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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2836
DDL0168-0005
Progetto di legge Camera n. 168-D - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-168-D)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D. TESTIPDL
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D.
...TESTO approvato, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVD ZZDDLC168D ZZ13 ZZPD ZZTR
               (Modifiche allo Statuto speciale
                 per il Trentino-Alto Adige)
     1.  Al testo unico delle leggi costituzionali
  concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
  agosto 1972, n.670, e successive modificazioni, sono apportate
  le seguenti modificazioni:
       a)  le parole: "Presidente della Giunta regionale",
  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente
  della Regione";
       b)  le parole: "Presidenti delle Giunte
  provinciali" e "Presidente della Giunta provinciale", ovunque
  ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
  "Presidenti delle Province" e "Presidente della Provincia";
       c)  all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le
  parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della
  Repubblica";
 
                              Pag. 18
 
       d)  all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "La Provincia di Trento assicura la destinazione di
  stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo
  sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione
  ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio
  territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro
  specifici bisogni";
       e)  all'articolo 24, le parole: "e il suo
  Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
  della Regione";
       f)  all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo
  sono sostituiti dal seguente:
     "Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli
  provinciali di Trento e di Bolzano";
       g)  all'articolo 25, quarto comma, primo periodo,
  dopo le parole: "diritto elettorale attivo" sono inserite le
  seguenti: "in Provincia di Bolzano";
       h)  all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo
  periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio del diritto
  elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il
  requisito della residenza nel territorio provinciale per un
  periodo ininterrotto di un anno";
       i)  all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo,
  le parole: "elezioni regionali" sono sostituite dalle
  seguenti: "elezioni dei Consigli provinciali";
       l)  all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo,
  le parole: "regionali e" sono soppresse;
       m)  l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
     "Art. 27. - L'attività del Consiglio regionale si svolge
  in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed
  alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.
     Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla
  proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento
 
                              Pag. 19
 
  e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in
  carica";
       n)  all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è
  incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un
  altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo";
       o)  l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32
  e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;
       p)  l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
     "Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi
  componenti il Presidente, due vice Presidenti e i
  Segretari.
     Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due
  anni e mezzo.
     Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale
  il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al
  gruppo di lingua italiana.  Per il successivo periodo il
  Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo
  di lingua tedesca.  Può essere eletto un consigliere
  appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per
  i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del
  gruppo linguistico italiano o tedesco.  I vice Presidenti sono
  eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici
  diversi da quello del Presidente.
     In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla
  carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti
  del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione
  del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le
  modalità previste dal terzo comma.  L'elezione deve avvenire
  nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza
  del periodo di due anni e mezzo in corso.
     I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale
  sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di
  assenza o di impedimento";
       q)  all'articolo 32, primo e terzo comma, le
  parole: "il vice Presidente" sono sostituite dalle seguenti:
  "i vice Presidenti";
 
                              Pag. 20
 
       r)  l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
     "Art. 33. - Le cause di scioglimento di cui all'articolo
  49- bis,  primo e secondo comma, si estendono al Consiglio
  regionale.  In caso di scioglimento del Consiglio regionale si
  procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli
  provinciali.
     Lo scioglimento è disposto con le procedure previste
  dall'articolo 49- bis.  Con il decreto di scioglimento è
  nominata una commissione di tre membri, dei quali uno
  di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al
  Consiglio provinciale.
     I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare
  le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli
  provinciali";
       s)  all'articolo 36, primo comma, dopo le parole:
  "è composta del Presidente" sono inserite le seguenti: "della
  Regione, che la presiede,";
       t)  all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo: "Al gruppo linguistico ladino è
  garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in
  deroga alla rappresentanza proporzionale";
       u)  all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un
  Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il
  loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio
  provinciale";
       v)  all'articolo 47, le parole: "e il suo
  Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
  della Provincia" e sono aggiunti, in fine, i seguenti
  commi:
     "In armonia con la Costituzione e i princìpi
  dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto
  degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto
  disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata
  dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi
  componenti, determina la forma di governo della Provincia e,
 
                              Pag. 21
 
  specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio
  provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori,
  i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e
  l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei
  confronti del Presidente della Provincia, i casi di
  ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche,
  nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle
  leggi provinciali e del  referendum  provinciale
  abrogativo, propositivo e consultivo.  Al fine di conseguire
  l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge
  promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
  elettorali.  Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
  componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento
  del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
  Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a
  suffragio universale e diretto.  Nel caso in cui il Presidente
  della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il
  Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per
  l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta
  giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente
  stesso.
     Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio
  provinciale è eletto con sistema proporzionale.  Qualora
  preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a
  suffragio universale e diretto, la legge provinciale è
  approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il
  Consiglio provinciale.
     Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma
  non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del
  primo comma dell'articolo 55.  Su di esse il Governo della
  Repubblica può promuovere la questione di legittimità
  costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
  giorni dalla loro pubblicazione.
     Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono
  sottoposte a  referendum  provinciale, la cui disciplina è
  prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora
  entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un
  cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del
  Consiglio provinciale.  La legge sottoposta a  referendum
 
                              Pag. 22
 
  non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
  validi.
     Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due
  terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a
  referendum  soltanto se, entro tre mesi dalla loro
  pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo
  degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
  provinciale";
       z)  l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
     "Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale è eletto a
  suffragio universale, diretto e segreto, è composto di
  trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni.  Il
  quinquennio decorre dalla data delle elezioni.  Le elezioni si
  svolgono contestualmente nella medesima giornata.  Se un
  Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto
  all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del
  quinquennio di quello non rinnovato.
     La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di
  Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico
  ladino.
     Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato
  al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena,
  Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di
  Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico
  ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme
  stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo
  47.
     Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette
  dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla
  quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica
  successiva al compimento del quinquennio.  Il decreto che
  indice le elezioni è pubblicato non oltre il
  quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la
  votazione.
     La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo
  non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti
  su convocazione del Presidente della Provincia in carica";
       aa)  dopo l'articolo 48 sono inseriti i
  seguenti:
       "Art. 48- bis.  - I membri del Consiglio provinciale
  rappresentano l'intera Provincia.  Prima di essere ammessi
 
                              Pag. 23
 
  all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di
  essere fedeli alla Costituzione.
     I membri del Consiglio provinciale non possono essere
  chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi
  nell'esercizio delle loro funzioni.
       Art. 48- ter.  - Il Consiglio provinciale di Trento
  elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente
  e i Segretari.
     Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi
  componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.  I
  vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a
  gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.  Il
  Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo
  in caso di assenza o impedimento.
     Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio
  provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i
  consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il
  successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri
  appartenenti al gruppo di lingua italiana.  Può essere eletto
  un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino
  previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza
  dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano";
       bb)  l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
       "Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in
  quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34,
  35 e 38";
       cc)  dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
       "Art. 49- bis.  - Il Consiglio provinciale può
  essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o
  gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo
  Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
     Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per
  ragioni di sicurezza nazionale.
     Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del
  Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
  dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori
 
                              Pag. 24
 
  costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
  legge della Repubblica.
     Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una
  commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili
  al Consiglio provinciale.  Per la Provincia di Bolzano la
  commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
  linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia
  stessa.  La commissione elegge tra i suoi componenti il
  Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente
  della Provincia.  La commissione indìce le elezioni del nuovo
  Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti
  di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere
  improrogabile.  Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove
  non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese
  dalla sua convocazione.
     Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla
  commissione entro venti giorni dalle elezioni.
     Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo
  scioglimento del Consiglio regionale.  I componenti del
  Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le
  funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo
  Consiglio provinciale.
     Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con
  l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
  rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a
  suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
  contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
  legge.  La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
  sicurezza nazionale";
       dd)  l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
       "Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento è composta
  del Presidente, del vice Presidente e degli assessori.  La
  Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di
  due vice Presidenti e degli assessori.
     La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve
  adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono
  rappresentati nel Consiglio della Provincia.  I componenti la
 
                              Pag. 25
 
  Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al
  Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la
  maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di
  uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei
  consiglieri del gruppo linguistico dei designati,
  limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza
  che sostiene la Giunta provinciale.  I vice Presidenti
  appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al
  gruppo linguistico italiano.  Il Presidente sceglie il vice
  Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o
  impedimento.
     Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la
  rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in
  deroga alla rappresentanza proporzionale.  Nel caso in cui vi
  sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e
  questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di
  Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.
     L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
  Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e
  diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso
  comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
  Consiglio provinciale";
       ee)  l'articolo 51 è sostituito dal seguente:
       "Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori
  provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto
  compatibili";
       ff)  l'articolo 60 è sostituito dal seguente:
       "Art. 60. - Con legge regionale sono regolati
  l'esercizio dell'iniziativa popolare e il  referendum  per
  le leggi regionali";
       gg)  l'articolo 62 è sostituito dal seguente:
       "Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi
  collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano
 
                              Pag. 26
 
  garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico
  ladino";
       hh)  all'articolo 81, secondo comma, le parole:
  "fra il presidente della relativa giunta provinciale" sono
  sostituite dalle seguenti: "fra il Presidente della relativa
  Provincia";
       ii)  all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
       "Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma
  ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di
  lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella
  provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al
  tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da
  parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di
  provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri
  comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre,
  qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio
  comunale";
       ll)  all'articolo 98, commi primo e terzo, le
  parole: "o da quello della giunta provinciale" sono sostituite
  dalle seguenti: "o da quello della Provincia";
       mm)  l'articolo 102 è sostituito dal seguente:
       "Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e
  cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e
  Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie
  iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative,
  nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni
  delle popolazioni stesse.
     Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è
  parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito
  l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o
  tedesca";
       nn)  l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
       "Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto
  si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
  leggi costituzionali.
 
                              Pag. 27
 
     L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto
  appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei
  Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
  successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
     I progetti di modificazione del presente Statuto di
  iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
  Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli
  provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
     Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque
  sottoposte a  referendum  nazionale";
       oo)  all'articolo 104, le parole: "Ferma la
  disposizione contenuta nell'articolo precedente" sono
  sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto disposto
  dall'articolo 103".
     2.  Fino alla data di entrata in vigore della legge
  provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale
  per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del
  presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente
  della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto.
  L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale.
  Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto
  nomina gli assessori e può successivamente revocarli;
  attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente.  Se
  il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei
  suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti
  del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto
  dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni
  dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove
  elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia.  Si
  procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
  Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento
  permanente o morte del Presidente.  Qualora l'impedimento
  permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga
  dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio
  provinciale elegge, per la restante parte della legislatura,
  il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti.
 
                              Pag. 28
 
  Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al
  presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di
  Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente
  legge costituzionale.  Se non è altrimenti disposto dalla legge
  provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto
  speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma
  1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica
  continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti
  alla data di entrata in vigore della presente legge
  costituzionale.
     3.  Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
  data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
  Consiglio provinciale di Trento non sia  entrata in
  vigore  la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello
  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato
  dal comma 1,  lettera  v),  del presente articolo, per
  l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio
  provinciale si osservano  le seguenti disposizioni:
       a)  le elezioni contestuali del Presidente della
  Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi
  dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il
  Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera
  z),  del presente articolo.  Il Presidente della Provincia
  fa parte del Consiglio provinciale.  Alla carica di Presidente
  della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di
  incompatibilità previste per la carica di consigliere
  provinciale.  Gli assessori, salvo quello cui vengono
  attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere
  scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio
  provinciale.  Alla carica di assessore, anche nel caso in cui
  sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio
  provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di
  incompatibilità previste per la carica di consigliere
  provinciale;
       b)  per l'esercizio del diritto di elettorato
  attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della
  legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n.7, ed
  in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto
 
                              Pag. 29
 
  comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come
  modificato dal comma 1, lettera  h),  del presente
  articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un
  periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno.  Le
  candidature alla carica di Presidente della Provincia devono
  essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di
  1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto
  nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale.  Per la
  presentazione delle candidature alla carica di Presidente
  della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile,
  l'articolo 18 della citata legge regionale n.7 del 1983.  Per
  la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di
  Presidente della Provincia che alla carica di consigliere
  provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della
  legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni;
       c)  il territorio della Provincia di Trento
  costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del
  Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale.  La
  votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del
  Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il
  cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i
  contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun
  contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di
  preferenza per il Consiglio provinciale.  Ciascuna lista non
  può comprendere un numero di candidati superiore a
  trentaquattro nè inferiore a ventisei.  Ciascun elettore
  esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente
  della Provincia e per una delle liste ad esso collegate,
  tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a
  sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di
  Presidente della Provincia.  Il segno tracciato solo sul nome
  del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale
  anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad
  esso collegate.  Il segno tracciato sul solo contrassegno di
  una lista vale anche quale voto espresso a favore del
  candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale
  la lista stessa è collegata.  Non è consentito esprimere
  contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di
 
                              Pag. 30
 
  Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non
  collegate.  Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere
  due voti di preferenza per i candidati alla carica di
  consigliere provinciale della lista prescelta;
       d)  per l'attribuzione della carica di Presidente
  della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del
  Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale
  circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:
         1) determina la cifra individuale di ciascun
  candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte
  le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di
  Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di
  preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla
  carica di consigliere provinciale;
         2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista
  o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei
  voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni
  della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di
  Presidente della Provincia;
         3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che
  è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista
  stessa in tutte le sezioni;
         4) compone, per ogni lista e distintamente per la
  carica di Presidente della Provincia e per quella di
  consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati,
  disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale
  decrescente;
         5) proclama eletto Presidente della Provincia il
  candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei
  voti validi;
         6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha
  ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei
  comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa,
  Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della
  lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il
  maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra
  le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha
 
                              Pag. 31
 
  ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di
  preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a
  parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista;
  sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui
  appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla
  cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni
  sopra indicati;
         7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a
  ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al
  rispettivo candidato alla carica di Presidente della
  Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2;
  3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio
  eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e
  quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale
  di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come
  determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto
  disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti
  i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.  A
  parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è
  attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la
  maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per
  sorteggio.  Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i
  suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le
  altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei
  quozienti;
         8) verifica se, escluso il seggio assegnato al
  candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il
  gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno
  ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o
  gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi.  I restanti seggi
  sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate
  secondo quanto disposto dal numero 7).  Al computo concorre,
  eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);
         9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti
  nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la
  cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai
  sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al
 
                              Pag. 32
 
  primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero
  dei seggi spettanti al gruppo di liste.  Si determinano in tal
  modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi
  spettanti a ciascuna lista;
         10) proclama eletti consiglieri provinciali, in
  primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della
  Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a
  ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio.
  In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato
  alla carica di Presidente della Provincia risultato non
  eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai
  seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste
  collegate.  Proclama quindi eletti consiglieri provinciali,
  fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto,
  quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al
  numero 4) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a
  parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età,
  quello che precede nell'ordine di lista;
       e)  qualora nessun candidato risulti eletto
  Presidente della Provincia ai sensi della lettera  d),
  numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha
  luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno.
  In tal caso il presidente dell'ufficio centrale
  circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla
  individuazione dei due candidati alla carica di Presidente
  della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di
  votazione il candidato più anziano di età.  In caso di
  impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei
  candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio
  il candidato che segue nella graduatoria.  In quest'ultimo caso
  il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo
  giorno dal verificarsi dell'evento.  La rinuncia deve avvenire
  per iscritto e deve essere comunicata al presidente
  dell'ufficio centrale circoscrizionale.  Qualora la rinuncia
  sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente
  della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto
 
                              Pag. 33
 
  Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno
  di votazione.  Per i candidati ammessi al ballottaggio
  rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del
  Consiglio dichiarati al primo turno.  I candidati ammessi al
  ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla
  prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori
  liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il
  collegamento al primo turno.  Tutte le dichiarazioni di
  collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le
  dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate
  al precedente e al nuovo collegamento.  La scheda per il
  ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla
  carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste
  collegate.  Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio
  entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.  Le
  operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione
  sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo
  turno.  Gli uffici per il primo turno di votazione sono
  mantenuti per il secondo.  Nel secondo turno sono ammessi al
  voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del
  certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti.  Al
  termine dello scrutinio relativo al secondo turno di
  votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si
  ricostituisce ed il presidente:
         1) determina la cifra individuale dei candidati al
  secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti
  validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto
  Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il
  maggior numero di voti validi.  A parità di cifra elettorale, è
  proclamato eletto presidente il candidato più anziano di
  età;
         2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od
  ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali
  ulteriori collegamenti.  A tal fine, per le successive
  operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra
  elettorale di cui alla lettera  d),  numero 2), e si fa
  riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna
  lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione
  ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra
  elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il
 
                              Pag. 34
 
  collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come
  determinata ai sensi della lettera  d),  numero 3).
  Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale,
  compiendo le operazioni di cui alla lettera  d),  numeri
  6), 7), 8), 9) e 10).  Nell'assegnazione dei seggi di cui alla
  lettera  d),  numero 10), è escluso il candidato alla
  carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo
  turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno
  abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati
  ammesso al secondo turno;
       f)  si applicano, in quanto compatibili con il
  presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da
  8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8
  agosto 1983, n.7, e successive modificazioni, nonché le
  disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione
  Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n.5, concernenti
  l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla
  data del 1^ gennaio 2000.  Salvo quanto previsto dal presente
  comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento
  e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si
  osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le
  disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige,
  nei testi vigenti alla data del 1^ gennaio 2000, che
  disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa
  la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio
  e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle
  amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila
  abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici
  competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge
  regionale in materia di elezione degli organi comunali i
  corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale
  in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo
  alla circoscrizione elettorale di Trento.
     4.  Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di
  entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato
  articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
 
                              Pag. 35
 
  come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano
  ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali
  vigenti.
     5.  La traduzione in lingua tedesca del presente articolo
  concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
  Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
  Regione.
 
DATA=001006 FASCID=DDL13-168-D TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=0168 TOTPAG=0042 TOTDOC=0008 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=019 PAGFIN=0035 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=016800D00 FASCIDC=13DDL0168 D SORTNAV=0016800D000 00000 ZZDDLC168D NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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