| 1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme
che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni,
lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1
e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle
comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità
socio-culturale e linguistica d'origine.
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