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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2841
DDL0169-0002
Progetto di legge Camera n. 169 - testo presentato - (DDL13-169)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C169. TESTIPDL
...C169.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC169 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! - La legge di tutela delle
  minoranze linguistiche ha affrontato già una volta l'esame
  dell'Assemblea nel corso della X legislatura, venendo
  approvata dalla Camera, ma senza riuscire a concludere il suo
  cammino al Senato.  Nell'XI e nella XII legislatura la
  Commissione Affari costituzionali aveva nuovamente affrontato
  la questione, approvando un testo unificato delle diverse
  proposte presentate sull'argomento.  Ma le prime ipotesi di
  legge risalgono addirittura all'VIII legislatura, e su questo
  tema Loris Fortuna, che era stato relatore in Aula del
  provvedimento nella X legislatura così scriveva: "La parola,
  il linguaggio, può essere un mezzo estremo di mera
  comunicazione, un utile sistema "commerciale" di contatto, un
  elaborato metodo per rapporti interpersonali, ed ecco
  l'utilità epidermica indubbia. "Impara l'inglese". "Impara il
  basic, il linguaggio dei computers" è l'imperativo, quindi,
  dell'"avere".  Così si avrà "successo": più comunicazione, più
  spazio per l'azione.  Ma nel regno dell'"essere", laddove il
  verbum mentis  esprime l'intera interiorità dell'uomo,
  ogni comunità ha la "sua" parola che corrisponde alla "sua"
  storia, che è costruita nella sua storia.  Può essere (anzi è
  così) che sia necessario utilizzare negli scambi e nei
  rapporti un'altra lingua (la cosiddetta lingua nazionale od
  altre) ma è assolutamente necessario contemporaneamente non
  estraniarsi dalle fonti del "proprio linguaggio" prodotto
  dell'esperienza e della vita della propria gente, della
  propria comunità, della propria famiglia.
     E' il rapporto tra parola-scorza e parola-seme, che si
  ripropone continuamente.  Tra l'avere e l'essere".
     Ed è proprio questa l'ispirazione originaria che
  certamente ha spinto tanti deputati a ripresentare il testo
  che è stato adottato come punto di partenza: quello unificato,
  approvato nella XI legislatura dalla Commissione, sottoscritto
  da circa 60 colleghi, che successivamente è stato affinato e
  migliorato in molti articoli, grazie
 
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  all'impegno dei parlamentari di tutte le forze politiche.
     Il testo che viene riproposto in questa legislatura tiene
  conto delle indicazioni contenute anche in altre proposte di
  legge presentate nella XII legislatura (Scalia, n.  74,
  Brunetti, n.  162, Filippi n.  2637) e da un accurato lavoro
  svolto in Commissione dove sono stati presentati diversi
  emendamenti, molti dei quali accolti o recepiti.  Questo ha
  reso la proposta più puntuale e ha consentito di raccogliere
  un largo consenso.  Pertanto, grazie alla partecipazione di
  tutti i gruppi, alla Presidenza della Commissione, alla
  rapidità con cui la Commissione bilancio ha voluto fornire il
  suo parere, si è svolto un lavoro grazie al quale siamo in
  grado di riproporre nella attuale legislatura un testo su cui
  sono state raggiunte larghe intese.
     Lo scopo iniziale di questo provvedimento è quello di dare
  attuazione all'articolo 6 della Costituzione, che recita: "La
  Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
  linguistiche.".  Ciò è dunque finalmente possibile attraverso
  l'approvazione di questa legge, lungamente attesa dalle
  popolazioni interessate e importante per la rilevanza
  culturale e sociale che un provvedimento di questo genere
  assume per l'intero Paese.  Infatti tutelare le minoranze
  linguistiche significa contribuire alla crescita della
  coscienza democratica e dello spirito di convivenza tra le
  popolazioni.  Di fronte agli allarmanti scenari che ci sono
  offerti dalle guerre etniche che si combattono o si sono
  recentemente combattute in Europa, in Asia, in Africa, si deve
  offrire il maggior numero di strumenti, anche legislativi,
  perché nel nostro paese si sviluppi un modello esportabile di
  convivenza democratica e di rispetto delle minoranze.
     Inoltre, come si leggeva nella relazione della proposta n.
  162 della XII legislatura del collega Brunetti: "Ogni cultura
  che muore porta con sé una fetta insostituibile dell'intera
  cultura dell'umanità e le società più avanzate hanno l'obbligo
  di impedire che ciò avvenga.  Di più: il grado di democrazia di
  uno Stato si misura anche dalle garanzie di difesa delle
  minoranze etnico-linguistiche".
     In un'epoca caratterizzata dalla omologazione culturale,
  il diritto alla differenza si sostanzia proprio nel diritto
  alla lingua, e, nel nostro paese, l'esempio del successo avuto
  dai cambiamenti verificatisi in Alto Adige/Sud Tirolo negli
  anni scorsi, rappresenta un modello da proporre ad un'Europa
  che sperimenta invece il fallimento della convivenza
  interetnica.  A questo proposito giova ricordare le parole di
  Alex Langer, che in un suo scritto intitolato "Dieci punti per
  la convivenza interetnica" diceva: "Bisogna consentire una più
  vasta gamma di scelte individuali e collettive, accettando e
  offrendo momenti di "intimità" etnica come di incontro e di
  cooperazione interetnica.  Garanzia di mantenimento
  dell'identità, da un lato, e di pari dignità e partecipazione
  dall'altro, devono interrogarsi a vicenda.  Ciò richiede,
  naturalmente, che non solo le regole pubbliche e gli
  orientamenti, ma soprattutto le comunità interessate si
  orientino verso questa opzione di convivenza".  Langer, in
  questo suo decalogo di suggerimenti, raccomandava anche che
  venisse delimitata e definita nel modo meno rigido possibile
  l'appartenenza, senza escludere appartenenze e interferenze
  plurime ed esortava a riconoscere e rendere visibile la
  dimensione pluri-etnica attraverso il riconoscimento dei
  diritti, i segni pubblici, i gesti quotidiani. "La compresenza
  di etnie, lingue, culture, religioni e tradizioni sullo stesso
  territorio, nella stessa città, deve essere riconosciuta e
  resa visibile.  Gli appartenenti alle diverse comunità
  conviventi devono sentire che sono "di casa", che hanno
  cittadinanza, che sono accettati e radicati (o che possono
  mettere radici).  Il bi-(o pluri-)linguismo, l'agibilità per
  istituzioni religiose, culturali, linguistiche differenti,
  l'esistenza di strutture e occasioni specifiche di richiamo e
  di valorizzazione di ogni etnia presente sono elementi
  importanti per una cultura della convivenza.  Più si
  organizzerà la compresenza di lingue, culture, religioni,
  segni caratteristici, meno si avrà a che fare con dispute
  sulla pertinenza dei luoghi e del territorio a questa o a
  quella etnia: bisogna che ogni forma di esclusivismo o
  integralismo etnico venga diluita nella naturale compresenza
  di segni, suoni e istituzioni multiformi".
     Nelle scorse legislature, di fronte all'approvazione alla
  Camera di un testo di legge in questa materia, vi fu chi
 
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  paventò il rischio per l'unità del Paese.  Altri sostennero la
  necessità di diffondere maggiormente la conoscenza della
  lingua inglese.  Entrambe queste posizioni possono essere
  definite, utilizzando la terminologia di Gaetano Arfè, delle
  accuse giacobine.  A questo proposito l'onorevole Danilo
  Bertoli, relatore della legge nella passata legislatura,
  affermava: "Le polemiche hanno riguardato infine (...) la
  futilità se non addiritttura il carattere di spreco che
  assumerebbe un simile sforzo legislativo di tutela (C.
  Sgorlon), la contrarietà a presunti privilegi che si venivano
  ad attribuire a friulani e sardi, rispetto alle altre lingue
  locali italiane (M.  Cortelazzo).  Non mancarono peraltro le
  voci in difesa di quel testo che, per quanto perfettibile,
  costituiva una risposta ad una domanda che è coeva all'unità
  d'Italia e che non rappresenta certo alcun rischio di
  disgregazione del Paese, né sul piano storico-politico, né su
  quello linguistico (L. M. Lombardi Satriani, T. De Mauro).
  (...) Circa il carattere di spreco è ben singolare che venga
  affacciata questa tesi in una società opulenta che spreca
  risorse economiche enormi per futili obiettivi e proprio da
  parte di uomini di cultura che ben sanno come la lingua sia un
  epifenomeno di tutto un mondo.  Essi dovrebbero per primi
  comprendere che l'accelerazione della scomparsa di questi
  mondi o anche semplicemente l'assistere ignari alla loro
  frantumazione costituisce una colpevole partecipazione
  all'impoverimento complessivo dell'umanità".
     Nell'elaborare questa relazione mi sono avvalso del
  giudizio e della collaborazione di molti esperti a cui va il
  mio ringraziamento, fra loro ricordo innanzitutto il già
  citato collega Danilo Bertoli, poi il Professor Sergio Salvi,
  di Firenze, Federico Rossi, Silvana Schiavi Fachin, Adriano
  Ceschia di Udine e numerosi altri.
  Il principio su cui si fonda questa proposta di legge è
  quello di fornire una tutela, attraverso un intervento
  legislativo "leggero", a quelle lingue ancora vive e attive
  nei rapporti sociali e nelle usanze culturali.
     Un'altra caratteristica generale è quella che riguarda la
  grande autonomia fornita ai comuni interessati, cui spetta di
  promuovere l'applicazione della legge.  Anche la ripartizione
  dei compiti fra Stato e regioni è particolarmente in sintonia
  con la tendenza all'accrescimento dei poteri di queste ultime,
  mentre la ripartizione delle spese per l'attuazione della
  legge, è demandata per una parte al bilancio dello Stato, per
  altri aspetti alla finanza regionale e agli enti locali.
     L'articolo 1 del testo prevede la tutela, in armonia coi
  princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, della
  lingua e della cultura delle popolazioni di origine albanese,
  catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle
  parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
  ladino, l'occitano e il sardo.
     Le popolazioni di origine albanese, catalana, germanica,
  slava e zingara sono di antico insediamento sul territorio
  italiano, e, insieme a quelle parlanti il francese, il
  franco-provenzale, il ladino e l'occitano, appartengono a
  ceppi linguistici diversi dagli idiomi italiani.
     Diverso è il discorso che riguarda il friulano e il sardo.
  A questo proposito è bene rilevare che la materia è oggetto di
  ampio dibattito nel mondo accademico, ma la maggiore
  lontananza dall'italiano di queste due lingue rispetto ad
  altre forme espressive dialettali diffuse nel nostro
  territorio nazionale, rende la loro situazione assolutamente
  specifica, e per questo le fa rientrare all'interno di questa
  legge di tutela.  Non è infatti nostra intenzione riproporre la
  questione delle differenze tra lingue e dialetti, ma vorremmo
  semplicemente notare che - come già si diceva nella relazione
  Bertoli "rispetto alla varietà degli idiomi trattati, le
  parlate della Sardegna e del Friuli si collocano agli estremi:
  l'una per la sua forza conservativa del latino, collocandosi a
  mezza strada fra l'italiano e le altre aree linguistiche
  romanze occidentali (M.L. Wagner) e l'altra in quanto non
  appartenente all'area linguistica italiana ma a quella ladina
  (C.  Tagliavini) o perlomeno in quanto formatasi, quale lingua
  neolatina, fra l'VIII e il XII secolo in netta separazione con
  l'evoluzione dell'area linguistica italiana (G.  Francescato).
  Il Friuli fino al 1420 era legato al mondo germanico: da qui
  la sua individualità dovuta a ragioni di isolamento storico
  rispetto all'area linguistica italiana.
 
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     D'altra parte è del tutto evidente l'erosione plateale che
  queste lingue stanno subendo in conseguenza dell'omologazione
  linguistica italiana nelle ultime generazioni.  In questi due
  casi si tratta di un pericolo di effettiva scomparsa della
  lingua nativa che, possedendo una precisa identità linguistica
  ben diversa da quella italiana, se non riceve un'adeguata
  tutela viene svuotata dall'interno o addirittura letteralmente
  abbandonata".
     Se prive di strumenti specifici di salvaguardia, queste
  lingue scomparirebbero.
     Una necessità differente è quella di tutelare con una
  legge quadro tutti i patrimoni linguistici regionali, ma non è
  questa la sede propria in cui presentare queste misure.
     Una considerazione a parte merita il caso delle comunità
  di origine zingara che presenta alcune caratteristiche
  peculiari.  In tutti i progetti di legge di tutela delle
  minoranze linguistiche - quelli attuali e quelli delle passate
  legislature - quella zingara è stata equiparata alle altre
  minoranze.  Inoltre il Consiglio d'Europa nella mappa delle
  minoranze linguistiche esistenti sul territorio del continente
  ha contemplato questa presenza.  Pertanto abbiamo valutato
  l'opportunità di mantenere questa indicazione anche nel testo
  attualmente in esame.
     Per quanto riguarda l'armonia di intenti con le iniziative
  europee, è bene ricordare che l'Unione europea ha stabilito di
  finanziare progetti volti a promuovere la lingua e la cultura
  delle minoranze.
     L'articolo 2 prevede che la tutela venga estesa,
  attraverso apposite convenzioni, anche alle comunità
  linguistiche residenti all'estero, ed è questo un punto
  innovativo rispetto al testo di partenza.
     Nell'articolo 3 si delinea la prima delle competenze
  attribuite alle regioni, e cioè l'individuazione dei territori
  dei comuni in cui si sviluppa il procedimento di tutela.
     Questo processo, regolamentato per legge dalla regione,
  può essere attivato anche direttamente dai cittadini o dai
  consiglieri comunali.
     Il sistema scolastico (articoli 4, 5 e 6) dal livello
  della scuola materna e per tutta la scuola dell'obbligo,
  prevede la possibilità di insegnamento della lingua della
  minoranza, in accordo con le scelte delle famiglie.
  All'articolo 6, in particolare, è prevista la possibilità di
  adottare iniziative del Ministero della pubblica istruzione
  che promuovano la conoscenza delle lingue locali, in sintonia
  con quanto accade nel processo di autonomia e sperimentazione
  scolastica.  Inoltre le università possono sviluppare strutture
  e attività di ricerca sul patrimonio culturale e linguistico
  delle minoranze e possono predisporre percorsi di formazione
  ad hoc  del personale insegnante.
     Negli organi collegiali della scuola e negli enti locali è
  possibile (articolo 7) intervenire nelle assemblee in lingua
  locale.
     Nella proposta di legge si prevede poi, all'articolo 8,
  che i comuni possano pubblicare nella lingua ammessa a tutela
  gli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti
  locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo
  restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo
  redatto nella lingua italiana.
     Nell'articolo 9 si prevede la possibilità di utilizzare
  oralmente la lingua ammessa a tutela sia negli uffici della
  pubblica amministrazione, sia nei procedimenti giudiziari
  davanti al giudice di pace.
     All'articolo 10 si introduce l'uso della lingua locale
  nella toponomastica, mentre nell'articolo 11 viene prevista la
  possibilità di ripristinare i nomi e i cognomi delle persone
  nella lingua originaria, quando siano stati modificati prima
  dell'entrata in vigore della legge.  Nell'articolo 12 si
  prevede che nei programi radiofonici e televisivi regionali
  della RAI siano inseriti notiziari, programmi culturali,
  educativi e di intrattenimento nelle lingue tutelate, mentre
  nell'articolo 14 si prevedono provvidenze regionali per i
  mezzi di informazione che utilizzeranno la lingua della
  minoranza e per le associazioni giuridicamente riconosciute
  aventi come finalità le stesse della presente legge.
     All'articolo 13 è previsto l'adeguamento delle norme
  legislative regionali; all'articolo 17 l'entrata in vigore
  effettiva in sei mesi della legge; l'articolo 18 ridefinisce
  il rapporto tra le disposizioni della proposta e le norme
  previste negli statuti delle regioni autonome.
     Gli articoli 15, 16 e 20 regolano gli aspetti finanziari
  dell'applicazione della legge, per la quale è prevista una
  dotazione
 
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  all'interno del bilancio dello Stato per il 1996.
     L'articolo 20 fissa inoltre un tetto di spesa a carico
  dello Stato, valorizzando un meccanismo di partecipazione
  degli enti locali e una collaborazione reale con le regioni,
  anche per non provocare carenze di rigore e serietà nella
  gestione della finanza pubblica.
     L'articolo 19 infine prevede la valorizzazione degli
  idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni la facoltà di
  intervenire sulla materia, avendo come riferimento la
  normativa descritta nella presente legge.  In questo modo si
  indica una strada maestra da percorere per la valorizzazione
  di altri patrimoni culturali non contemplati nel testo in
  esame.
     Nel complesso dunque la presente proposta di legge si
  ispira a quel criterio della "leggerezza" che dovrebbe
  contraddistinguere l'intervento dello Stato nelle vicende dei
  diritti delle persone, in contrapposizione alla "pesantezza"
  della storia del secolo che sta per chiudersi (I.  Calvino).  Il
  principio di eguaglianza così si arricchisce della
  considerazione reale delle differenze individuali e collettive
  delle comunità coinvolte.
     Il diritto all'uso della propria lingua nativa viene
  associato alla considerazioneche esso si esprime dentro la
  vita di relazione sociale nelle comunità culturali e
  linguistiche presenti in Italia.  Queste comunità culturali e
  linguistiche sarebbero dunque formazioni sociali ai sensi
  dell'articolo 2 della Costituzione (C.  Mortati); e, peraltro,
  è bene considerare queste formazioni sociali come dato storico
  per l'impostazione della delimitazione del territorio nel cui
  ambito si applicherà la tutela ma che non è mai assunto come
  dato assoluto per elevare barriere dentro il territorio dello
  Stato.  Il diritto alla tutela della propria lingua e cultura,
  infatti, è sostenuto nel rigoroso rispetto della libertà degli
  altri e in particolare evitando ogni forma di vantaggio o di
  privilegio per le minoranze linguistiche sotto forma di
  barriere alla libera circolazione di ogni cittadino sul
  territorio dello Stato.
     Quindi si può ben sostenere che la normativa che qui viene
  presentata all'esame dell'Assemblea si inserisce nel filone
  del diritto pubblico interno rivolto ad esplorare le strade di
  un effettivo pluralismo, che appare in sintonia con il compito
  storico di organizzare la convivenza pluralistica in
  Europa.
     L'approvazione di questo provvedimento renderà l'Italia
  uno degli Stati più avanzati sotto il profilo legislativo in
  Europa e manterrà il nostro paese in sintonia con i molti
  documenti approvati dalle istituzioni sovranazionali europee
  negli ultimi anni.
 
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