| 1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi
elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali
della scuola possono usare la loro madre-lingua negli
interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in
lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri
dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua
della minoranza.
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