| (Modifiche allo Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia).
1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n.1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale"
e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le
parole: "ordinamento giuridico dello Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "ordinamento giuridico della Repubblica";
c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;
d) all'articolo 12, le parole: "ed il suo
Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, determina la forma di governo della
Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del
Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli
assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la
presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche,
nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle
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leggi regionali e la disciplina del referendum regionale
abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge
promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento
del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio
universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della
Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è
sciolto quando non sia in grado di funzionare per
l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta
giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente
stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non è
comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma
dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a
referendum regionale, la cui disciplina è prevista da
apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti del
Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi
dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a
referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua
pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo
degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
regionale";
e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
universale diretto, uguale e segreto.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a
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10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
censimento";
f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in
fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento
europeo";
g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;
h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: "o
quando non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta
la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
sicurezza nazionale";
l) all'articolo 23, le parole: "o il suo
Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "o il Presidente
della Regione";
m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46
sono abrogati;
n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - La Giunta regionale è composta del
Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni
di Vicepresidente.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale";
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o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono
inseriti i seguenti:
"L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al
Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a
referendum nazionale".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge
prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a
suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al
rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla
proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può
successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva
a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e
messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti
a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione
in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del
Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano al Consiglio
regionale in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto
dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al
Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le
disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
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Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del
citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Regione si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che
disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto
ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali
disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari
attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di
Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di
Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i
comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla
circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti
con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal
territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza
della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato
eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio
regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
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1995, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del
presente comma si applicano anche in deroga al numero dei
consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello
Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E'
eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla
carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero
di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale
riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
capolista della lista regionale, proclamato alla carica di
consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n.43; o altrimenti il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via
suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della
legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, e
della legge 23 febbraio 1995, n.43, le disposizioni delle
leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del
Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina
dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale
e delle votazioni.
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