| (Modifiche allo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige)
1. Al testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n.670, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente
della Regione";
b) le parole: "Presidenti delle Giunte
provinciali" e "Presidente della Giunta provinciale", ovunque
ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"Presidenti delle Province" e "Presidente della Provincia";
c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le
parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della
Repubblica";
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d) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"La Provincia di Trento assicura la destinazione di
stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo
sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione
ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio
territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro
specifici bisogni";
e) all'articolo 24, le parole: "e il suo
Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
della Regione";
f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo
sono sostituiti dal seguente:
"Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli
provinciali di Trento e di Bolzano";
g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo,
dopo le parole: "diritto elettorale attivo" sono inserite le
seguenti: "in Provincia di Bolzano";
h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio del diritto
elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il
requisito della residenza nel territorio provinciale per un
periodo ininterrotto di un anno";
i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo,
le parole: "elezioni regionali" sono sostituite dalle
seguenti: "elezioni dei Consigli provinciali";
l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo,
le parole: "regionali e" sono soppresse;
m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - L'attività del Consiglio regionale si svolge
in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed
alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla
proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento
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e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in
carica";
n) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è
incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un
altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo";
o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32
e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;
p) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
"Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi
componenti il Presidente, due vice Presidenti e i
Segretari.
Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due
anni e mezzo.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale
il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al
gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il
Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo
di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere
appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per
i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del
gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono
eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici
diversi da quello del Presidente.
In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla
carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti
del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione
del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le
modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire
nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza
del periodo di due anni e mezzo in corso.
I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale
sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di
assenza o di impedimento";
q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le
parole: "il vice Presidente" sono sostituite dalle seguenti:
"i vice Presidenti";
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r) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - Le cause di scioglimento di cui all'articolo
49- bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio
regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si
procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli
provinciali.
Lo scioglimento è disposto con le procedure previste
dall'articolo 49- bis. Con il decreto di scioglimento è
nominata una commissione di tre membri, dei quali uno
di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al
Consiglio provinciale.
I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare
le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli
provinciali";
s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole:
"è composta del Presidente" sono inserite le seguenti: "della
Regione, che la presiede,";
t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Al gruppo linguistico ladino è
garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in
deroga alla rappresentanza proporzionale";
u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un
Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il
loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio
provinciale";
v) all'articolo 47, le parole: "e il suo
Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
della Provincia" e sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto
degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto
disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata
dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, determina la forma di governo della Provincia e,
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specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio
provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori,
i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e
l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei
confronti del Presidente della Provincia, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche,
nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle
leggi provinciali e del referendum provinciale
abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge
promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento
del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a
suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente
della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il
Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per
l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta
giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente
stesso.
Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio
provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora
preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a
suffragio universale e diretto, la legge provinciale è
approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio provinciale.
Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma
non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del
primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono
sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è
prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora
entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del
Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum
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non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a
referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo
degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
provinciale";
z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale è eletto a
suffragio universale, diretto e segreto, è composto di
trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si
svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un
Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto
all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del
quinquennio di quello non rinnovato.
La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di
Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico
ladino.
Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato
al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena,
Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di
Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico
ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme
stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo
47.
Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette
dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla
quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica
successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che
indice le elezioni è pubblicato non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la
votazione.
La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti
su convocazione del Presidente della Provincia in carica";
aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i
seguenti:
"Art. 48- bis. - I membri del Consiglio provinciale
rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi
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all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di
essere fedeli alla Costituzione.
I membri del Consiglio provinciale non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi
nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 48- ter. - Il Consiglio provinciale di Trento
elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente
e i Segretari.
Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi
componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I
vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a
gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il
Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo
in caso di assenza o impedimento.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio
provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i
consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il
successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri
appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto
un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino
previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza
dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano";
bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34,
35 e 38";
cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
"Art. 49- bis. - Il Consiglio provinciale può
essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o
gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo
Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per
ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori
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costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una
commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili
al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la
commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia
stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il
Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente
della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo
Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti
di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere
improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove
non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese
dalla sua convocazione.
Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla
commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo
scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del
Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le
funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo
Consiglio provinciale.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con
l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la
rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
sicurezza nazionale";
dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
"Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento è composta
del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La
Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di
due vice Presidenti e degli assessori.
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono
rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la
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Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al
Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di
uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei
consiglieri del gruppo linguistico dei designati,
limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza
che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti
appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al
gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice
Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o
impedimento.
Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la
rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in
deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi
sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e
questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di
Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio provinciale";
ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:
"Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori
provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto
compatibili";
ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:
"Art. 60. - Con legge regionale sono regolati
l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per
le leggi regionali";
gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:
"Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi
collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano
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garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico
ladino";
hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole:
"fra il presidente della relativa giunta provinciale" sono
sostituite dalle seguenti: "fra il Presidente della relativa
Provincia";
ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma
ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di
lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella
provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al
tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da
parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di
provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri
comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre,
qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio
comunale";
ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le
parole: "o da quello della giunta provinciale" sono sostituite
dalle seguenti: "o da quello della Provincia";
mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:
"Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e
cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e
Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie
iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative,
nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni
delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è
parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito
l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o
tedesca";
nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
"Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto
si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
leggi costituzionali.
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L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto
appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei
Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli
provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale";
oo) all'articolo 104, le parole: "Ferma la
disposizione contenuta nell'articolo precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto disposto
dall'articolo 103".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge
provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente
della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto.
L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale.
Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto
nomina gli assessori e può successivamente revocarli;
attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se
il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei
suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti
del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto
dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni
dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si
procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento
permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento
permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga
dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio
provinciale elegge, per la restante parte della legislatura,
il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti.
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Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di
Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge
provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma
1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica
continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in
vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato
dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per
l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio
provinciale si osservano le seguenti disposizioni:
a) le elezioni contestuali del Presidente della
Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi
dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera
z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia
fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente
della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previste per la carica di consigliere
provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono
attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere
scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio
provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui
sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio
provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previste per la carica di consigliere
provinciale;
b) per l'esercizio del diritto di elettorato
attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della
legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n.7, ed
in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto
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comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come
modificato dal comma 1, lettera h), del presente
articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un
periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le
candidature alla carica di Presidente della Provincia devono
essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di
1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto
nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la
presentazione delle candidature alla carica di Presidente
della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile,
l'articolo 18 della citata legge regionale n.7 del 1983. Per
la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di
Presidente della Provincia che alla carica di consigliere
provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni;
c) il territorio della Provincia di Trento
costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La
votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del
Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il
cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i
contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun
contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di
preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non
può comprendere un numero di candidati superiore a
trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore
esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente
della Provincia e per una delle liste ad esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a
sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di
Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome
del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale
anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad
esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di
una lista vale anche quale voto espresso a favore del
candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale
la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere
contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di
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Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non
collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere
due voti di preferenza per i candidati alla carica di
consigliere provinciale della lista prescelta;
d) per l'attribuzione della carica di Presidente
della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del
Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale
circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:
1) determina la cifra individuale di ciascun
candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte
le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di
Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di
preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla
carica di consigliere provinciale;
2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista
o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei
voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni
della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di
Presidente della Provincia;
3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che
è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista
stessa in tutte le sezioni;
4) compone, per ogni lista e distintamente per la
carica di Presidente della Provincia e per quella di
consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati,
disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale
decrescente;
5) proclama eletto Presidente della Provincia il
candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei
voti validi;
6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei
comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa,
Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della
lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il
maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra
le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha
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ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di
preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a
parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista;
sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui
appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla
cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni
sopra indicati;
7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a
ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al
rispettivo candidato alla carica di Presidente della
Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2;
3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio
eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e
quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale
di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come
determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto
disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti
i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A
parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è
attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la
maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per
sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i
suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le
altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei
quozienti;
8) verifica se, escluso il seggio assegnato al
candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il
gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno
ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o
gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi
sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate
secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre,
eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);
9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti
nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la
cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai
sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al
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primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero
dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal
modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi
spettanti a ciascuna lista;
10) proclama eletti consiglieri provinciali, in
primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della
Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a
ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio.
In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato
alla carica di Presidente della Provincia risultato non
eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai
seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste
collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali,
fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto,
quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al
numero 4) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a
parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età,
quello che precede nell'ordine di lista;
e) qualora nessun candidato risulti eletto
Presidente della Provincia ai sensi della lettera d),
numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha
luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno.
In tal caso il presidente dell'ufficio centrale
circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla
individuazione dei due candidati alla carica di Presidente
della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di
votazione il candidato più anziano di età. In caso di
impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei
candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio
il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso
il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo
giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire
per iscritto e deve essere comunicata al presidente
dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia
sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente
della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto
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Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno
di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio
rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del
Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al
ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla
prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori
liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il
collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di
collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le
dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate
al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il
ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla
carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste
collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio
entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le
operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione
sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo
turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono
mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al
voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del
certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al
termine dello scrutinio relativo al secondo turno di
votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si
ricostituisce ed il presidente:
1) determina la cifra individuale dei candidati al
secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti
validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto
Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è
proclamato eletto presidente il candidato più anziano di
età;
2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od
ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali
ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive
operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra
elettorale di cui alla lettera d), numero 2), e si fa
riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna
lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione
ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra
elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il
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collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come
determinata ai sensi della lettera d), numero 3).
Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale,
compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri
6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla
lettera d), numero 10), è escluso il candidato alla
carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo
turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno
abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati
ammesso al secondo turno;
f) si applicano, in quanto compatibili con il
presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da
8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8
agosto 1983, n.7, e successive modificazioni, nonché le
disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione
Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n.5, concernenti
l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla
data del 1^ gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente
comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento
e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si
osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le
disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige,
nei testi vigenti alla data del 1^ gennaio 2000, che
disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa
la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio
e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle
amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila
abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici
competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge
regionale in materia di elezione degli organi comunali i
corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale
in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo
alla circoscrizione elettorale di Trento.
4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di
entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato
articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
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come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali
vigenti.
5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo
concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
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