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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2837
DDL0168-0006
Progetto di legge Camera n. 168-D - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-168-D)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D. TESTIPDL
...C168D, C226D, C1359D, C1605D, C2003D, C2951D, C3057D, C3327D, C3644D, C3932D, C3932D, C4601D, C5406D, C5468D, C5469D, C5470D, C5471D, C5472D, C5561D, C5615D, C5710D, C5892D.
...TESTO approvato, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVD ZZDDLC168D ZZ13 ZZPD ZZTR
               (Modifiche allo Statuto speciale
            della Regione Friuli-Venezia Giulia).
     1.  Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
  Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
  n.1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  le parole: "Presidente della Giunta regionale"
  e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono
  sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
       b)  all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le
  parole: "ordinamento giuridico dello Stato" sono sostituite
  dalle seguenti: "ordinamento giuridico della Repubblica";
       c)  all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;
       d)  all'articolo 12, le parole: "ed il suo
  Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente
  della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
     "In armonia con la Costituzione e i princìpi
  dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
  di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale,
  approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta
  dei suoi componenti, determina la forma di governo della
  Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del
  Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli
  assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la
  presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
  sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di
  ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche,
  nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle
 
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  leggi regionali e la disciplina del  referendum  regionale
  abrogativo, propositivo e consultivo.  Al fine di conseguire
  l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge
  promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
  elettorali.  Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
  componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento
  del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
  Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio
  universale e diretto.  Nel caso in cui il Presidente della
  Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è
  sciolto quando non sia in grado di funzionare per
  l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta
  giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente
  stesso.
     La legge regionale di cui al secondo comma non è
  comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma
  dell'articolo 29.  Su di essa il Governo della Repubblica può
  promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
  alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua
  pubblicazione.
     La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a
  referendum  regionale, la cui disciplina è prevista da
  apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua
  pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
  elettori della Regione o un quinto dei componenti del
  Consiglio regionale.  La legge sottoposta a  referendum
  non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
  validi.
     Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi
  dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a
  referendum  soltanto se, entro tre mesi dalla sua
  pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo
  degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
  regionale";
       e)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
       "Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
  universale diretto, uguale e segreto.
     Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
  ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a
 
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  10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
  censimento";
       f)  all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in
  fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento
  europeo";
       g)  all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;
       h)  all'articolo 22, secondo comma, le parole: "o
  quando non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
       i)  all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
       "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
  con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta
  la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a
  suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
  contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
  legge.  La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
  sicurezza nazionale";
       l)  all'articolo 23, le parole: "o il suo
  Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "o il Presidente
  della Regione";
       m)  gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46
  sono abrogati;
       n)  l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
       "Art. 34. - La Giunta regionale è composta del
  Presidente e degli assessori.  Un assessore assume le funzioni
  di Vicepresidente.
     L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
  Presidente della Regione eletto a suffragio universale e
  diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la
  morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni
  della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale";
 
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       o)  all'articolo 63, dopo il primo comma sono
  inseriti i seguenti:
       "L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al
  Consiglio regionale.
     I progetti di modificazione del presente Statuto di
  iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
  Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
  il suo parere entro due mesi.
     Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a
  referendum  nazionale".
     2.  Fino alla data di entrata in vigore della legge
  prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del
  presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a
  suffragio universale e diretto.  L'elezione è contestuale al
  rinnovo del Consiglio regionale.  Entro dieci giorni dalla
  proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può
  successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le
  funzioni di Vicepresidente.  Se il Consiglio regionale approva
  a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione
  motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
  Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e
  messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
  presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del
  Consiglio e del Presidente della Regione.  Si procede parimenti
  a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione
  in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del
  Presidente.  Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni
  di cui al presente comma non si applicano al Consiglio
  regionale in carica alla data di entrata in vigore della
  presente legge costituzionale.  Se non è altrimenti disposto
  dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello
  Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al
  Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le
  disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore
  della presente legge costituzionale.
     3.  Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla
  data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
 
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  Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
  modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del
  citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale
  e del Presidente della Regione si osservano, in quanto
  compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che
  disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto
  ordinario.  Le circoscrizioni elettorali previste da tali
  disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari
  attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di
  Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone.  Il comune di
  Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i
  comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla
  circoscrizione di Pordenone.  Per i consiglieri che sono eletti
  con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal
  territorio dell'intera Regione.  Sono candidati alla Presidenza
  della Regione i capilista delle liste regionali.  E' proclamato
  eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha
  conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
  regionale.  Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio
  regionale.  La disposizione di cui al quattordicesimo comma
  dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108,
  introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
 
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  1995, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del
  presente comma si applicano anche in deroga al numero dei
  consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello
  Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.  E'
  eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla
  carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero
  di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
  proclamato eletto Presidente.  L'Ufficio centrale regionale
  riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
  spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
  capolista della lista regionale, proclamato alla carica di
  consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
  tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
  1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
  legge 23 febbraio 1995, n.43; o altrimenti il seggio
  attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
  quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
  per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
  Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
  stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
  l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
  seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
  determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
  spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
  regionale.  A questa elezione continuano ad applicarsi, in via
  suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della
  legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, e
  della legge 23 febbraio 1995, n.43, le disposizioni delle
  leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del
  Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina
  dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale
  e delle votazioni.
 
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