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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2845
DDL0169-0006
Progetto di legge Camera n. 169 - testo presentato - (DDL13-169)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C169. TESTIPDL
...C169.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC169 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto
  del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3,
  l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua
  locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività
  educative proprie della scuola materna; nelle scuole
  elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella
  lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché
  l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la
  lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti
  gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
     2.  Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
  comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione
  scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto
  l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli
  interessati.
     3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore
  agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e
  tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla
  disponibilità di personale insegnante e di materiale
  didattico.
     4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le
  regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa,
  interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura
  da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli
  organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti
  territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.
     5.  Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì
  forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui
  genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al
  comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
     6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti
  i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana ovvero
 
                               Pag. 8
 
  di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli
  insegnanti.
     7.  L'attuazione del presente articolo avviene entro i
  limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando
  preferibilmente il personale in servizio.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-169 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0169 TOTPAG=0013 TOTDOC=0022 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=004 PAGFIN=0008 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=016900 00 FASCIDC=13DDL0169 SORTNAV=0016900 000 00000 ZZDDLC169 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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