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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2835
DDL0168-0004
Progetto di legge Camera n. 168-D - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-168-D)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D. TESTIPDL
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D.
...TESTO approvato, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVD ZZDDLC168D ZZ13 ZZPD ZZTR
               (Modifiche allo Statuto speciale
                       per la Sardegna)
     1.  Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con
  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, e successive
  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)  le parole: "Presidente della Giunta regionale",
  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente
  della Regione";
       b)  all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le
  parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della
  Repubblica";
       c)  all'articolo 15, le parole: "ed il suo
  Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
  della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
     "In armonia con la Costituzione e i princìpi
  dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
  di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
  approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta
  dei suoi componenti, determina la forma di governo della
  Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla
  base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del
  Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei
  componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi
  della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione
  motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
  Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le
  predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa
  legislativa del popolo sardo e la disciplina del
  referendum  regionale abrogativo, propositivo e
  consultivo.  Al fine di conseguire l'equilibrio della
  rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove
 
                              Pag. 13
 
  condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
  elettorali.  Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
  componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento
  del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
  Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio
  universale e diretto.  Nel caso in cui il Presidente della
  Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è
  sciolto quando non sia in grado di funzionare per
  l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta
  giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente
  stesso.
     La legge regionale di cui al secondo comma non è
  comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo
  33.  Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la
  questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
  costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
     La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a
  referendum  regionale, la cui disciplina è prevista da
  apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua
  pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
  elettori della Regione o un quinto dei componenti del
  Consiglio regionale.  La legge sottoposta a  referendum
  non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
  validi.
     Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi
  dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a
  referendum  soltanto se, entro tre mesi dalla sua
  pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo
  degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
  regionale";
       d)  l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
     "Art. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta
  consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e
  segreto";
       e)  all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte,
  in fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento
  europeo";
       f)  all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;
 
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       g)  gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono
  abrogati;
       h)  all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i
  seguenti commi:
     "Un componente della Giunta regionale assume le funzioni
  di Vicepresidente della Regione.
     L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
  Presidente della Regione eletto a suffragio universale e
  diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
  morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni
  della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale";
       i)  all'articolo 41, primo comma, le parole: "con
  decreto del suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti:
  "con decreto del Presidente della Regione";
       l)  all'articolo 50, secondo comma, le parole: "o
  quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di
  funzionare" sono soppresse;
       m)  all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
  con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta
  la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a
  suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
  contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
  legge.  La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
  sicurezza nazionale";
       n)  all'articolo 54, il primo comma è sostituito
  dal seguente:
     "Per le modificazioni del presente Statuto si applica il
  procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi
  costituzionali.  L'iniziativa di modificazione può essere
  esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila
  elettori";
       o)  all'articolo 54, secondo comma, le parole: "un
  mese" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";
 
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       p)  all'articolo 54, dopo il terzo comma, è
  inserito il seguente:
     "Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
  sottoposte a  referendum  nazionale";
       q)  all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.
     2.  Fino alla data di entrata in vigore della legge
  prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la
  Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
  il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e
  diretto.  L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio
  regionale.  Entro dieci giorni dalla proclamazione il
  Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può
  successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
  funzioni di Vicepresidente.  Se il Consiglio regionale approva
  a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione
  motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
  Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e
  messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
  presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del
  Consiglio e del Presidente della Regione.  Si procede parimenti
  a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione
  in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del
  Presidente.  Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le
  disposizioni di cui al presente comma non si applicano al
  Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore
  della presente legge costituzionale.  Se non è altrimenti
  disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15
  dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale
  in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie
  vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
  costituzionale.
     3.  Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
  data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
  Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
  modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del
  citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per
 
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  l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del
  Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili,
  le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano
  l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.  Le
  circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono
  costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione
  Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema
  maggioritario, dal territorio dell'intera Regione.  Sono
  candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle
  liste regionali.  E' proclamato eletto Presidente della Regione
  il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di
  voti validi in ambito regionale.  Il Presidente della Regione
  fa parte del Consiglio regionale.  La disposizione di cui al
  quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
  1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 23 febbraio 1995, n.43, e la disposizione di cui al
  penultimo periodo del presente comma si applicano anche in
  deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito
  dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1
  del presente articolo.  E' eletto alla carica di consigliere il
  candidato capolista alla carica di Presidente della Regione
  che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
  inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
  L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo
  dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
  collegate con il capolista della lista regionale, proclamato
  alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3)
  del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
  1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 23 febbraio 1995, n.43; o altrimenti il seggio
  attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
  quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
  per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
  Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
  stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
  l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
  seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
 
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  determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
  spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
  regionale.  A questa elezione continuano ad applicarsi, in via
  suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della
  legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, e
  della legge 23 febbraio 1995, n.43, le disposizioni delle
  leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio
  regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione
  amministrativa del procedimento elettorale e delle
  votazioni.
     4.  Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata
  in vigore della presente legge costituzionale decade quando,
  entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di
  sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non
  sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
  maggioranza.  In tale caso si procede a nuove elezioni e si
  applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.
 
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