Regione";
l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: "o
quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di
funzionare" sono soppresse;
m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta
la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
sicurezza nazionale";
n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito
dal seguente:
"Per le modificazioni del presente Statuto si applica il
procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi
costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere
esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila
elettori";
o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: "un
mese" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";
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p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è
inserito il seguente:
"Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale";
q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge
prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la
Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e
diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio
regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il
Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può
successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva
a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e
messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti
a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione
in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del
Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano al
Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti
disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15
dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale
in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del
citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per
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l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del
Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili,
le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano
l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le
circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono
costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione
Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema
maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono
candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle
liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione
il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di
voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione
fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al
quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n.43, e la disposizione di cui al
penultimo periodo del presente comma si applicano anche in
deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito
dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1
del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il
candidato capolista alla carica di Presidente della Regione
che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo
dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
collegate con il capolista della lista regionale, proclamato
alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3)
del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n.43; o altrimenti il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
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determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via
suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della
legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, e
della legge 23 febbraio 1995, n.43, le disposizioni delle
leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio
regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione
amministrativa del procedimento elettorale e delle
votazioni.
4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale decade quando,
entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di
sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non
sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si
applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.
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